Perizia e prescrizione

Perizia e prescrizione

In attesa che l’assicuratore accerti e quantifichi il danno denunciato, si realizza un’attesa che determinerebbe il giorno dal quale è possibile esercitare una qualunque azione fondata sulla polizza (una sorta di termine prescrizionale). Questo il pensiero di una ricorrente in Cassazione, per cui si realizzerebbe un temporanea “paralisi” del termine, applicandosi per analogia, l’articolo 2945 c.c. e quindi, non un’interruzione bensì una sospensione della facoltà di esercizio del diritto. Come, invece, affermato da Cass. civ. n.1175/2022 “.. non vi è norma che direttamente preveda che, qualora una parte intenda verificare il fondamento della denuncia del sinistro, all’altra, se non indennizzata, sia inibito l’esercizio del diritto in via giurisdizionale per ottenere l’indennizzo”, cosi come previsto in materia assicurativa ex art.2952, secondo comma, c.c.. Ciò che invece è sostenibile, quando siano presenti in polizza clausole che impongo un “periodo di attesa”, come nel caso della perizia e che queste sospendono la decorrenza prescrizionale. Un’interruzione della prescrizione, come già affermato da Cass. civ. n.18376/2017; Cass. civ. n.8674/2009 e Cass. civ. n.14487/2004, purché la clausola sia tale da impedire, in modo inequivoco, l’esercizio del diritto di indennizzo finché non siano state concluse le operazioni tecniche. Infatti, “il conferimento di incarico a un perito per … Continua a leggere...
Prescrizione di polizza: dopo gli accertamenti tecnici

Prescrizione di polizza: dopo gli accertamenti tecnici

A seguito della rottura di un impianto idraulico all’interno di un immobile, con operazioni peritali e trattative intercorse tra le parti ai fini della indennizzabilità del sinistro, si era escluso che dette operazioni e trattative avessero valenza ai fini del decorso della prescrizione, sia in quanto non concretanti una perizia contrattuale, sia perché, comunque, l’Assicuratore aveva negato l’indennizzabilità del sinistro stesso. La Cassazione civile n.20975/2023, a fronte del ricorso dell’assicurato osservava sul caso che “… pur avendo accertato che tra le parti si era dato corso “a sopralluoghi di un tecnico incaricato dalla Compagnia” …… che, per l’appunto, aveva “inviato un proprio tecnico per accertare il danno” …….., essendovi quindi “trattative intercorse tra le parti” :………….. in tema di assicurazione contro i danni, ai fini della decorrenza della prescrizione, ove l’assicuratore abbia dato incarico al proprio perito di compiere accertamenti tecnici di cui sia stato informato l’assicurato e quest’ultimo abbia interloquito col perito chiedendogli reiteratamente di conoscerne l’esito, non rileva, ai fini della prescrizione, la circostanza che l’assicurato non abbia compiuto atti di costituzione in mora nei confronti dell’assicuratore fino a quando non abbia avuto contezza, da parte del perito o dell’assicuratore, dell’ultimazione degli accertamenti tecnici disposti.”. (Vds. Cass. civ. … Continua a leggere...
Cos’è l’attività peritale?

Cos’è l’attività peritale?

Il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 – convertito dalla Legge n.135 del 7 agosto 2012 – ha trasferito la tenuta del Ruolo Periti Assicurativi a Consap e disciplinato l’attività peritale con il Regolamento Isvap n.11 del 3 gennaio 2008. L’attività peritale è costituita da quella serie di accertamenti svolti da un perito al fine di determinare l’esatta dinamica di un incidente stradale. Il compito principale di un esperto in infortunistica stradale è quello di esaminare le prove e fornire una fedele ricostruzione di quanto accaduto e in particolare, le regole di comportamento dei Periti assicurativi sono disciplinate dall’art.16 del succitato regolamento “1.Nell’esecuzione dell’incarico i periti si comportano con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità, conformando la propria condotta ai principi di imparzialità. In particolare, si astengono dallo svolgimento di incarichi nei quali sussistano situazioni di conflitto di interessi. 2.I periti curano periodicamente il proprio aggiornamento professionale.” L’art. 17 definisce i limiti al conferimento di incarichi peritali” 1. Le imprese di assicurazione adottano e formalizzano misure atte a prevenire e a rimuovere eventuali conflitti di interessi in cui possano incorrere propri esponenti aziendali, dirigenti e dipendenti nel conferimento di incarichi peritali.” L’art. 20 prevede le “sanzioni disciplinari” previste dall’art.331 cod. ass. … Continua a leggere...