Polizza vita: la designazione generica di “eredi” comporta un’uguale quota dell’indennizzo

Polizza vita: la designazione generica di “eredi” comporta un’uguale quota dell’indennizzo

La Cassazione Civile Sez.U con sentenza n.11421/2021 ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1. “La designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dal secondo comma dell’art.1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione. La designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo.” Come indicato nel contratto assicurativo, la designazione generica di “eredi”, comporta che l’indennizzo assicurativo non vada ripartito secondo le quote di spettanza dei beni oggetto di successione, bensì, a ciascuno degli eredi beneficiari dell’assicurazione spetterà una uguale quota dell’indennizzo stesso. Il tutto, purché non vi sia una chiara e diversa indicazione del “contraente” della polizza come, ad esempio, la designazione nominativa, quale beneficiario dell’indennizzo, di un solo … Continua a leggere...
Fondi pensione e polizze vita: legittima l’acquisizione dei dati del beneficiario, anche, da terzi

Fondi pensione e polizze vita: legittima l’acquisizione dei dati del beneficiario, anche, da terzi

La Corte di Cassazione Civile n.39531/2021 ha enunciato il seguente principio di diritto: “È legittima l’ostensione dei dati del beneficiario della posizione previdenziale di un fondo pensione, allorché il richiedente alleghi l’interesse, concreto e non pretestuoso, ad intraprendere un giudizio nei confronti del soggetto in tal modo designato dall’aderente al fondo, come allorché la richiesta provenga dal legittimario del de cuius”. “Gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei «fondi pensione» costituiscono una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita, attesa la loro causa o finalità riconducibile al genus previdenziale, vuoi con riferimento alla primigenia fase di accumulo della provvista monetaria, vuoi con riferimento alla successiva fase di erogazione della prestazione pecuniaria” (Cass. civ. n.6928/2018; Cass. pen. n.13660/2020). Il “..sistema pensionistico si divide in due grandi settori, la previdenza obbligatoria e quella complementare, quest’ultima progressivamente affiancatasi a quella obbligatoria: i sistemi pensionistici si diversificano in ragione dei meccanismi di gestione delle risorse, distinguendosi in sistemi «a ripartizione» e «a capitalizzazione»; la riforma organica del sistema della previdenza complementare fu realizzata con il d.lgs. 5 dicembre 2005 n.252 “ (Cass. civ. n.477/2015). La legge, inoltre, ha disciplinato quali siano i soggetti, a seconda delle diverse evenienze, titolari della posizione dell’aderente al fondo e … Continua a leggere...
Unit linked: in pegno per finanziamento

Unit linked: in pegno per finanziamento

Una banca veniva condannata a risarcire il cliente per la sottoscrizione di una polizza assicurativa d’investimento c.d.”Unit Equity Linked” che veniva costituita a pegno del finanziamento concessogli, unitamente ad ulteriori somme versate del cliente stesso, proprio per l’acquisto della succitata polizza assicurativa. Detta polizza, poi, veniva escussa dalla banca a garanzia della somma concessa in affidamento al cliente perché tale affidamento non risultava più garantito, ad avviso della banca, dal valore (in perdita) del contratto assicurativo. Veniva accertato, infatti, dagli estratti conto periodici del rapporto di conto corrente, che le competenze passive relative alla somma “affidata” erano sempre superiori al rendimento della succitata polizza. Il tribunale, aveva ritenuto che l’investimento sottoscritto, a suo tempo, dal cliente, in quanto direttamente collegato all’andamento di borsa non poteva garantire né rendimento né capitale e fosse, quindi, da ritenere un prodotto finanziario e non un prodotto assicurativo che richiedeva il rispetto della normativa del TUF in relazione all’adempimento degli obblighi informativi di cui all’art.21 TUF e artt.28 e 29 reg. Consob, non correttamente rispettati dall’istituto bancario. Nel successivo grado di Appello, il ricorso dell’Istituto di credito veniva rigettato, sempre nella considerazione che il prodotto finanziario sottoscritto aveva un contenuto sostanzialmente speculativo e quindi erano … Continua a leggere...
Unit linked: le caratteristiche giuridiche

Unit linked: le caratteristiche giuridiche

La Cassazione civile si è più volte soffermata ad analizzare la fattispecie giuridica della polizza assicurativa c.d. “Unit linked” e negli ultimi e recenti anni ne ha tracciato le caratteristiche alla luce della normativa in vigore. Il perimetro giuridico entro il quale la polizza “Unit linked” viene annoverata tra i contratti assicurativi “vita” é stata ribadito dalla Cassazione Civile n.6319/2019 secondo la previsione generale contenuta nell’art.2, D.Igs. n.209/2005. In questa fattispecie, l’obbligazione principale dell’assicuratore è collegata al valore di organismi di investimento del risparmio o di fondi interni o comunque ad indici predeterminati di riferimento che non comportano, in automatico, l’inclusione di tali polizze nello schema legale degli artt.1882, 1883, 1884 e 1885 c.c. e cioè del contratto di assicurazione. A tal fine, infatti, deve essere presente l’elemento del trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore, la cui assenza può essere causa di nullità. 
Rientrano, pertanto, nel novero dei contratti di assicurazione, di cui all’art.1882 c.c., le polizze che operano la sostituzione della prestazione fissa dell’assicuratore con una variabile, agganciata a parametri di mercato, ma che mantengono comunque il rischio demografico. In tal caso, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio dall’assicuratore sull’assicurato in ordine al valore finale della prestazione, il contratto … Continua a leggere...
Polizza vita: i beneficiari, l’impignorabilità e l’insequestrabilità

Polizza vita: i beneficiari, l’impignorabilità e l’insequestrabilità

Nella disamina di un ricorso attinente una polizza vita c.d. “mista”, Cass. civ. n.29583/2021 ha ripercorso alcune tematiche attinenti i beneficiari della prestazione assicurativa e l’impignorabilità e l’insequestrabilità delle somme dovute dall’assicuratore. Nell’assicurazione “per il caso di vita”, l’assicuratore è obbligato a pagare la prestazione assicurativa (es.: rendita o capitale), in un dato momento e quando una persona è ancora in vita; nell’assicurazione “per il caso di morte” l’assicuratore è obbligato a pagare la somma se la persona assicurata è deceduta. “Si deve ora chiarire che la designazione di uno o più terzi beneficiari è sempre possibile e mai necessaria nel contratto di assicurazione sulla vita, in quanto anche al di fuori dei casi in cui il contraente riservi espressamente a sé stesso la somma assicurata, una designazione generica o specifica di uno o più beneficiari può sempre mancare, senza che il contratto ne soffra.”. La designazione del beneficiario, quindi, può essere coeva o successiva alla sottoscrizione del contratto, ex art.1920, comma 2, c.c. e rappresenta un elemento normale del contratto di assicurazione sulla vita, ma non essenziale. E’ possibile, pertanto, che il contraente decida, ab origine, di riservare a proprio vantaggio il capitale o la rendita assicurata, così come … Continua a leggere...
Previdenza complementare: il rendimento netto e l’aliquota fiscale

Previdenza complementare: il rendimento netto e l’aliquota fiscale

In tema di erogazione di una prestazione previdenziale complementare, con disponibilità del Fondo e con contribuzione a carico dei singoli aderenti ed assoggettabilità della relativa capitalizzazione alla medesima aliquota applicata al T.F.R. ai sensi dell’art.17, comma 2, T.U.I.R., la Cassazione Civile n.23970/2022 ne ha ripercorso il quadro normativo e giurisprudenziale. Già, Cass. civ. n.23520/2012 aveva stabilito che la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art.6 della legge 26 settembre 1985, n.482, debba essere applicata solo sulle somme rivenienti dalla liquidazione del c.d. “rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato (Cass. civ. n.13642/2011). Pertanto il problema da risolvere è quello di individuare tale “rendimento netto”. L’elaborazione della corte di legittimità ha ritenuto che tale nozione debba essere individuata negli importi rivenienti dall’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, da parte del Fondo ( tra le varie, Cass. civ. n.29583/2011; Cass. civ. n.280/2012; Cass. civ. n.5376/2012; Cass. civ. n.8320/2012; Cass. civ. n.7724/2013; Cass. civ. n.7728/2013; Cass. civ. n.12491/2013; Cass. civ. n.12496/2013; Cass. civ. n.22492/2013; Cass. civ. n.22950/2013; Cass. civ. n.3132/2014; Cass. civ. n.6380/2014; Cass. civ. n.8310/2014; Cass. civ. n.1977/2015; Cass. civ. n.10604/2015; Cass. civ. n.720/2017) con la precisazione che l’assoggettamento di detto “rendimento” al più favorevole trattamento … Continua a leggere...