C.O.N.I.: non responsabile per l’organizzazione e gestione delle gare delle Federazioni affiliate

A fronte del ricorso che riteneva il C.O.N.I. responsabile della sicurezza della gara e unico legittimato passivo per la responsabilità civile del sinistro occorso, la Corte di Cassazione Civile n.10820/2019 ha ribadito che, con l’entrata in vigore della Legge 23 marzo 1981 n.91, si sono parzialmente modificati i rapporti tra il C.O.N.I. e le Federazioni sportive affiliate. Queste ultime, infatti, posseggono “autonomia tecnica organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.” (ex art.14 di detta Legge), con natura pubblicistica nell’ambito delle funzioni pubbliche proprie del C.O.N.I. e di natura privatistica, per quanto concerne le proprie specifiche attività svolte in autonomia e che ricadono unicamente in capo alle Federazioni medesime. Pertanto, “…il C.O.N.I. non ha alcuna competenza nella organizzazione delle singole gare sportive, poiché tale attività rientra nella autonomia tecnico-organizzativa delle singole Federazioni. (Cass. civ. n.7640/1995). …. la responsabilità del Comitato Olimpico è riferibile soltanto alle funzioni istituzionalmente ad esso demandate, quali la regolamentazione, il controllo ed il coordinamento delle gare (cfr. Cass. civ. n.6400/1999; Cass. civ. n.17343/2011), compiti ben diversi da quelli presi in esame nella presente controversia in cui, oltretutto, la gara ciclistica è stata una mera occasione del sinistro, causato da una collisione su strada fra veicoli … Continua a leggere...