Il certificato di chiusa inchiesta?

Il certificato di chiusa inchiesta?

Il certificato di chiusa inchiesta è un documento attestante l’esito di un procedimento penale che è possibile richiedere, con domanda presentata in carta libera, alla Procura della Repubblica territorialmente competente. In passato, talune compagnie assicuratrici subordinavano l’indennizzo del danno per furto o incendio del veicolo alla presentazione, da parte dell’assicurato, del certificato di chiusura delle indagini emesso in seguito al provvedimento di archiviazione contro ignoti rilasciato dal giudice per le indagini preliminari per la mancata identificazione dei responsabili dell’illecito. Tale documento, tra l’altro, era considerato necessario per provare l’estraneità dell’assicurato rispetto al fatto denunciato ma allungava le tempistiche della procedura di liquidazione assicurativa, in quanto era necessario attendere la chiusura delle indagini preliminari e l’emissione del decreto di archiviazione per poter ottenere il certificato. Con l’introduzione dell’art.150-bis del Codice delle Assicurazioni ad opera della L. n.27/2012, è venuto meno l’onere per l’assicurato contro il furto e l’incendio dell’auto di presentare il certificato di chiusa inchiesta per ottenere dalla propria compagnia assicuratrice il relativo risarcimento. Secondo quanto disposto da detto articolo, infatti, “è fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta”. Ad … Continua a leggere...
Rischi operativi: la rapina non è sempre un’esimente della responsabilità

Rischi operativi: la rapina non è sempre un’esimente della responsabilità

La Corte di Cassazione Civile con Ordinanza n.8978/2020 ha ripercorso le tematiche giurisprudenziali sulle esimenti la responsabilità, in caso di rapina, per la custodia e il trasporto di cose. In occasione della rapina di una vettura perpetrata presso un autolavaggio, la compagnia di assicurazione che aveva indennizzato il proprietario del veicolo, agiva in via surrogatoria, ex art.1916 c.c., verso il gestore dell’impianto per recuperare quanto liquidato. L’assicuratore, dopo il pronunciamento della Corte d’Appello, ricorreva in cassazione poiché il gestore era stato esonerato da responsabilità sul rilievo che si fosse trattato di “caso fortuito”,per quanto previsto dall’art.1218 cod. civ., in quanto la rapina era stata caratterizzata dall’imprevedibilità e inevitabilità e con impossibilità per il custode di resistere all’azione. L’aspetto contestato, dalla società assicuratrice, atteneva l’esimente della responsabilità, osservando che “.. l’esimente opera solo se il custode dimostra di avere fatto il possibile per evitare l’evento che era prevedibile, dato il valore dell’auto” e quindi che fosse necessario valutare se il custode avesse osservato la dovuta diligenza, ponendo in essere tutte le necessarie cautele per impedire l’evento, tenuto conto del valore commerciale del mezzo. Nel caso in specie, non risultavano applicate le opportune cautele, visto che, sebbene l’autovettura si trovasse in fase … Continua a leggere...
Rischi finanziari: leasing – la perdita del bene e la liquidazione dell’indennizzo

Rischi finanziari: leasing – la perdita del bene e la liquidazione dell’indennizzo

Il contratto di assicurazione per il perimento del bene, obbliga l’assicuratore a corrispondere l’indennizzo e non ha alcun collegamento con le sorti del contratto di leasing. In caso di furto del bene, pertanto, si realizzano due effetti diversi: la risoluzione del contratto di leasing (che tra l’altro diventa a prestazione impossibile) ed il pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore. Se i contratti fossero collegati avrebbero uguale sorte, e, risolto il leasing, verrebbe meno l’interesse a mantenere in piedi l’assicurazione, quindi, il leasing mantiene la sua causa (concessione di godimento del bene) e cosi il contratto di assicurazione. Qualora, prima del pagamento dell’indennizzo assicurativo, il bene fosse stato ritrovato e restituito al proprietario, la sua restituzione impedisce di considerare avverato l’evento, ossia la perdita di disponibilità del bene stesso. Il ritrovamento e la restituzione escludono, pertanto, l’obbligazione dell’assicurazione nello schema del contrato aleatorio. Con dette osservazioni la Cassazione Civile n.31076/2019 ha ritenuto, inoltre, che l’onere di dimostrare che il bene “ …aveva subito danni ed aveva subito un deterioramento o una perdita di valore tra il furto ed il ritrovamento gravava sulla proprietaria del bene…” stante che “… la prova del danno incombe a chi ne chiede il risarcimento e non al … Continua a leggere...
Furto: l’assicurazione di beni di terzi deve risarcire i terzi

Furto: l’assicurazione di beni di terzi deve risarcire i terzi

Il contratto prevedeva l’impegno di custodia e stoccaggio di merci con la successiva consegna dei prodotti a terzi soggetti e si pattuiva che le merci, oggetto dell’accordo, fossero coperte da assicurazione a spese del produttore/depositante, con esclusione dei casi di danneggiamento dovuti a dolo o colpa del depositario che, in tal caso, avrebbe risposto per il danno. Durante lo svolgimento del rapporto si verificava un furto della merce in deposito e la Corte di merito, adita per il contenzioso, riteneva che l’assicurazione attivata dal depositario coprisse il furto e non già l’inadempimento verso terzi ed inoltre che detta copertura avrebbe rimborsato il depositario per il valore delle cose rubate, anche se appartenenti a terzi. Da ciò si osservava che era stato proprio il furto a favorire l’inadempimento del depositario. Pertanto, l’assicuratore del depositante avrebbe agito in surroga verso il depositario per il danno causato da inadempimento alla propria assicurata per la mancata riconsegna della merce, mentre la copertura assicurativa del depositario, coprendo il danno da furto, avrebbe rimborsato il medesimo depositario e non il terzo del valore delle merci rubate, anche, se appartenenti a terzi. La Cassazione Civile n.8877/2021 circa la sentenza impugnata, osservava: “ …. va considerato che le … Continua a leggere...
Rischi operativi: perdita della merce trasportata – l’indennizzo al mittente proprietario

Rischi operativi: perdita della merce trasportata – l’indennizzo al mittente proprietario

L’azienda produttrice (venditrice e mittente) aveva affidato la merce al vettore per la consegna all’acquirente, ma durante il trasporto la stessa merce, veniva rubata dall’autotreno per cui non poteva arrivare al destinatario. L’assicuratore aveva eccepito che trattandosi di polizza per conto di chi spetta, il diritto all’indennizzo assicurativo si era trasferito al destinatario della merce sin dal momento in cui la stessa era stata consegnata al vettore. La Corte di merito, invece, aveva ritenuto che il contratto assicurativo tra l’azienda produttrice e l’assicuratore fosse una vera e propria assicurazione stipulata nell’interesse dell’assicurata e non, come preteso dalla società assicuratrice, quale contratto per conto di chi spetta. Secondo le osservazioni di Cass. Civ. n.31067/2019 l’individuazione dell’avente diritto ad agire nei confronti dell’assicuratore per il risarcimento del danno derivante dalla perdita o avaria della merce trasportata coinvolge le discipline di tre diversi contratti, cioè quello di compravendita, quello di trasporto e quello di assicurazione. È indubbio che l’assicurazione per i danni alle cose ha il suo fondamento nel diritto di proprietà, nel senso che il danno che l’assicuratore è chiamato a risarcire è quello che deriva dalla perdita o avaria della merce al proprietario della merce stessa. Se il contratto di trasporto, … Continua a leggere...
Furto d’auto in albergo

Furto d’auto in albergo

Un veicolo, assicurato contro il rischio di furto, veniva consegnato al personale di un albergo e successivamente trafugato da ignoti. L’assicuratore dopo aver indennizzato l’assicurato agiva in via di surroga verso l’albergo, ai sensi dell’art.1916 c.c., per la rifusione dell’importo liquidato. L’albergo si costituì negando la propria responsabilità e chiedendo, in subordine, di essere tenuto indenne dal gestore della autorimessa cui il personale dell’albergo aveva affidato il suddetto veicolo che, poi, era stato sottratto. Veniva accertato che il proprietario del veicolo aveva stipulato un contratto di deposito con l’albergo per cui, con l’indennizzo, l’assicuratore si era surrogato nei diritti dell’assicurato depositante tanto nei confronti del depositario, quanto nei confronti del subdepositario e che tale diritto aveva natura contrattuale e, pertanto, soggetto alla prescrizione decennale di cui all’art.2946 c.c.. Sul caso, Cass. civ. n.21219/2022 ha sentenziato: “La stipula di un contratto di deposito avente ad oggetto beni altrui costituisce ex se un contratto a favore del terzo ex articolo 1411 c.c..
Il fine del contratto di deposito, infatti, è quello della custodia, conservazione e restituzione del bene depositato, con la conseguenza che il titolare dell’azione risarcitoria per la perdita, la distruzione o il deterioramento delle cose depositate nei confronti del depositario è, … Continua a leggere...
La polizza furto vettoriale della merce trasportata: alcune clausole

La polizza furto vettoriale della merce trasportata: alcune clausole

In tema di interpretazione della polizza assicurativa e relativa violazione degli artt.1362, 1366 e 1370 c.c., Cass. civ. n.18366/2017 esaminava quanto deciso dalla Corte d’Appello in ordine ad un contratto contratto assicurativo per la copertura furto della merce trasportata da un vettore. La clausola di polizza, in questione, atteneva (nel caso in specie, l’art.6A – garanzia C) l’ipotesi di furto o mancata riconsegna della merce ove l’assicurazione per furto era prevista nell’ipotesi di sottrazione di singoli colli interi dall’autoveicolo, senza sottrazione dello stesso, a condizione che il furto venisse perpetrato mediante effrazione o scasso di mezzi di chiusura dell’autoveicolo/qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico e sempre che l’effrazione/lo scasso o il taglio fossero constatati dal Commissario di avaria o perito o agente della società o dalle competenti autorità. Nel caso in esame, si era accertato che il furto era avvenuto su un autoveicolo furgonato privo di adeguati mezzi di chiusura, senza taglio di teloni di protezione del carico al fine dell’asporto, considerando che il piccolo taglio di pochi centimetri, riscontrato sul telone, era stato eseguito per verificare le caratteristiche del carico e che i ladri non avrebbero potuto utilizzare un taglio così piccolo per introdursi … Continua a leggere...
Furto del veicolo: la prova

Furto del veicolo: la prova

L’Assicurato chiedeva all’Assicuratore l’indennizzo assicurativo per il furto della sua autovettura, producendo la denuncia-querela sporta ai Carabinieri (comprensiva della successiva integrazione, nella quale aveva rappresentato di avere appreso dalla compagnia assicurativa l’eventualità, poi confermatagli dal venditore dell’automobile, che quest’ultima era dotata di un dispositivo di geolocalizzazione), nonché la documentazione relativa al certificato cronologico di proprietà con annotazione della perdita di possesso del veicolo e consegnato le due chiavi dell’auto alla Compagnia di assicurazione. In sede di contenzioso, Cass. civ. n.3446/2023 nel concordare con i giudizi, già espressi dalle Corti di merito, dichiarava inammissibile il ricorso osservando che “..la denuncia-querela presentata ai Carabinieri, sebbene integrata dal deposito della documentazione richiesta dal contratto assicurativo, non era sufficiente a provare la sottrazione del veicolo, quale fatto costitutivo del diritto all’indennizzo assicurativo…”. Nell’assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro, ex art.2697 c.c. (Cass civ. n.30656/2017); dall’altro … Continua a leggere...
Telesorveglianza e furto auto: la perdita di chance

Telesorveglianza e furto auto: la perdita di chance

Il proprietario di un veicolo aveva stipulato un contratto di telesorveglianza satellitare per la propria autovettura in cui si prevedeva l’obbligo del gestore del sistema: di avvisare, immediatamente, il cliente; di denunciare il furto alle forze dell’ordine; di effettuare una mappatura del percorso dell’autovettura per permetterne il ritrovamento nonché di effettuare il blocco da remoto del motore dell’auto, appena fosse stato possibile. L’autovettura, parcheggiata e regolarmente chiusa a chiave, veniva trafugata e non più ritrovata ed il proprietario dell’auto chiedeva il risarcimento al gestore di telesorveglianza per la perdita del veicolo, determinato dal non funzionamento dei succitati sistemi, oggetto del contratto. L’analisi della fattispecie, da parte di Cass. civ. n.24050/2023, si è incentrata sul concetto di “perdita di chance” intesa come “… concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato… quale entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d’autonoma valutazione, … onde ..… la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale.”. (Vds. Cass. civ. n.2261/2022; Cass. civ. n.6485/2021; Cass. civ. n.26694/2017; Cass. civ. n.29829/2018 Cass. Civ. n.1752/2005; Cass. civ. n.11340/1998; Cass. civ. n.2167/1996; Cass. civ. n.6506/1985). Nel caso in esame, … Continua a leggere...