Rischi inclusi, rischi esclusi e rischi non compresi: l’onere della prova

Rischi inclusi, rischi esclusi e rischi non compresi: l’onere della prova

Come affermato da Cass. Civ. n.1558/2018, è noto che “…. il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l’indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell’inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l’assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi; (b) i rischi esclusi; (c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all’assicurato il pagamento dell’indennizzo.
 I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l’indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l’indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).”. Tale distinzione riverbera effetti sul piano del riparto … Continua a leggere...
Rischi compliance: l’intenzionalità nell’inquinamento e le attività di bonifica e ripristino

Rischi compliance: l’intenzionalità nell’inquinamento e le attività di bonifica e ripristino

L’azienda chiedeva al proprio Assicuratore il rimborso delle spese sostenute per le attività di bonifica e ripristino del danno ambientale all’interno del proprio stabilimento, a seguito d’ispezione del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, per cui le “polveri” derivanti dalle operazioni di pulizia dei piazzali, venivano ritenute “rifiuti” e non sottoprodotti da riutilizzare nel ciclo produttivo dell’impresa. La polizza di assicurazione di responsabilità ambientale dell’azienda prevedeva il rimborso, sino alla concorrenza del massimale, delle spese per interventi di bonifica e di quelle per il ripristino del danno ambientale, ma l’Assicuratore non le riteneva risarcibili per l’esclusione della polizza che recitava: ”causati dalla mancata intenzionale osservanza da parte dell’assicurato delle disposizioni di legge o delle prescrizioni delle autorizzazioni amministrative rilasciate ai fini dell’esercizio dell’attività svolta nello stabilimento”. In sede di giudizio di legittimità, la Cassazione Civile n.1469/2025 ha argomentato, sul caso, affermando in via preliminare che: “Come già precisato da questa Corte, “nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa; tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, … Continua a leggere...