Polizza vita: la designazione generica di “eredi” comporta un’uguale quota dell’indennizzo

La Cassazione Civile Sez.U con sentenza n.11421/2021 ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1. “La designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dal secondo comma dell’art.1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione. La designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo.” Come indicato nel contratto assicurativo, la designazione generica di “eredi”, comporta che l’indennizzo assicurativo non vada ripartito secondo le quote di spettanza dei beni oggetto di successione, bensì, a ciascuno degli eredi beneficiari dell’assicurazione spetterà una uguale quota dell’indennizzo stesso. Il tutto, purché non vi sia una chiara e diversa indicazione del “contraente” della polizza come, ad esempio, la designazione nominativa, quale beneficiario dell’indennizzo, di un solo … Continua a leggere...