Quali sono i veicoli a motore oggetto dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile?

Quali sono i veicoli a motore oggetto dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile?

Devono essere assicurati per la responsabilità civile verso i terzi, prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada, i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. I veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico sono indicate nel regolamento del Ministro dello sviluppo economico (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008 recante il Regolamento in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 – Codice delle assicurazioni private). Con DECRETO LEGISLATIVO 22 novembre 2023,n.184 la lettera rrr), articolo 1, comma 1, cod.ass. (DEFINIZIONI) è stata sostituita, intendendosi per veicolo: 1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con: o 1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; 1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocita’ … Continua a leggere...
R.C.A.: obbligo di assicurazione e azione diretta del danneggiato

R.C.A.: obbligo di assicurazione e azione diretta del danneggiato

La Cassazione civile n.1179/2022 torna ad esplicitare le previsioni degli artt.122 e 144 del codice delle assicurazioni. La S.C. ricorda che l’articolo 122, primo comma cod. ass. attiene l’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, per cui “non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate” e altresì che l’assicurazione copre “i danni alla persona causati ai trasportati” (secondo comma, art.122 cod. ass.). Il primo comma, dell’articolo 144 cod. ass., “Azione diretta del danneggiato”, prevede, invece, che il danneggiato per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo obbligato all’assicurazione “ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione”, con litisconsorzio necessario includente il “responsabile del danno” (terzo comma, art.144 cod. ass.) e termine di prescrizione dell’azione diretta verso l’assicurazione pari a quello cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile (quarto comma, art.144 cod. ass.). Da tutto ciò, si evince che l’articolo 122 cod. ass. non incide sulla legittimazione all’esercizio dell’azione diretta di cui all’articolo 144 cod. ass visto che l’articolo 122 detta un obbligo relativo al messa in circolazione di un veicolo … Continua a leggere...
R.C.A.: le aree equiparate a strade di uso pubblico

R.C.A.: le aree equiparate a strade di uso pubblico

La Cassazione civile n.25466/2023, in tema di assicurazione r.c.a., è tornata ad esplicitare il disposto dell’art.122 cod. ass., per cui i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione “su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate” se non coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. Come nel caso esaminato dalla S.C. relativo alla circolazione di autoveicoli su strada privata e riservata ai soli proprietari degli immobili, la parola “area” deve essere qualificata dal collegamento con “strade di uso pubblico” al fine di equiparare la circolazione dei veicoli (a motore) con il pericolo concreto di danni a terzi e con il diritto, di questi ultimi, di essere garantiti dei danni eventualmente occasionati da un incidente stradale. Lo strumento di protezione di tale interesse è, nell’ordinamento, l’assicurazione da responsabilità civile automobilistica. In tal senso, le Sezioni Unite di Cass. civ. n.21983/2021 hanno statuito che “l’art.122 del codice delle assicurazioni private va interpretato (anche in modo conforme al diritto dell’Unione europea, così come concretizzato dalla Corte di giustizia) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua … Continua a leggere...