Prescrizione di polizza: dopo gli accertamenti tecnici

A seguito della rottura di un impianto idraulico all’interno di un immobile, con operazioni peritali e trattative intercorse tra le parti ai fini della indennizzabilità del sinistro, si era escluso che dette operazioni e trattative avessero valenza ai fini del decorso della prescrizione, sia in quanto non concretanti una perizia contrattuale, sia perché, comunque, l’Assicuratore aveva negato l’indennizzabilità del sinistro stesso. La Cassazione civile n.20975/2023, a fronte del ricorso dell’assicurato osservava sul caso che “… pur avendo accertato che tra le parti si era dato corso “a sopralluoghi di un tecnico incaricato dalla Compagnia” …… che, per l’appunto, aveva “inviato un proprio tecnico per accertare il danno” …….., essendovi quindi “trattative intercorse tra le parti” :………….. in tema di assicurazione contro i danni, ai fini della decorrenza della prescrizione, ove l’assicuratore abbia dato incarico al proprio perito di compiere accertamenti tecnici di cui sia stato informato l’assicurato e quest’ultimo abbia interloquito col perito chiedendogli reiteratamente di conoscerne l’esito, non rileva, ai fini della prescrizione, la circostanza che l’assicurato non abbia compiuto atti di costituzione in mora nei confronti dell’assicuratore fino a quando non abbia avuto contezza, da parte del perito o dell’assicuratore, dell’ultimazione degli accertamenti tecnici disposti.”. (Vds. Cass. civ. … Continua a leggere...