Rischi operativi: il trasporto di cose e vendita con spedizione – i diritti del destinatario e del mittente

Rischi operativi: il trasporto di cose e vendita con spedizione – i diritti del destinatario e del mittente

Nel trasporto di cose, i diritti derivanti dal contratto passano dal destinatario al mittente, nel caso di perdita delle cose consegnate al vettore, solo quando è scaduto il termine legale o convenzionale della consegna al destinatario e quest’ultimo sia venuto a conoscenza di detta perdita a seguito della richiesta di riconsegna della merce. In assenza di tale richiesta, la legittimazione all’azione di risarcimento del danno contro il vettore, resta in capo al mittente. “Nella vendita con spedizione, di cui all’art.1510, 2° comma del Codice Civile, il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli artt.1683 e ss. cod. civ., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, ivi compreso quello al risarcimento della danno da inadempimento, fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quale esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ai sensi dell’art.1689, comma primo, del codice civile. L’art.13 … Continua a leggere...
Rischi operativi: perdita della merce trasportata – l’indennizzo al mittente proprietario

Rischi operativi: perdita della merce trasportata – l’indennizzo al mittente proprietario

L’azienda produttrice (venditrice e mittente) aveva affidato la merce al vettore per la consegna all’acquirente, ma durante il trasporto la stessa merce, veniva rubata dall’autotreno per cui non poteva arrivare al destinatario. L’assicuratore aveva eccepito che trattandosi di polizza per conto di chi spetta, il diritto all’indennizzo assicurativo si era trasferito al destinatario della merce sin dal momento in cui la stessa era stata consegnata al vettore. La Corte di merito, invece, aveva ritenuto che il contratto assicurativo tra l’azienda produttrice e l’assicuratore fosse una vera e propria assicurazione stipulata nell’interesse dell’assicurata e non, come preteso dalla società assicuratrice, quale contratto per conto di chi spetta. Secondo le osservazioni di Cass. Civ. n.31067/2019 l’individuazione dell’avente diritto ad agire nei confronti dell’assicuratore per il risarcimento del danno derivante dalla perdita o avaria della merce trasportata coinvolge le discipline di tre diversi contratti, cioè quello di compravendita, quello di trasporto e quello di assicurazione. È indubbio che l’assicurazione per i danni alle cose ha il suo fondamento nel diritto di proprietà, nel senso che il danno che l’assicuratore è chiamato a risarcire è quello che deriva dalla perdita o avaria della merce al proprietario della merce stessa. Se il contratto di trasporto, … Continua a leggere...
Rischi operativi: mittente, vettore e destinatario nel trasporto merci

Rischi operativi: mittente, vettore e destinatario nel trasporto merci

La Cassazione Civile n.27040/2023 ha ribadito il principio espresso più volte, in sede di legittimità, in tema di contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente: “…. si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la “dichiarazione di volerne profittare”, ai sensi dell’art.1411 c.c., e segna il momento ex art.1689 c.c. in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo. Sino a quel momento, il contratto è efficace nei confronti del mittente/stipulante e a questo fanno capo i diritti nei confronti del vettore/promittente”. (vds. Cass. civ. n.11744/2018; Cass. civ. n.19225/2013 e Cass. civ. n.19451/2008).