R.C.A.: polizza scaduta e sospensione dell’assicurazione

R.C.A.: polizza scaduta e sospensione dell’assicurazione

La polizza assicurativa per la responsabilità civile dei veicoli a motore era scaduta ed il premio era stato pagato dopo il periodo di tolleranza di quindici giorni, come previsto dall’art.1901 c.c., ma successivamente al verificarsi di un incidente. La Corte di Cassazione civile n.22543/2019 ha affermato sull’argomento che “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all’articolo 1901, secondo comma, cod. civ., l’effetto sospensivo dell’assicurazione per l’ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l’immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del primo comma del medesimo articolo – dettata per l’ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata – secondo cui l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui … Continua a leggere...
R.C.A.: il mancato pagamento del premio di polizza e la prova del contratto

R.C.A.: il mancato pagamento del premio di polizza e la prova del contratto

La Cassazione Civile n.10335/2023 ha ribadito, in tema di mancata copertura assicurativa r.c.a., che “… qualora il danneggiato agisca direttamente nei confronti dell’assicuratore …… e l’assicuratore gli opponga la mancanza di copertura assicurativa, il danneggiato ha l’onere di provare, anche a mezzo di testimoni, essendo egli terzo rispetto al contratto assicurativo, che tale danno si è verificato nel periodo di copertura assicurativa. A sua volta, l’assicuratore è responsabile, nei confronti dei terzi danneggiati, per il periodo di tempo indicato nel certificato d’assicurazione e, in caso di mancato pagamento, alla scadenza del premio successivo al primo, fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo ad essa, senza che abbia rilevanza, con riferimento al sinistro accaduto nel periodo in cui la garanzia assicurativa sia sospesa, il pagamento del premio successivamente effettuato, stante che la mancanza della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro ha irrevocabilmente prodotto la irrisarcibilità dello stesso da parte dell’assicuratore”. (vds. ex multis, Cass. civ. n.25366/2018; Cass. civ. n.23149/2014; Cass civ. n.5944/2014; Cass. civ. n.5194/1998). In ossequio alla giurisprudenza richiamata, infatti, il mancato pagamento alla scadenza, da parte dell’assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell’art.1901, comma secondo, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non … Continua a leggere...