Dichiarazioni inesatte o reticenti: le circostanze precontrattuali

Nelle condizioni di polizza si prevedeva che l’assicurazione fosse operativa “esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l’assicurato non abbia ricevuto, alla data di stipula, richiesta risarcitoria alcuna e se l’assicurato non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti di detta responsabilità”. Il ricorso in Cassazione s’incentrava, in via principale, proprio contro tale espressione, per cui la garanzia assicurativa era operativa per i casi in cui l’assicurato, oltre a non aver avuto alcuna richiesta risarcitoria, non avesse avuto “percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti” della propria responsabilità. A tal proposito la Cassazione Civile n.11905/2020 , pur osservando che il termine “percezione” fosse indubbiamente sfuggente, ha ritenuto, come nel caso specifico, che la sentenza impugnata avesse ben chiarito per quali ragioni detta “percezione” avrebbe dovuto manifestarsi nell’assicurato, inducendolo ad una maggiore attenzione nella stipula del contratto. Il fatto che il terzo danneggiato non si fosse ancora attivato con una domanda risarcitoria non escludeva, secondo la Corte d’Appello, che l’assicurato avesse la consapevolezza della possibilità di essere convenuto in giudizio a seguito (nel caso in specie) della sostituzione di una protesi problematica, pochi giorni prima della stipula del contratto di assicurazione. La scrupolosa ricostruzione cronologica dei fatti, oltre … Continua a leggere...