Dichiarazioni inesatte o reticenti: le circostanze precontrattuali

Dichiarazioni inesatte o reticenti: le circostanze precontrattuali

Nelle condizioni di polizza si prevedeva che l’assicurazione fosse operativa “esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l’assicurato non abbia ricevuto, alla data di stipula, richiesta risarcitoria alcuna e se l’assicurato non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti di detta responsabilità”. Il ricorso in Cassazione s’incentrava, in via principale, proprio contro tale espressione, per cui la garanzia assicurativa era operativa per i casi in cui l’assicurato, oltre a non aver avuto alcuna richiesta risarcitoria, non avesse avuto “percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti” della propria responsabilità. A tal proposito la Cassazione Civile n.11905/2020 , pur osservando che il termine “percezione” fosse indubbiamente sfuggente, ha ritenuto, come nel caso specifico, che la sentenza impugnata avesse ben chiarito per quali ragioni detta “percezione” avrebbe dovuto manifestarsi nell’assicurato, inducendolo ad una maggiore attenzione nella stipula del contratto. Il fatto che il terzo danneggiato non si fosse ancora attivato con una domanda risarcitoria non escludeva, secondo la Corte d’Appello, che l’assicurato avesse la consapevolezza della possibilità di essere convenuto in giudizio a seguito (nel caso in specie) della sostituzione di una protesi problematica, pochi giorni prima della stipula del contratto di assicurazione. La scrupolosa ricostruzione cronologica dei fatti, oltre … Continua a leggere...
Il direttore dei lavori: l’esenzione da colpa e le dichiarazioni precontrattuali della polizza assicurativa

Il direttore dei lavori: l’esenzione da colpa e le dichiarazioni precontrattuali della polizza assicurativa

La Cassazione Civile n.9965/2022 ha ribadito, in tema di responsabilità del direttore dei lavori, il principio secondo cui “La natura della responsabilità del direttore dei lavori nominato dal committente o dell’appaltatore ………. per un fatto dannoso cagionato ad un terzo dall’esecuzione di essi, è di natura extracontrattuale e perciò può concorrere con quella di costoro se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a produrlo. In relazione poi al direttore dei lavori dell’appaltatore egli risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte” (Cass. civ. n.15789/2003). Il direttore dei lavori, quindi, per andare esente da colpa non è tenuto soltanto a segnalare il proprio dissenso dall’esecuzione di interventi che egli ritiene non adeguati o pericolosi, ma deve anche attivarsi affinché l’appaltatore rispetti le sue indicazioni e, se ciò non accade, deve astenersi dal continuare a dirigere i lavori. Nel caso in esame, il professionista aveva segnalato il suo dissenso, ma si era arrestato a questo, non attivandosi affinché l’appaltatore … Continua a leggere...