La responsabilità del gestore dell’autodromo: pilota in pista

Mentre era intento a compiere alcuni giri di pista, durante le prove, a causa di un’avaria meccanica, un pilota fu costretto a rallentare la propria velocità e pur segnalando, immediatamente, il pericolo alzando il braccio, venne colpito da altro veicolo che proveniva da tergo a forte velocità. Il danneggiato, quindi, chiedeva il risarcimento del danno al gestore della pista. Seppur, nel caso di specie, andava applicato per il gestore l’art. 2050 c.c. e non l’art. 2054 c.c., era emerso che il pilota danneggiato aveva posto in essere una condotta imprudente, idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta del responsabile dell’attività pericolosa e l’evento. Come noto, ha osservato la Cassazione civile n.2259/2022, la responsabilità dell’esercente di un’attività pericolosa (come quella dell’autodromo) presuppone che si accerti un nesso di causalità tra l’attività svolta e il danno patito dal terzo, salvo la sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l’evento e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo od allo stesso danneggiato (Cass. civ. n.15113/2016). Nell’esercizio di attività pericolosa, anche, nell’ipotesi in cui l’esercente non abbia adottato tutte le misure idonee per evitare il danno, realizzando, quindi, una situazione, teoricamente, idonea a fondare una sua responsabilità, … Continua a leggere...