Rischi operativi: le dichiarazioni inesatte e reticenti nella polizza di responsabilità civile degli amministratori – D&O

Rischi operativi: le dichiarazioni inesatte e reticenti nella polizza di responsabilità civile degli amministratori – D&O

La Corte di Cassazione Civile n.11109/2015 affrontava il caso delle dichiarazioni inesatte e reticenti nella polizza assicurativa destinata a coprire il rischio della responsabilità civile degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti di una società e delle sue controllate, per i danni causati nell’esercizio delle proprie funzioni. L’assicuratore aveva ottenuto ragione, nei primi due gradi di giudizio poiché, come accertato al momento della stipula, la società aveva, con dolo o colpa grave, sottaciuto la reale consistenza della propria situazione finanziaria, a quell’epoca gravemente compromessa. La società (ricorrente), aveva chiesto, in subordine, che il contratto assicurativo fosse annullato solo parzialmente e cioè in riferimento alla copertura della responsabilità delle sole persone la cui condotta colposa era stata sottaciuta, al momento della stipula. La S.C. osservava sul tema: “Con riferimento alla denuncia di violazione di legge, va ricordato che il contratto di assicurazione è annullabile, ai sensi dell’art.1892 c.c., sia quando le dichiarazioni reticenti provengano dal contraente, sia quando provengano dall’assicurato (arg. ex art.1894 c.c.), sia quando provengano da un terzo, quando manifesti una volontà imputabile al contraente. Nel caso di specie, pertanto, una volta accertato dalla Corte d’appello che le dichiarazioni false o reticenti ci furono e provenivano da un soggetto … Continua a leggere...
Rimborso spese legali: la polizza assicurativa del Comune a favore del Sindaco

Rimborso spese legali: la polizza assicurativa del Comune a favore del Sindaco

Un Comune si era rifiutato di rimborsare al proprio Sindaco l’intero importo delle spese legali e processuali sostenute in relazione ad un giudizio di responsabilità contabile per presunte irregolarità, da cui veniva integralmente assolto. Il motivo del diniego addotto dal Comune atteneva la violazione dell’art.3, comma 2 bis, D.L. n.543/1996 che consente di porre a carico dell’amministrazione di appartenenza le spese legali del giudizio contabile in caso di proscioglimento dell’incolpato, solo per i soggetti legati con il Comune da un rapporto di impiego e non è estensibile agli amministratori o al Sindaco, assimilabili ai funzionari onorari. Nel contempo, l’Assicuratore contestava l’azione di manleva sostenendo che, ai sensi dell’art.1891 c.c., il Comune, avendo stipulato l’assicurazione per conto e nell’interesse del Sindaco, non poteva avvalersi della polizza, non essendo il soggetto assicurato. Sull’argomento, la sentenza di Cass. civ. n.18046/2022 ne ha chiarito i vari aspetti per il caso in esame. In primo luogo, per evitare che le spese di difesa restino a carico dell’incolpato, l’art.3, comma 2 bis, D.L. 543/1996 (tuttora in vigore) ha introdotto la possibilità di porre dette spese all’amministrazione di appartenenza in caso di definitivo proscioglimento, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’art.1 L. n.20/1994. La norma … Continua a leggere...