C.T.U.: i poteri del consulente tecnico d’ufficio

C.T.U.: i poteri del consulente tecnico d’ufficio

Tre, le questioni di diritto poste alla Suprema Corte di Cassazione Civile, in relazione a: “a) quali siano i poteri istruttori del consulente tecnico d’ufficio, e quali i loro limiti; b) se, ed in quali casi, a quei limiti possa derogarsi per volontà della legge, per ordine del giudice o per consenso delle parti; c) quali siano le conseguenze processuali della non giustificata violazione di quei poteri.” I poteri del consulente tecnico d’ufficio sono fissati dall’art.194 c.p.c., ma per evitare che le espressioni della norma possano essere interpretate, in modo estensivo, é necessario riportarle nell’alveo delle disposizioni che disciplinano i poteri delle parti e il principio dispositivo ( artt.112 e 115 c.p.c.) con quelle che disciplinano l’istruttoria e l’assunzione dei mezzi di prova da parte del giudice ( artt.202 e ss. c.p.c.). Pertanto, la S.C., in adesione ad un precedente orientamento, ha osservato che: ” .. il consulente non possa mai né indagare su questioni non prospettate dalle parti, perché violerebbe il principio che addossa loro l’onere di allegazione dei fatti, ed impedisce al giudice di indagare su questioni non prospettate dai litiganti (ex aliis, Cass. civ. n.1020/2006); né accertare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione (Cass. civ. n.4729/2015), … Continua a leggere...
Perizia e prescrizione

Perizia e prescrizione

In attesa che l’assicuratore accerti e quantifichi il danno denunciato, si realizza un’attesa che determinerebbe il giorno dal quale è possibile esercitare una qualunque azione fondata sulla polizza (una sorta di termine prescrizionale). Questo il pensiero di una ricorrente in Cassazione, per cui si realizzerebbe un temporanea “paralisi” del termine, applicandosi per analogia, l’articolo 2945 c.c. e quindi, non un’interruzione bensì una sospensione della facoltà di esercizio del diritto. Come, invece, affermato da Cass. civ. n.1175/2022 “.. non vi è norma che direttamente preveda che, qualora una parte intenda verificare il fondamento della denuncia del sinistro, all’altra, se non indennizzata, sia inibito l’esercizio del diritto in via giurisdizionale per ottenere l’indennizzo”, cosi come previsto in materia assicurativa ex art.2952, secondo comma, c.c.. Ciò che invece è sostenibile, quando siano presenti in polizza clausole che impongo un “periodo di attesa”, come nel caso della perizia e che queste sospendono la decorrenza prescrizionale. Un’interruzione della prescrizione, come già affermato da Cass. civ. n.18376/2017; Cass. civ. n.8674/2009 e Cass. civ. n.14487/2004, purché la clausola sia tale da impedire, in modo inequivoco, l’esercizio del diritto di indennizzo finché non siano state concluse le operazioni tecniche. Infatti, “il conferimento di incarico a un perito per … Continua a leggere...
Polizza assicurativa: la perizia contrattuale e l’arbitrato

Polizza assicurativa: la perizia contrattuale e l’arbitrato

In tema di erronea qualificazione di una clausola compromissoria contenuta in una polizza assicurativa sull’arbitrato irrituale concernente la valutazione e liquidazione del danno, per cui la perizia era impugnabile solo per errore, violenza, dolo, (tipici vizi di annulIamento dei negozi giuridici), ovvero per violazione dei patti contrattuali (Cass. civ. n.11799/2022) è utile ripercorrere la giurisprudenza di legittimità sulla natura dell’”arbitrato” e della “perizia contrattuale”. Come ricordato da Cass. civ. n. 31245/2021 “..si ha arbitrato irrituale quando le parti conferiscono all’arbitro il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono insorgere tra loro in ordine a determinati rapporti giuridici mediante una composizione amichevole riconducibile alla loro volontà, mentre si ha perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo, scelto per la particolare competenza tecnica, non la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva ( Cass. civ. n.10705/2007 ). Con la perizia contrattuale che realizza un accertamento nella fase dell’esecuzione del contratto, si deferisce ad uno o a più soggetti terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento o un giudizio tecnico. La caratterizzazione … Continua a leggere...
Prescrizione di polizza: dopo gli accertamenti tecnici

Prescrizione di polizza: dopo gli accertamenti tecnici

A seguito della rottura di un impianto idraulico all’interno di un immobile, con operazioni peritali e trattative intercorse tra le parti ai fini della indennizzabilità del sinistro, si era escluso che dette operazioni e trattative avessero valenza ai fini del decorso della prescrizione, sia in quanto non concretanti una perizia contrattuale, sia perché, comunque, l’Assicuratore aveva negato l’indennizzabilità del sinistro stesso. La Cassazione civile n.20975/2023, a fronte del ricorso dell’assicurato osservava sul caso che “… pur avendo accertato che tra le parti si era dato corso “a sopralluoghi di un tecnico incaricato dalla Compagnia” …… che, per l’appunto, aveva “inviato un proprio tecnico per accertare il danno” …….., essendovi quindi “trattative intercorse tra le parti” :………….. in tema di assicurazione contro i danni, ai fini della decorrenza della prescrizione, ove l’assicuratore abbia dato incarico al proprio perito di compiere accertamenti tecnici di cui sia stato informato l’assicurato e quest’ultimo abbia interloquito col perito chiedendogli reiteratamente di conoscerne l’esito, non rileva, ai fini della prescrizione, la circostanza che l’assicurato non abbia compiuto atti di costituzione in mora nei confronti dell’assicuratore fino a quando non abbia avuto contezza, da parte del perito o dell’assicuratore, dell’ultimazione degli accertamenti tecnici disposti.”. (Vds. Cass. civ. … Continua a leggere...
Cos’è l’attività peritale?

Cos’è l’attività peritale?

Il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 – convertito dalla Legge n.135 del 7 agosto 2012 – ha trasferito la tenuta del Ruolo Periti Assicurativi a Consap e disciplinato l’attività peritale con il Regolamento Isvap n.11 del 3 gennaio 2008. L’attività peritale è costituita da quella serie di accertamenti svolti da un perito al fine di determinare l’esatta dinamica di un incidente stradale. Il compito principale di un esperto in infortunistica stradale è quello di esaminare le prove e fornire una fedele ricostruzione di quanto accaduto e in particolare, le regole di comportamento dei Periti assicurativi sono disciplinate dall’art.16 del succitato regolamento “1.Nell’esecuzione dell’incarico i periti si comportano con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità, conformando la propria condotta ai principi di imparzialità. In particolare, si astengono dallo svolgimento di incarichi nei quali sussistano situazioni di conflitto di interessi. 2.I periti curano periodicamente il proprio aggiornamento professionale.” L’art. 17 definisce i limiti al conferimento di incarichi peritali” 1. Le imprese di assicurazione adottano e formalizzano misure atte a prevenire e a rimuovere eventuali conflitti di interessi in cui possano incorrere propri esponenti aziendali, dirigenti e dipendenti nel conferimento di incarichi peritali.” L’art. 20 prevede le “sanzioni disciplinari” previste dall’art.331 cod. ass. … Continua a leggere...