La polizza vita del mutuatario

La polizza vita del mutuatario

La Cassazione Civile n.21863/2022 ha affermato i seguenti princìpi di diritto: “le disposizioni dettate dall’art.1891 c.c., in tema di assicurazione per conto altrui non sono incompatibili con l’assicurazione sulla vita”; “l’assicurazione sulla vita per il caso di morte non impedisce di designare quale beneficiario lo stesso portatore di rischio: in tal caso l’indennizzo si devolverà mortis causa ai suoi eredi”. “Il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario il quale preveda che, in caso di morte di quest’ultimo, l’indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell’indennizzo estingue il credito residuo della banca verso il mutuatario, senza diritto dell’assicurazione di surrogarsi alla banca, è un contratto il cui scopo è soddisfare due interessi convergenti: quello della banca al rimborso del mutuo, e quello del mutuatario (e dei suoi eredi) a non restare esposti all’azione esecutiva della banca. Ne consegue che gli eredi del mutuatario, in caso di inadempimento dell’assicuratore, sono legittimati a domandare la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo nelle mani della banca”. La disamina della S.C., nel caso di specie, partendo dalla ricostruzione delle espressioni “contraente”, “assicurato” e “beneficiario”, ex Cass. civ. n.12310/2015, ne definisce il significato: “Per “contraente” questa Corte intenderà dunque colui … Continua a leggere...
Polizza vita: l’accollo

Polizza vita: l’accollo

Veniva concesso un mutuo fondiario per l’acquisto di un immobile ed i mutuatari, con l’erogazione del mutuo, avevano “obbligatoriamente aderito” ad una assicurazione sulla vita proposta dall’istituto di credito. La polizza prevedeva che, in caso di morte di uno dei mutuatari, l’assicuratore avrebbe versato alla banca mutuante un indennizzo pari all’importo residuo del mutuo. Dopo la stipula del mutuo, i due mutuatari vendettero l’immobile acquistato con il mutuo stesso e l’acquirente si accollò (art.1273 c.c.) il debito restitutorio verso banca e quindi, anche, l’assicurazione sulla vita stipulata dai mutuatari doveva ritenersi “trasferita” all’accollante. L’acquirente dell’immobile (accollante), successivamente deceduto, lasciava quali eredi gli originari mutuatari che chiesero all’assicuratore della polizza vita il relativo indennizzo. L’assicuratore lo negò poiché, l’accollante il mutuo, non aveva mai stipulato alcun contratto di assicurazione e che detto accollo “non aveva avuto alcun effetto sul contratto assicurativo”. L’assicuratore, in ogni caso, aveva rimborsato agli originari mutuatari la parte di premio corrispondente al periodo di copertura non goduta, così estinguendo il contratto. Sul tema, Cass. civ. n.23296/2022 ha espresso il seguente principio di diritto: 
”L’accollo di un mutuo fondiario non comporta ipso iure – (per il diritto stesso, quale effetto giuridico immediato) – la cessione all’accollante del contratto … Continua a leggere...
Lo scoppio per eccesso di pressione

Lo scoppio per eccesso di pressione

Nello stabilimento di un’azienda scoppiò un’autoclave per la produzione del calcestruzzo che provocò gravi danni ed il contenzioso instauratosi atteneva l’indennizzabilità o meno del sinistro occorso, da parte dell’assicuratore. Si discuteva sul contratto di assicurazione che prevedeva la copertura dei danni derivati da “scoppio” causato da “eccesso di pressione”, mentre nel caso concreto, secondo altra tesi, lo scoppio era stato causato non da un eccesso di pressione, ma da un difetto del meccanismo di chiusura dell’autoclave, a sua volta causato da un vizio progettuale e costruttivo. Il Tribunale dichiarò che il sinistro era indennizzabile a termini di polizza, poiché: “(a) il contratto …… copriva i danni causati “da scoppio” di macchinari, quale che ne fosse la causa: e quindi tanto nel caso di scoppi dovuti a pressione eccedente quella normale di esercizio; quanto nel caso di scoppi dovuti a difetto dei materiali;
 (b) una diversa interpretazione del contratto di assicurazione non era possibile, perché: (b’) sarebbe stata incoerente con lo scopo delle parti, che era quello di proteggere l’impianto contro tutti i rischi di scoppio, come si desumeva dal contratto di finanziamento stipulato tra – l’azienda e la Banca – , nel quale la prima aveva assunto verso il finanziatore … Continua a leggere...
Rischi finanziari: il mutuo – per la natura usuraria anche le spese assicurative

Rischi finanziari: il mutuo – per la natura usuraria anche le spese assicurative

Come ribadito da Cass. civ. n.26522/2023 in conformità con la giurisprudenza di legittimità, “.. ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art.644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito; la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità ….. tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo.” (vds. Cass. civ. n.3025/2022 e Cass. civ. n.8806/2017).
Il mutuo con cessione del V stipendio: assicurazione e usura

Il mutuo con cessione del V stipendio: assicurazione e usura

Come ribadito da Cass. civ. n.5593/2025 alla luce delle numerosissime pronunce sull’usurarietà dei tassi applicati in ipotesi di mutuo con cessione del quinto “ … ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma IV, cod. pen., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito; come stabilito da questa norma, infatti, nel costo complessivo del credito si deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito; la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo; ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice..”. (tra le tante, Cass. civ. n.29501/2023). Nel caso in specie, la cliente aveva stipulato un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio ed era stata costretta a stipulare una polizza assicurativa tramite la società finanziatrice. Per detto mutuo, da lei estinto anticipatamente dopo 50 rate (su un totale di … Continua a leggere...
CPI o PPI e la perdita d’impiego a tempo determinato

CPI o PPI e la perdita d’impiego a tempo determinato

L’assicurato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulava una polizza assicurativa per la perdita d’impiego in abbinamento ad un contratto di mutuo. La polizza prevedeva, per le rate scadenti durante il periodo di disoccupazione, un indennizzo pari alla rata di rimborso mensile del finanziamento per un determinato numero di mesi. Detto assicurato veniva, poi, licenziato per fatti sopravvenuti e per cause a lui non imputabili e la Compagnia di ass.ni gli corrispose il relativo indennizzo. Il lavoratore veniva, successivamente, riassunto con un contratto di lavoro a termine, alla cui scadenza, rimaneva di nuovo disoccupato e chiedeva l’indennizzo dell’ulteriore periodo di disoccupazione, ma tale indennizzo gli veniva negato. In sede di contenzioso, la Corte d’Appello motivava il diniego dell’indennizzo sulla base della cessazione del rapporto di lavoro a termine che non costituisce sinistro e non dà luogo ad uno stato di disoccupazione, rientrante nella fattispecie del sinistro indennizzabile in polizza. In conformità alla decisione di merito, Cass. civ. n.10475/2025 ne ripercorreva le motivazioni: “ a) l’art. …. delle condizioni generali di contratto stabilisce, senza prevedere eccezioni e senza distinguere tra il primo sinistro e quelli successivi, che la copertura assicurativa non opera se la perdita del lavoro consegue alla cessazione … Continua a leggere...
Rischi finanziari: l’assicurazione del mutuo e il TEG (tasso effettivo globale)

Rischi finanziari: l’assicurazione del mutuo e il TEG (tasso effettivo globale)

Il ricorrente in Cassazione chiedeva che venisse annullato, per vizio del consenso, il contratto di mutuo stipulato con una società finanziaria, previa cessione del quinto dello stipendio, dopo essersi accorto che oltre agli interessi, le commissioni cessionario, le commissioni agente/mediatore creditizio/altro intermediario/finanziario, erano stati aggiunti i costi assicurativi non ricompresi nel tasso d’interesse applicato. La Corte di Cassazione Civile n.17466/2020 ha ritenuto sussistere l’usurarietà del tasso praticato “.. poiché ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art.644, comma 4, codice penale, essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.”. La disciplina della misura usuraria del prezzo complessivo del denaro (art.1815, comma 2, cod. civ.) si basa non solo nella L.n.108/1996, il cui l’art.2, individua la soglia non superabile nel tasso medio aumentato della metà, rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (oggi MEF), ma anche nell’art. 644, co. 4, cod. pen.. E’ proprio quest’ultima norma che intende impedire aggiramenti del divieto, a prescindere dal nome con il quale il contratto qualifica la dazione. Non vi è dubbio che, nel caso specifico, si … Continua a leggere...
Mutui e polizze: connessi o condizionati

Mutui e polizze: connessi o condizionati

La Cassazione civile n.2989/2022 ha espresso, in tema di polizze abbinate ai mutui, il seguente principio di diritto: “sono soggetti alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1, del regolamento Isvap n.40/2012 i contratti di assicurazione “connessi” o “condizionati” ad un contratto di mutuo, per tali dovendosi intendere le polizze la cui stipula è stata pretesa, imposta o capziosamente indotta dal mutuante anche in via di mero fatto, a prescindere dall’inserimento nel contratto di mutuo di clausole formali che ne subordinino la validità o l’efficacia alla stipula del contratto assicurativo”. Nel ripercorrere la normativa in materia, la S.C. ne ha illustrato le caratteristiche: “Sin dal 2009 l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l’ISVAP, nei settori di rispettiva competenza, rilevarono il diffondersi di pratiche commerciali scorrette od aggressive nell’erogazione di mutui fondiari. L’Autorità Garante avviò una indagine dalla quale emerse che alcuni istituti di credito avevano subordinato di fatto la concessione di finanziamenti alla sottoscrizione, da parte del mutuatario, di polizze assicurative aventi quale beneficiario l’istituto erogante, a copertura dei rischi di decesso, invalidità permanente, inabilità temporanea totale, malattia grave e perdita d’impiego, pur rappresentando nei relativi materiali pubblicitari e documentazione pre-contrattuale e contrattuale il carattere facoltativo di … Continua a leggere...
Cosa sono le assicurazioni a mutui e finanziamenti?

Cosa sono le assicurazioni a mutui e finanziamenti?

La famiglia delle cc.dd. “assicurazioni delle perdite pecuniarie” è ampia e trasversale nell’ambito delle varie tipologie di rischio, tra queste, le cc.dd. PPI (Payment Protection Insurance). Queste polizze assicurative sono abbinate, in genere, ai mutui e finanziamenti e assicurano il consumatore per l’eventuale mancata restituzione dell’importo del finanziamento ricevuto a seguito di una serie di eventi che possono ridurre, limitare o annullare la capacità di rimborso. Eventi che possono colpire la persona del finanziato (morte, invalidità permanente, infortunio, malattia, perdita dell’impiego) e/o l’oggetto del finanziamento (es. danni o perdita per incendio, eventi dannosi etc. dell’immobile mutuato). La garanzia assicurativa interviene per estinguere, interamente o parzialmente, il debito residuo per quanto dovuto al finanziatore. Nell’ambito della più ampia casistica delle cc.dd. assicurazioni delle “perdite pecuniarie”, l’art.2, comma 3, n.16 cod. ass. definisce le “Perdite pecuniarie” come: “Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all’occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;” Una descrizione omnicomprensiva di tutte le tipologie di rischio rientranti nel concetto di “perdita economica” e/o di … Continua a leggere...
Rischi finanziari: assicurazione del mutuo – la clausola di vincolo

Rischi finanziari: assicurazione del mutuo – la clausola di vincolo

La Corte Cassazione Civile n.16905/2019 ha affrontato il caso di un immobile, oggetto di mutuo ipotecario, assicurato per i rischi di perdita o danneggiamento dello stesso e con clausola di vincolo a favore della Banca erogatrice del finanziamento. L’immobile andava interamente distrutto da un incendio e i mutuatari avanzavano richiesta di indennizzo all’assicuratore, provvedendo, in pari tempo, alla estinzione del mutuo, ma la Compagnia di assicurazione rifiutava il pagamento ritenendo legittimata a pretenderlo solo la Banca e non i due mutuatari. Con sentenze favorevoli sia in primo che secondo grado, i mutuatari ottenevano la liquidazione del danno. L’assicuratore/ricorrente, pertanto, in sede di ricorso in Cassazione indicava come fatto rilevante, la presenza di una clausola nel contratto di assicurazione con la quale si prevedeva che l’assicurazione è vincolata a favore della Banca. Viene pertanto convenuto tra le parti che in caso di sinistro il risarcimento spettante non sarà dalla Compagnia di assicurazione pagato senza il concorso ed il consenso scritto della Banca”. Secondo la S.C. questa parte dell’atto non costituisce una clausola o appendice di vincolo, poiché attraverso la clausola di vincolo in un contratto di assicurazione si conviene d’inserire, accanto o in sostituzione dell’assicurato, altro beneficiario al quale fare conseguire … Continua a leggere...