Cosa si intende per nesso di causalità nei sinistri da insidia stradale?

Cosa si intende per nesso di causalità nei sinistri da insidia stradale?

Il nesso di causalità nei sinistri da insidia stradale ha il suo fondamento normativo nell’art.2051 del codice civile. Questa norma, nel disciplinare il danno da cose in custodia prevede che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.” L’articolo non fa alcun cenno alla nozione di nesso causale, contenuta in realtà solo nel codice penale agli articoli 40 e 41 c.p.. Il primo, rubricato “rapporto di causalità” prevede che “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’ esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”. Il secondo invece, dedicato al concorso di cause, dispone che il rapporto di causalità non è escluso dal concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, mentre lo è se quelle sopravvenute (in cui rientra l’illecito altrui) hanno determinato da sole l’evento. Applicando i principi penali suddetti, con gli opportuni adeguamenti previsti per la responsabilità oggettiva gravante sul custode, risulta che il nesso di causalità nei sinistri stradali provocati da insidie stradali è il collegamento tra la cosa in custodia e … Continua a leggere...
Cos’è il nesso di causalità nel danno medico-sanitario?

Cos’è il nesso di causalità nel danno medico-sanitario?

Sia sul piano civile che penale, affinchè ad una determinata condotta/comportamento del sanitario possano addebitarsi profili di responsabilità occorre che la stessa (azione, omissione, ecc.) sia strettamente connessa all’evento lesivo da un rapporto di causalità. Il nesso di causalità, dunque, è il legame eziologico tra il comportamento astrattamente considerato e l’evento, ossia il rapporto intercorrente tra l’azione/omissione e reazione, in assenza del quale l’evento stesso non si verificherebbe. Si tratta, ha puntualizzato di recente la Suprema Corte, in via generale, di una costruzione logica, non di un fatto materiale, ma di un ragionamento logico-deduttivo; in sostanza una relazione stabilita a posteriori tra due fatti (cfr. Cass.civ. n.4024/2018). Al fine di ottenere il risarcimento del danno, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, è il paziente ad avere l’onere di provare il nesso causale tra la condotta del danneggiante e l’evento dannoso, secondo la regola della riferibilità causale dell’evento stesso all’ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. ‘più probabile che non’ (cfr., tra le altre, Cass.civ. n.18392/2017; Cass.civ. n.21008/2018). Giurisprudenza: – Cassazione civile n.21008/2018 “La prova dell’inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l’evento e … Continua a leggere...
R.C. medico-sanitaria: il paziente deve dimostrare il nesso causale del danno

R.C. medico-sanitaria: il paziente deve dimostrare il nesso causale del danno

La Cassazione Civile n.32138/2019 è tornata sull’argomento e ha ribadito i consolidati orientamenti di legittimità per cui è infondata la pretesa del ricorrente che intende porre a carico della struttura sanitaria: ”…le conseguenze del ritenuto non provato nesso di causa fra le prestazioni sanitarie e (in genere) ospedaliere e il decesso della paziente, in contrasto con gli orientamenti di legittimità -ormai consolidati- secondo cui «nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» ” ( Cass.civ. n.29315/2017; conformi Cass.civ. n.18392/2017, Cass.civ. n.3704/2018, Cass.civ. n.20812/2018 e Cass.civ. n.26700/2018 )”.