La responsabilità della P.A. per il fatto illecito del dipendente o funzionario

La responsabilità della P.A. per il fatto illecito del dipendente o funzionario

In tema di responsabilità della P.A. per il fatto illecito del dipendente o del funzionario le Sezioni Unite di Cass. civ. n.13246/2019 hanno espresso il seguente principio di diritto: «lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell’amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo». La natura composita di tale responsabilità trova applicazione nei principi della responsabilità indiretta di cui all’art.2049 c.c. di natura non provvedimentale (o istituzionale) della pubblica amministrazione. Sono, pertanto, fonte di responsabilità dello Stato o dell’ente pubblico, anche, i danni determinati da … Continua a leggere...
La responsabilità indiretta dell’assicuratore per l’illecito del subagente

La responsabilità indiretta dell’assicuratore per l’illecito del subagente

La Cassazione Civile n.31675/2023 nel ripercorrere la tematica dell’art.2049 c.c. che disciplina la responsabilità dei preponenti per gli illeciti compiuti dai propri preposti nell’esercizio delle incombenze loro affidate, ha ricordato come la nozione di “padrone o committente” è stata nel tempo ampliata fino a ricomprendere soggetti che, per il perseguimento dei propri fini, si avvalgono dell’opera di altri soggetti a loro legati. Nell’interpretazione giurisprudenziale, la S.C. ha ricordato come “il significato si è tuttavia progressivamente ampliato, sino a ricomprendere tutti i casi in cui è ravvisabile un rapporto di preposizione, e cioè tutte le forme giuridiche (rapporto di lavoro subordinato, rapporto institorio, lavoro d’opera, ecc.) in cui un soggetto (preponente) utilizza e dispone per i propri fini dell’attività di un altro soggetto (preposto), in forza di vincoli di varia natura (sul punto v. Cass. civ. n.6325/2010, secondo cui, ai fini della configurabilità del rapporto di preposizione, non si richiede un vincolo di dipendenza, ma è sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarità del preposto).”. Quanto alla natura di questa responsabilità é stato affermato in giurisprudenza che trattasi non di una responsabilità per colpa, ma di una responsabilità oggettiva per fatto altrui, il cui fondamento va ravvisato nell’esigenza che chi si … Continua a leggere...
Padroni e committenti

Padroni e committenti

Il soggetto che, nell’espletamento della propria attività, si avvale dell’opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione. Risponde, pertanto, direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose che possono derivargli da detti prestatori di lavoro o d’opera, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, in virtù della posizione conferita dall’adempimento dell’obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il “rischio specifico” assunto dal debitore. Tale responsabilità si fonda sul principio “cuius commoda eius et incommoda” (chi trae vantaggio da una situazione, deve sopportarne anche i pesi). Dalla casistica giurisprudenziale, alcune pronunce: -la Cassazione civile n.04298/2019 ha ribadito come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che ai sensi degli artt.1228 e 2049 c.c. il debitore che si avvale, nell’adempimento dell’obbligazione, dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Ha, quindi, attribuito la responsabilità di un errato intervento di riparazione di un’autovettura in leasing, alla società di leasing che si era avvalsa di un’officina, da essa individuata, per l’adempimento della propria obbligazione di garanzia; -in tema di finanziamenti erogati ai sensi del Regolamento (CEE) n.2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, il beneficiario purché individuato soggettivamente secondo … Continua a leggere...