Polizza vita: gli obblighi informativi della banca

Il cliente lamentava, per la stipula di polizze assicurative “vita” e “finanziarie”, l’inadempimento degli obblighi d’informazione attiva e passiva gravanti sulla Banca, l’omessa consegna dei contratti e dei prospetti informativi e la mancata segnalazione dell’inadeguatezza delle operazioni e della situazione di conflitto d’interessi in cui versava la stessa Banca. Un polizza rientrava tra i “servizi d’investimento” di cui all’art.5, comma primo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, quale prodotto finanziario in cui il rischio risultava interamente a carico dell’assicurato, l’altra polizza, invece, aveva ad oggetto una assicurazione sulla “vita”, con gli obblighi previsti dall’art.185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209. Sul tema, Cass. civ. n.18771/2023 ha ripercorso gli obblighi d’informazione attiva e passiva gravanti sulla Banca quale intermediario e, in particolare, l’obbligo di acquisire preventivamente informazioni in ordine all’esperienza del cliente in materia d’investimenti finanziari ed ai suoi obiettivi d’investimento, nonché di consegnargli copia dei contratti e dei prospetti informativi e di segnalare l’inadeguatezza delle operazioni e la situazione di conflitto d’interessi in cui versava la Banca, nonché d’inviarle i rendiconti relativi all’andamento degli investimenti effettuati. L’onere della Banca, basato sulla disciplina dettata dall’art.23, comma sesto, del D.Lgs. n.58/1998, il cui adempimento postula, alla stregua della regola generale dettata dall’art.1218 … Continua a leggere...