C.T.U.: i poteri del consulente tecnico d’ufficio

Tre, le questioni di diritto poste alla Suprema Corte di Cassazione Civile, in relazione a: “a) quali siano i poteri istruttori del consulente tecnico d’ufficio, e quali i loro limiti; b) se, ed in quali casi, a quei limiti possa derogarsi per volontà della legge, per ordine del giudice o per consenso delle parti; c) quali siano le conseguenze processuali della non giustificata violazione di quei poteri.” I poteri del consulente tecnico d’ufficio sono fissati dall’art.194 c.p.c., ma per evitare che le espressioni della norma possano essere interpretate, in modo estensivo, é necessario riportarle nell’alveo delle disposizioni che disciplinano i poteri delle parti e il principio dispositivo ( artt.112 e 115 c.p.c.) con quelle che disciplinano l’istruttoria e l’assunzione dei mezzi di prova da parte del giudice ( artt.202 e ss. c.p.c.). Pertanto, la S.C., in adesione ad un precedente orientamento, ha osservato che: ” .. il consulente non possa mai né indagare su questioni non prospettate dalle parti, perché violerebbe il principio che addossa loro l’onere di allegazione dei fatti, ed impedisce al giudice di indagare su questioni non prospettate dai litiganti (ex aliis, Cass. civ. n.1020/2006); né accertare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione (Cass. civ. n.4729/2015), … Continua a leggere...