Quali sono le responsabilità del vettore terrestre nel trasporto di merci ?

Quali sono le responsabilità del vettore terrestre nel trasporto di merci ?

IL CONTRATTO DI TRASPORTO CONTO TERZI Il contratto di trasporto è regolato dagli artt.1678 e ss del codice civile, norma generale sul trasporto, salvo deroghe derivanti da discipline speciali. Ai sensi dell’art.1352 c.c., ne é consentita la libertà di forma, sempre se la legge non richiede la forma scritta a pena di nullità e rappresenta un contratto consensuale che si perfeziona nei modi previsti dall’art.1326 c.c. ovvero, anche, per “facta concludentia“. Potrà, quindi, essere valido anche quando il mittente abbia fornito al vettore i dati relativi alle merci da trasportare e le necessarie istruzioni per poter eseguire la prestazione. I commi 1 e 3 dell’art.6 del D. Lgs. 21 novembre 2005, n.286 e successive modifiche e integrazioni, pur non prevedendone l’obbligatorietà ne raccomandano l’utilizzo della forma scritta al fine di meglio definire le condizioni ed i termini del trasporto tale Parti nonché i suoi elementi costitutivi quali: il nome e la sede del vettore e del committente, l’iscrizione all’Albo Nazionale del vettore, l’indicazione della tipologia e quantità di merce oggetto del trasporto, il corrispettivo e le modalità di pagamento, i luoghi di presa in consegna e riconsegna delle merci e i tempi massimi del carico scarico. Giurisprudenza: – Cass.Civ.n.14670/2015 “ … Continua a leggere...
Rischi operativi: la rapina non è sempre un’esimente della responsabilità

Rischi operativi: la rapina non è sempre un’esimente della responsabilità

La Corte di Cassazione Civile con Ordinanza n.8978/2020 ha ripercorso le tematiche giurisprudenziali sulle esimenti la responsabilità, in caso di rapina, per la custodia e il trasporto di cose. In occasione della rapina di una vettura perpetrata presso un autolavaggio, la compagnia di assicurazione che aveva indennizzato il proprietario del veicolo, agiva in via surrogatoria, ex art.1916 c.c., verso il gestore dell’impianto per recuperare quanto liquidato. L’assicuratore, dopo il pronunciamento della Corte d’Appello, ricorreva in cassazione poiché il gestore era stato esonerato da responsabilità sul rilievo che si fosse trattato di “caso fortuito”,per quanto previsto dall’art.1218 cod. civ., in quanto la rapina era stata caratterizzata dall’imprevedibilità e inevitabilità e con impossibilità per il custode di resistere all’azione. L’aspetto contestato, dalla società assicuratrice, atteneva l’esimente della responsabilità, osservando che “.. l’esimente opera solo se il custode dimostra di avere fatto il possibile per evitare l’evento che era prevedibile, dato il valore dell’auto” e quindi che fosse necessario valutare se il custode avesse osservato la dovuta diligenza, ponendo in essere tutte le necessarie cautele per impedire l’evento, tenuto conto del valore commerciale del mezzo. Nel caso in specie, non risultavano applicate le opportune cautele, visto che, sebbene l’autovettura si trovasse in fase … Continua a leggere...
Rischi operativi: l’assicurazione merci per conto altrui o di chi spetta – la vendita con spedizione

Rischi operativi: l’assicurazione merci per conto altrui o di chi spetta – la vendita con spedizione

Con la polizza assicurativa sulle merci trasportate si garantisce che i beni trasportati siano assicurati contro i danni o le perdite che si verifichino durante il trasporto. In tema di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, ex art.1891 c.c., si prevede che in tali ipotesi i diritti derivanti dal contratto spettino all’assicurato, mentre il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza l’espresso consenso dell’assicurato stesso. Il contratto si caratterizza, quindi, per la scindibilità tra la posizione del contraente e quella dell’assicurato. ll beneficiario dell’assicurazione sarà il soggetto che al momento dell’evento assicurato é titolare dell’interesse assicurato e cioè chi, al momento dell’evento dannoso, risulti proprietario della cosa o di un diritto reale o di un diritto di garanzia o che, comunque, si trovi con la cosa assicurata in una relazione tale da subire un diretto pregiudizio patrimoniale per effetto della sua perdita. Il contraente, invece, può far valere i diritti derivanti all’assicurato, ma esige che quest’ultimo abbia espresso in proposito il proprio consenso, anche, implicitamente, ad esempio, mediante il sollecito all’assicuratore per il pagamento della indennità. Il contratto di compravendita collegato, è disciplinato, dall’articolo 1510, secondo comma c.c. trattandosi di vendita … Continua a leggere...
Rischi operativi: il trasporto intermodale – la minore onerosità per il committente

Rischi operativi: il trasporto intermodale – la minore onerosità per il committente

Nel trasporto intermodale la disposizione di cui all’art.12 del d.m. 18/11/1982, individua la distanza utile, ai fini del calcolo del corrispettivo per il trasporto, in quella più breve intercorrente tra il luogo di carico e quello di scarico della merce trasportata. In particolare, il corrispettivo complessivo per i trasportatori, cui è riconosciuto il diritto di applicare le c.d. tariffe a forcella, deve essere in ogni caso commisurato ai criteri della minore onerosità e della maggiore rapidità per il committente. La corte territoriale aveva ritenuto legittima la scelta esercitata dal trasportatore per un percorso terrestre più lungo, a fronte della significativa riduzione dei costi e della durata della tratta marittima del percorso complessivo. Il collegio di Cass. Civ. n.8344/2017 osservava sull’argomento che la norma dell’art.12 del d.m. 18/11/1982, si riferisce ad una sola forma di trasporto (quello terrestre) non attinente al c.d.trasporto intermodale (come quello oggetto d’esame) che, viceversa, trova, nell’art.10 del d.m. 18/11/1982 un suo principio di disciplina. Detto articolo, infatti, non detta nessuna regola espressa circa le modalità di calcolo della somma tra le due diverse componenti tariffarie riferite alle diverse tratte (nella specie, a quella terrestre e a quella marittima), limitandosi unicamente ad articolare il calcolo complessivo del … Continua a leggere...
Rischi operativi: perdita della merce trasportata – l’indennizzo al mittente proprietario

Rischi operativi: perdita della merce trasportata – l’indennizzo al mittente proprietario

L’azienda produttrice (venditrice e mittente) aveva affidato la merce al vettore per la consegna all’acquirente, ma durante il trasporto la stessa merce, veniva rubata dall’autotreno per cui non poteva arrivare al destinatario. L’assicuratore aveva eccepito che trattandosi di polizza per conto di chi spetta, il diritto all’indennizzo assicurativo si era trasferito al destinatario della merce sin dal momento in cui la stessa era stata consegnata al vettore. La Corte di merito, invece, aveva ritenuto che il contratto assicurativo tra l’azienda produttrice e l’assicuratore fosse una vera e propria assicurazione stipulata nell’interesse dell’assicurata e non, come preteso dalla società assicuratrice, quale contratto per conto di chi spetta. Secondo le osservazioni di Cass. Civ. n.31067/2019 l’individuazione dell’avente diritto ad agire nei confronti dell’assicuratore per il risarcimento del danno derivante dalla perdita o avaria della merce trasportata coinvolge le discipline di tre diversi contratti, cioè quello di compravendita, quello di trasporto e quello di assicurazione. È indubbio che l’assicurazione per i danni alle cose ha il suo fondamento nel diritto di proprietà, nel senso che il danno che l’assicuratore è chiamato a risarcire è quello che deriva dalla perdita o avaria della merce al proprietario della merce stessa. Se il contratto di trasporto, … Continua a leggere...
Polizza rischi industriali: merce all’aperto ed eventi naturali

Polizza rischi industriali: merce all’aperto ed eventi naturali

L’azienda chiedeva il pagamento dell’indennizzo assicurativo, al proprio assicuratore, in conseguenza della perdita di merce collocata sotto una tettoia e danneggiata irreversibilmente da una forte grandinata. In relazione al contratto di assicurazione per i rischi industriali, nei primi gradi del giudizio, veniva rigettata la richiesta d’indennizzo sul rilievo che, ai sensi di una clausola del contratto di assicurazione (intitolata “Fenomeni atmosferici”), l’indennizzo doveva escludersi per danni subiti da “enti all’aperto I.. .] fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture […] e quanto in essi contenuto”. L’azienda, invece, ricorrendo in Cassazione, lamentava la non corretta lettura della polizza assicurativa, alla luce dei principi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., in particolare sostenendo che una clausola copriva i danni «direttamente causati» dalla grandine, con le esclusioni ivi indicate, mentre l’altra, i danni da alluvione ed allagamento che, invece, la prima clausola escludeva allorquando faceva riferimento alla «formazione di ruscelli e accumulo esterno d’acqua». Pertanto, secondo la ricorrente, la prima clausola, rientrando nelle condizioni aggiuntive, costituiva un’estensione della polizza, a garanzia di eventi ulteriori rispetto a quello delle condizioni speciali, di cui alla seconda clausola. La Cassazione civile n.34949/2021 nel considerare il ricorso infondato, … Continua a leggere...
Polizza danni: le merci aziendali ed il vino

Polizza danni: le merci aziendali ed il vino

Si chiedeva il pagamento dell’indennizzo, sulla base di una polizza di assicurazione contro i danni, in relazione alle merci aziendali dell’Assicurato che svolgeva attività di commercializzazione di vino. Il contratto assicurativo prevedeva la copertura di eventuali danni alle merci, incluse quelle “in vasche interrate, in contenitori e/o damigiane o botti”, anche derivanti da sabotaggio, terrorismo e atti vandalici. Nelle condizioni generali di assicurazione erano presenti, inoltre, alcune precisazioni in relazione alla “dispersione di liquidi”, nell’ipotesi in cui l’assicurazione operasse unicamente per un guasto o rottura accidentale dei contenitori, mentre era escluso lo “stillicidio” dovuto a imperfetta tenuta, corrosione o usura dei contenitori, nonché per i danni conseguenti a guasti o rotture di condutture o valvole e quelli per dispersione di liquido in contenitori inferiori ai trecento litri. Stante che il danno occorso era stato causato da un atto vandalico, mediante l’apertura delle saracinesche di alcuni serbatoi in acciaio inox da cui era fuoriuscito il vino ivi conservato, veniva deciso, dai Giudici di merito, che la dispersione del vino non costituisse un «danno alla merce» assicurata. Sul caso, Cass. Civ. n.3367/2020 nel considerare tale affermazione come manifestamente erronea in diritto, evidenziava che “..essendo stata assicurata la merce aziendale di una cantina, … Continua a leggere...
La polizza furto vettoriale della merce trasportata: alcune clausole

La polizza furto vettoriale della merce trasportata: alcune clausole

In tema di interpretazione della polizza assicurativa e relativa violazione degli artt.1362, 1366 e 1370 c.c., Cass. civ. n.18366/2017 esaminava quanto deciso dalla Corte d’Appello in ordine ad un contratto contratto assicurativo per la copertura furto della merce trasportata da un vettore. La clausola di polizza, in questione, atteneva (nel caso in specie, l’art.6A – garanzia C) l’ipotesi di furto o mancata riconsegna della merce ove l’assicurazione per furto era prevista nell’ipotesi di sottrazione di singoli colli interi dall’autoveicolo, senza sottrazione dello stesso, a condizione che il furto venisse perpetrato mediante effrazione o scasso di mezzi di chiusura dell’autoveicolo/qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico e sempre che l’effrazione/lo scasso o il taglio fossero constatati dal Commissario di avaria o perito o agente della società o dalle competenti autorità. Nel caso in esame, si era accertato che il furto era avvenuto su un autoveicolo furgonato privo di adeguati mezzi di chiusura, senza taglio di teloni di protezione del carico al fine dell’asporto, considerando che il piccolo taglio di pochi centimetri, riscontrato sul telone, era stato eseguito per verificare le caratteristiche del carico e che i ladri non avrebbero potuto utilizzare un taglio così piccolo per introdursi … Continua a leggere...
Rischi operativi: il trasporto merci – la responsabilità del vettore per il sub-vettore

Rischi operativi: il trasporto merci – la responsabilità del vettore per il sub-vettore

È ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e come ricordato da Cass. civ. n.32976/2022 che in ambito di sub-trasporto della merce, il primo vettore risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l’avaria che siano imputabili al sub-vettore. Nel contratto di sub-trasporto, il vettore assume la qualità di sub-mittente ed in caso di perdita delle cose egli può far valere la responsabilità risarcitoria del sub-vettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti, e senza quindi dover dimostrare di avere risarcito il danno al mittente. (vds., ex multis, Cass. civ. n.13374/2018; Cass. civ. n.19050/2003). Il diritto di rivalsa, quindi, del vettore nei confronti del sub-vettore per la responsabilità della perdita delle merci sono soggetti al termine prescrizionale di cui all’art.2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire. 
 Vanno pertanto ribaditi i seguenti principi diritto, ai quali bisogna attenersi: 1.”In tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell’opera di altro vettore, … Continua a leggere...
Rischi operativi: il carico e scarico della merce e l’r.c.a.

Rischi operativi: il carico e scarico della merce e l’r.c.a.

Il caso esaminato da Cass. civ. n.22334/2023 atteneva la caduta di una lastra di marmo posta su un camion, durante la fase di scarico all’interno di un’azienda, che uccideva un cliente della stessa azienda che sostava nei pressi del mezzo. Era stato chiarito, sia in sede penale che civile, che l’obbligazione di scarico delle lastre di marmo non rientrava tra quelle assunte dal trasportatore della merce che si era limitato a trasportare dette lastre sino alla sede dell’impresa ricevente e che la merce era stata caricata alla partenza dalla società venditrice con l’ausilio di mezzi meccanici, diligentemente e efficacemente assicurata sul mezzo durante il trasporto, senza aver presentato alcuna difficoltà. Alle operazioni di scarico avevano provveduto, il titolare dell’azienda ed i suoi fratelli, peraltro, in assenza del proprietario del camion che si era allontanato e non era presente durante le dette operazioni. La vittima, quindi, quale terzo e semplice cliente dell’azienda, doveva essere protetta. La responsabilità dell’accaduto, pertanto, veniva attribuita al solo titolare della ditta, non sussistendo alcuna possibile applicazione della normativa sull’assicurazione dei veicoli, poiché come precisato da Cass. civ. n.8620/2015, seppur il concetto di circolazione stradale (ex art.2054 c.c.) include, anche, la posizione di arresto del veicolo ai … Continua a leggere...