Cosa si intende per nesso di causalità nei sinistri da insidia stradale?

Cosa si intende per nesso di causalità nei sinistri da insidia stradale?

Il nesso di causalità nei sinistri da insidia stradale ha il suo fondamento normativo nell’art.2051 del codice civile. Questa norma, nel disciplinare il danno da cose in custodia prevede che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.” L’articolo non fa alcun cenno alla nozione di nesso causale, contenuta in realtà solo nel codice penale agli articoli 40 e 41 c.p.. Il primo, rubricato “rapporto di causalità” prevede che “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’ esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”. Il secondo invece, dedicato al concorso di cause, dispone che il rapporto di causalità non è escluso dal concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, mentre lo è se quelle sopravvenute (in cui rientra l’illecito altrui) hanno determinato da sole l’evento. Applicando i principi penali suddetti, con gli opportuni adeguamenti previsti per la responsabilità oggettiva gravante sul custode, risulta che il nesso di causalità nei sinistri stradali provocati da insidie stradali è il collegamento tra la cosa in custodia e … Continua a leggere...
La responsabilità del gestore dell’autodromo: pilota in pista

La responsabilità del gestore dell’autodromo: pilota in pista

Mentre era intento a compiere alcuni giri di pista, durante le prove, a causa di un’avaria meccanica, un pilota fu costretto a rallentare la propria velocità e pur segnalando, immediatamente, il pericolo alzando il braccio, venne colpito da altro veicolo che proveniva da tergo a forte velocità. Il danneggiato, quindi, chiedeva il risarcimento del danno al gestore della pista. Seppur, nel caso di specie, andava applicato per il gestore l’art. 2050 c.c. e non l’art. 2054 c.c., era emerso che il pilota danneggiato aveva posto in essere una condotta imprudente, idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta del responsabile dell’attività pericolosa e l’evento. Come noto, ha osservato la Cassazione civile n.2259/2022, la responsabilità dell’esercente di un’attività pericolosa (come quella dell’autodromo) presuppone che si accerti un nesso di causalità tra l’attività svolta e il danno patito dal terzo, salvo la sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l’evento e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo od allo stesso danneggiato (Cass. civ. n.15113/2016). Nell’esercizio di attività pericolosa, anche, nell’ipotesi in cui l’esercente non abbia adottato tutte le misure idonee per evitare il danno, realizzando, quindi, una situazione, teoricamente, idonea a fondare una sua responsabilità, … Continua a leggere...
Polizza R.C.T.: caduta in casa

Polizza R.C.T.: caduta in casa

I figli chiedevano il risarcimento dei danni non patrimoniali della madre che, ospite nell’appartamento del fratello, nell’andare in bagno dalla sala da pranzo, era scivolata sul pavimento bagnato (lavato dalla cognata che non aveva segnalato il pericolo) ed era caduta rovinosamente in terra riportando la frattura del femore destro. Ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico, pochi giorni dopo la dismissione dall’ospedale, la madre era deceduta. L’Assicuratore, chiamato in causa, contestava il non provato nesso causale tra la caduta e la morte, l’assenza di responsabilità dell’assicurato e l’inoperatività della polizza assicurativa. Come ricordato da Cass. civ. n.6122/2023 il nesso di causalità designa il derivare dell’evento dannoso dalla condotta colposa o dolosa (v. Cass. civ. n.3893/2016) ovvero dalla cosa (v. Cass. civ. n.10812/2019) per cui come da principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, (diversamente dal giudizio penale per il quale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”), nel giudizio civile ai fini dell’accertamento del nesso di causalità trova applicazione il criterio del “più probabile che non” (Cass. civ. n.32124/2019; Cass. civ. n.576/2008). Non si può, quindi, negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative, mentre si deve stabilire quale tra esse … Continua a leggere...