La polizza vita del mutuatario

La Cassazione Civile n.21863/2022 ha affermato i seguenti princìpi di diritto: “le disposizioni dettate dall’art.1891 c.c., in tema di assicurazione per conto altrui non sono incompatibili con l’assicurazione sulla vita”; “l’assicurazione sulla vita per il caso di morte non impedisce di designare quale beneficiario lo stesso portatore di rischio: in tal caso l’indennizzo si devolverà mortis causa ai suoi eredi”. “Il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario il quale preveda che, in caso di morte di quest’ultimo, l’indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell’indennizzo estingue il credito residuo della banca verso il mutuatario, senza diritto dell’assicurazione di surrogarsi alla banca, è un contratto il cui scopo è soddisfare due interessi convergenti: quello della banca al rimborso del mutuo, e quello del mutuatario (e dei suoi eredi) a non restare esposti all’azione esecutiva della banca. Ne consegue che gli eredi del mutuatario, in caso di inadempimento dell’assicuratore, sono legittimati a domandare la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo nelle mani della banca”. La disamina della S.C., nel caso di specie, partendo dalla ricostruzione delle espressioni “contraente”, “assicurato” e “beneficiario”, ex Cass. civ. n.12310/2015, ne definisce il significato: “Per “contraente” questa Corte intenderà dunque colui … Continua a leggere...