Quali sono i veicoli a motore oggetto dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile?
Devono essere assicurati per la responsabilità civile verso i terzi, prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada, i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. I veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico sono indicate nel regolamento del Ministro dello sviluppo economico (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008 recante il Regolamento in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 – Codice delle assicurazioni private). Con DECRETO LEGISLATIVO 22 novembre 2023,n.184 la lettera rrr), articolo 1, comma 1, cod.ass. (DEFINIZIONI) è stata sostituita, intendendosi per veicolo: 1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con: o 1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; 1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocita’ … Continua a leggere...