R.C.A.: il risarcimento delle spese di assistenza personale

R.C.A.: il risarcimento delle spese di assistenza personale

La Cassazione Civile n.17815/2019 ha espresso il seguente principio di diritto: ”il danno consistente nelle spese per assistenza personale, patito dalla vittima di lesioni personali, va liquidato ai sensi dell’art.1223 c.c. stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrà bisogno in considerazione delle menomazioni da cui è afflitta, rapportato alla durata presumibile dell’esborso. Il risarcimento così determinato è dovuto per intero, senza alcuna riduzione percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente patito dal danneggiato”. Il risarcimento del c.d. “danno aquiliano”, se non diversamente previsto dalla legge, è governato dal principio di integralità o di indifferenza (art.1223 c.c.), per cui il risarcimento deve coprire “tutto il danno e nulla più che il danno”. Può derogarsi al principio di integralità del risarcimento solo nei casi previsti dalla legge, tra cui il più importante è rappresentato dal concorso causale della vittima nel pregiudizio subito (art.1227 c.c.). Il concorso causale succitato che può comportare una riduzione del risarcimento non va, però, confuso con il danno parziale che in ogni caso dovrà essere integrale nel valore della parte danneggiata. Si pensi, ad esempio, alle cose materiali, ove i danni,  vengono liquidati in base al c.d. “valore di rimpiazzo” oppure in base all’entità … Continua a leggere...
INAIL: estensione tutela assicurativa studenti, personale e formazione

INAIL: estensione tutela assicurativa studenti, personale e formazione

Estratto Circolare INAIL del 26 Ottobre 2023 n.45 “Oggetto: Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Articolo 18 del decreto- legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Premessa L’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha disposto, per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024, l’estensione della tutela assicurativa Inail allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA). L’estensione della tutela Inail riguarda pertanto il personale docente e gli studenti di tutte le scuole e gli istituti di istruzione, statali e non statali, ricomprendendo in quest’ultima categoria sia le scuole paritarie sia quelle non paritarie. Con la presente circolare, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e … Continua a leggere...
CCNL relativo al personale dell’area funzioni locali: le assicurazioni

CCNL relativo al personale dell’area funzioni locali: le assicurazioni

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COMUNICATO Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area funzioni locali – (GU n.31 del 7-2-2025) OMISSIS Art. 1 – Campo di applicazione 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all’art.2, comma 3 del «CCNQ per la definizione della composizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale di cui all’art.7 del CCNQ 3 agosto 2021» sottoscritto il 10 agosto 2022, di seguito CCNQ 10 agosto 2022. 2. Con il termine «amministrazione/i» si intendono tutte le pubbliche amministrazioni, ricomprese nell’area funzioni locali, ai sensi dell’art.2, comma 3, del CCNQ del 10 agosto 2022. 3. Con il termine «amministrazioni del comparto sanita’» si intendono, ove non specificato, le amministrazioni del comparto sanita’ destinatarie dei precedenti CCNL della preesistente area III. 4. Con il termine «ente/i», si intendono, ove specificato, le amministrazioni del comparto delle funzioni locali, destinatarie dei precedenti CCNL della preesistente area II. 5. Con il termine «dirigente/i», senza ulteriori specificazioni, si intendono i dirigenti degli enti e delle amministrazioni, destinatarie dei precedenti CCNL della preesistente area II. 6. Con il termine «dirigenti amministrativi, tecnici e professionali» … Continua a leggere...