Le responsabilità del Notaio

Le responsabilità del Notaio

Il notaio La responsabilità in cui incorre il notaio nell’esercizio della sua professione, in qualità di pubblico ufficiale, va ben oltre l’attività di redazione del rogito concretizzandosi, anche, nelle attività preliminari e successive allo stesso, utili e necessarie affinché l’atto raggiunga il suo scopo rispondendo agli interessi delle parti coinvolte. Tipologie di responsabilità La responsabilità del notaio ha sia carattere civile, che deontologico e penale. Mentre le ultime due tipologie di responsabilità attengono rispettivamente la violazione delle regole deontologiche imposte dalla professione svolta e alle condotte che la legge identifica come reato, la responsabilità civile si ha laddove il notaio, a causa dell’inadempimento degli obblighi derivanti dall’attività svolta, cagioni danni alle parti e dunque è chiamato a risarcirli. La responsabilità civile notarile è di natura  contrattuale, per cui il diritto di risarcimento è soggetto alla prescrizione decennale (art.2946 c.c.) che decorre dal momento in cui sorge il diritto al risarcimento (art.2935 c.c.) cioè quando si determina la lesione della sfera giuridica del danneggiato. Pertanto, se il comportamento illecito fosse precedente al verificarsi del danno, la prescrizione decorre da tale ultimo momento e non da quando il notaio ha causato il danno con il suo comportamento. Natura della responsabilità notarile Data l’ampiezza dei compiti … Continua a leggere...
La responsabilità notarile ed il danno potenziale

La responsabilità notarile ed il danno potenziale

In tema di responsabilità notarile, Cass. civ. n.14446/2023 ha affermato che “….la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, nonché l’informativa del cliente sul suo esito e, nell’ipotesi di constatazione di presenza di iscrizioni pregiudizievoli, la dissuasione del cliente dalla stipula dell’atto, fanno parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale.” Il caso in esame concerneva un mancato accertamento di un’ipoteca sull’immobile oggetto di compravendita, da parte di un notaio, seppur non era stato provato il danno patrimoniale cagionato. La S.C., in tal senso, ha sancito che l’inosservanza di tali obblighi genera, in ogni caso, una responsabilità civile per inadempimento del contratto d’opera professionale. Il notaio responsabile “potrà essere condannato a risarcire il danno subito dall’acquirente allorché l’effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto (come ad esempio, la richiesta di pagamento da parte del creditore ipotecario del venditore fallito e l’eseguito pignoramento del bene acquistato dal terzo)”. (vds. Cass. civ. n.10072/2010 e Cass. civ. n.9063/2018). La possibilità, pertanto, che le “…conseguenze pregiudizievoli possano poi non verificarsi … Continua a leggere...