Strettoia stradale: necessarie misure preventive e aggiuntive

In relazione all’art.42 del D.P.R. n.495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) , in tema di “Strettoie e sensi unici alternati”, la Cassazione civile n.13579/2019 muove le sue osservazioni sulla riconducibilità della fattispecie occorsa agli artt.2050 e 2051 del Codice Civile in relazione alle rispettive posizioni dell’impresa esecutrice e dell’ANAS ente proprietario per accertare se l’idonea adozione di dette misure avrebbe scongiurato l’evento mortale, impedendo ai veicoli viaggianti dalle opposte direzioni di marcia, di occupare contemporaneamente la medesima strettoia. L’”attività di esecuzione di lavori sulla pubblica strada è da considerare pericolosa ai sensi dell’art.2050 cod. civ., costituendo i lavori stessi fonte di pericolo per gli utenti”. Di conseguenza, “l’esercente l’attività in questione è assoggettato alla presunzione di responsabilità di cui alla predetta norma codicistica in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada a causa e nello svolgimento dell’attività, presunzione che lo stesso può vincere fornendo la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”. Misure idonee, aggiunge la S.C. che attengono non solo le misure preventive che già la legge impone di adottare, ma a quelle aggiuntive che la situazione del caso concreto e/o i progressi della tecnica consigliano di applicare. … Continua a leggere...