C.O.N.I.: non responsabile per l’organizzazione e gestione delle gare delle Federazioni affiliate

C.O.N.I.: non responsabile per l’organizzazione e gestione delle gare delle Federazioni affiliate

A fronte del ricorso che riteneva il C.O.N.I. responsabile della sicurezza della gara e unico legittimato passivo per la responsabilità civile del sinistro occorso, la Corte di Cassazione Civile n.10820/2019 ha ribadito che, con l’entrata in vigore della Legge 23 marzo 1981 n.91, si sono parzialmente modificati i rapporti tra il C.O.N.I. e le Federazioni sportive affiliate. Queste ultime, infatti, posseggono “autonomia tecnica organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.” (ex art.14 di detta Legge), con natura pubblicistica nell’ambito delle funzioni pubbliche proprie del C.O.N.I. e di natura privatistica, per quanto concerne le proprie specifiche attività svolte in autonomia e che ricadono unicamente in capo alle Federazioni medesime. Pertanto, “…il C.O.N.I. non ha alcuna competenza nella organizzazione delle singole gare sportive, poiché tale attività rientra nella autonomia tecnico-organizzativa delle singole Federazioni. (Cass. civ. n.7640/1995). …. la responsabilità del Comitato Olimpico è riferibile soltanto alle funzioni istituzionalmente ad esso demandate, quali la regolamentazione, il controllo ed il coordinamento delle gare (cfr. Cass. civ. n.6400/1999; Cass. civ. n.17343/2011), compiti ben diversi da quelli presi in esame nella presente controversia in cui, oltretutto, la gara ciclistica è stata una mera occasione del sinistro, causato da una collisione su strada fra veicoli … Continua a leggere...
Viaggio turistico: l’impossibilità sopravvenuta e le informazioni al consumatore

Viaggio turistico: l’impossibilità sopravvenuta e le informazioni al consumatore

La Cassazione Civile si è espressa più volte sul tema della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell’art.1463 c.c. affermando che “.. la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art.1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione.” (Cass. civ. n.26958/2007). La norma si applica in tutti i casi meritevoli di tutela in cui sia impossibile, per eventi imprevedibili e sopravvenuti, utilizzare la prestazione oggetto del contratto, proprio perché l’art.1463 c.c assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire … Continua a leggere...
Turista: il risarcimento del danno non patrimoniale ed il pacchetto turistico

Turista: il risarcimento del danno non patrimoniale ed il pacchetto turistico

Come ricordato da Cass. civ. n.5271/2023 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, in tema di c.d. “vacanza rovinata”, la risarcibilità del danno non patrimoniale (vds. Cass. civ. n.5189/2010), in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore, al fine di avvicinare delle legislazioni degli Stati membri della Comunità Europea. L’interpretazione della Corte di Giustizia CE ha, infatti, reso rilevante l’interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo, prevedendo anche il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali (disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata) subiti per effetto dell’inadempimento contrattuale. La Corte di Giustizia n.168/2002, pronunciandosi in via pregiudiziale sull’interpretazione dell’art.5 della direttiva n. 90/314/CEE, ha affermato che il suddetto articolo “deve essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso”, mettendo in evidenza che nel settore dei viaggi turistici si segnalano spesso “danni diversi da quelli corporali”, “al di là dell’indennizzo delle sofferenze fisiche” e che “tutti gli ordinamenti giuridici moderni (riconoscono)..un’importanza sempre maggiore alle vacanze”. Con l’art.47 del Codice del … Continua a leggere...
L’organizzatore di raduno di fuoristrada

L’organizzatore di raduno di fuoristrada

Durante un raduno di fuoristrada organizzato, il conducente di un’autovettura con targa di prova, dopo aver urtato contro un grosso masso, perdeva il controllo del mezzo che precipitava in un burrone e la trasportata riportava gravissime lesioni. La controversia giudiziale verteva non sulla colpa del conducente del mezzo, ma sulla corresponsabilità dell’organizzatore della manifestazione del raduno dei fuoristrada che andava ricondotta nell’ambito delle attività pericolose di cui all’art.2050 c.c. e per cui era necessaria la prova liberatoria dello stesso organizzatore di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. La Cassazione civile n.26860/2023 ha osservato sull’argomento che detta manifestazione, come già accertato, potesse ascriversi nell’ambito delle c.d. “attività pericolose” e che non potessero rappresentare una “prova liberatoria” della responsabilità dell’organizzatore, le mere informazioni fornite ai partecipanti, non accompagnate da alcuna verifica della idoneità dei veicoli e delle capacità di guida dei partecipanti nonché senza la predisposizione di sistemi di sicurezza. Come già affermato da Cass. civ. n.18903/2017 , infatti, “… l’organizzatore di una attività sportiva (nel caso considerato dalla sentenza citata, “rafting”) che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che presenti passaggi di particolare difficoltà, nei quali il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti sia … Continua a leggere...
Rischi operativi: l’organizzatore di eventi

Rischi operativi: l’organizzatore di eventi

Il caso sottoposto alla Corte di Cassazione civile n.19993/2016 atteneva la caduta di una spettatrice, imputata alla negligente, imprudente ed imperita organizzazione dello spettacolo da parte di un Comune, per non aver predisposto “idonee misure (transenne o corridoi di accesso obbligati)” né la presenza “di personale incaricato”, che “avrebbe potuto, quanto meno, contenere la calca degli spettatori ed evitare condizioni di rischio per quest’ultimi”. La S.C., ha osservato che “…ben nota la situazione dei luoghi (“le carenze di illuminazione”, la “presenza nel piazzale di gradini” che potevano determinare agli avventori “problemi di equilibrio”) nonché agevolmente prevedibile il «considerevole afflusso di spettatori», emerge ….. con tutta evidenza la diretta derivazione del sinistro (la caduta, con conseguenti gravi lesioni personali della spettatrice …………. ) alla condotta colposa proprio del Comune organizzatore non improntata alla diligenza, prudenza e cautela dovute in relazione alle concrete circostanze di luogo e del caso.”. In altri termini, ha concluso la S.C. “… rimasto accertato che la caduta della danneggiata è stata causata dalla ressa di persone affollatesi nella piazza antistante l’Auditorium in ragione degli “spintoni … degli impazienti e accaniti avventori”, il Comune organizzatore non ha invero dimostrato che l’evento dannoso presentasse i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità … Continua a leggere...
Quali sono le responsabilità delle agenzie e degli organizzatori di viaggi e turismo?

Quali sono le responsabilità delle agenzie e degli organizzatori di viaggi e turismo?

Le caratteristiche delle varie responsabilità d’esercizio per le agenzie e per gli organizzatori di viaggi e turismo, sono tracciate nel Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), in particolare modo, nell’ambito del rapporto contrattuale e di vendita del servizio turistico che si instaura con l’utente. Varie sono le fattispecie degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina la materia, tra cui: gli obblighi d’informazione e contenuto del contratto di pacchetto turistico; le modifiche al contratto di pacchetto turistico; le responsabilità nell’esecuzione; i sistemi di protezione dell’utenza nei casi d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore e le responsabilità di quest’ultimo. Le imprese turistiche di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo I commi 1,2 e 9 dell’art.18 del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 (Codice del Turismo), definiscono le Agenzie di viaggio e turismo, soggette alla normativa di riferimento: “1.Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di … Continua a leggere...