R.C.A.: polizza scaduta e sospensione dell’assicurazione

R.C.A.: polizza scaduta e sospensione dell’assicurazione

La polizza assicurativa per la responsabilità civile dei veicoli a motore era scaduta ed il premio era stato pagato dopo il periodo di tolleranza di quindici giorni, come previsto dall’art.1901 c.c., ma successivamente al verificarsi di un incidente. La Corte di Cassazione civile n.22543/2019 ha affermato sull’argomento che “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all’articolo 1901, secondo comma, cod. civ., l’effetto sospensivo dell’assicurazione per l’ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l’immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del primo comma del medesimo articolo – dettata per l’ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata – secondo cui l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui … Continua a leggere...
La regolazione del premio di polizza

La regolazione del premio di polizza

La clausola di “regolazione del premio di polizza” concerne il calcolo del premio di un contratto assicurativo che si basa su elementi variabili, nell’arco del periodo assicurato (es. fatturato, numero assicurati, merci, retribuzioni, etc.), presi, in genere, a riferimento per la determinazione del premio complessivo di polizza. L’assicurato, pertanto, é tenuto, oltre al pagamento di un premio fisso, in genere anticipato, anche al versamento di un conguaglio pattuito e calcolato in base a dette variabili. L’inadempimento, da parte dell’assicurato, di non comunicare i succitati elementi variabili e/o di non pagare il premio di conguaglio dovuto comporterebbe, come spesso sostenuto dagli assicuratori, la decadenza dell’assicurato da ogni eventuale indennizzo e la risoluzione del contratto assicurativo. Sul tema e sulla passata discrasia nella giurisprudenza di legittimità ove, in particolare, un orientamento negava l’incidenza del canone di buona fede, mentre un altro orientamento prevedeva un’automatica sospensione della garanzia ai sensi dell’articolo 1901 c.c., le recenti decisioni della Corte di Cassazione civile n.35042/2021 e n.38325/2021, chiariscono la dibattuta questione nei suoi contorni, ripercorrendo i relativi orientamenti. Le Sezioni Unite di Cass. civ. n.4631/2007, stabilirono: “La determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione … Continua a leggere...
Il contratto assicurativo: la conclusione ed il pagamento tardivo del premio

Il contratto assicurativo: la conclusione ed il pagamento tardivo del premio

La Corte di Cassazione Civile n.38216/2021 ha enunciato il seguente principio di diritto: “non è indennizzabile il sinistro avvenuto dopo lo spirare del termine previsto dall’articolo 1901 c. c., a nulla rilevando che l’assicuratore abbia accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio”. La giurisprudenza di legittimità ha già ripetutamente affermato che “ nei contratti di assicurazione con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento delle rate successive alla prima, l’efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, ai sensi dell’art.1901 cod. civ., senza che rilevi l’accettazione, da parte dell’assicuratore, di un pagamento tardivo.”, per cui: “-) se l’assicurato paga tardivamente il premio, il contratto si riattiva con efficacia ex nunc;” cioè dal momento del pagamento del premio e non con effetto retroattivo;
“ -) se l’assicurato non paga il premio il contratto si risolve ope legis qualora l’assicuratore non agisca per la riscossione entro sei mesi.” La tardiva accettazione del premio, quindi, non costituisce una rinunzia, da parte dell’assicuratore, alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto. Qualora l’assicuratore, invece, dovesse rinunciare agli effetti della sospensione, questa deve avvenire in modo espresso oppure, se in modo … Continua a leggere...
Rischi finanziari: assicurazione crediti commerciali – il fatturato globale

Rischi finanziari: assicurazione crediti commerciali – il fatturato globale

La Cassazione civile ha affrontato varie volte la tematica dell’obbligo dell’Assicurato di conteggiare per la determinazione del premio di polizza, ogni operazione a credito effettuata, in applicazione del c.d. “principio di globalità”, tipico dei rapporti di assicurazione del credito commerciale o comunque di alcune tipologie di polizze. Tra le recenti decisioni sull’argomento, Cass.n.38325/2021 e Cass. civ. n.35042/2021 hanno osservato come, dall’Assicuratore, non fossero indicati i presupposti di legge che consentissero di avvalersi della risoluzione del contratto assicurativo (a fronte della genericità dell’addebito di inadempimento) ed alla mancata spiegazione di come l’erronea notifica del fatturato avesse potuto incidere in modo determinante sull’equilibrio contrattuale. Evocare, inoltre, circostanze come l’”irregolare ed inammissibile detrazione di fatture presso clienti con massimali cancellati” e di “fatture con modalità di pagamento anticipato” senza un’indicazione specifica, al dì là dell’oscurità della loro rilevanza, non spiega il loro significato nell’assetto contrattuale. Con riferimento, poi, alla giurisprudenza contestata dall’Assicuratore, questa, non sarebbe pertinente al c.d. “principio di globalità”, senza tuttavia indicarne il preciso riferimento normativo. L’Assicuratore avrebbe, sempre, addotto l’obbligo contrattuale di controparte di conteggiare per la determinazione del premio di polizza, ogni operazione a credito, per cui l’Assicurato avrebbe compiuto una selezione del rischio, sottoponendo alla copertura assicurativa “solo … Continua a leggere...
Polizza vita: il rimborso del premio pagato non goduto

Polizza vita: il rimborso del premio pagato non goduto

Il contratto di finanziamento prevedeva che la restituzione sarebbe avvenuta, in rate mensili, mediante cessione di un quinto dello stipendio del mutuatario ed il costo del finanziamento includeva un premio assicurativo per la stipula di un’assicurazione sulla vita del mutuatario. Dopo un anno dalla stipula del finanziamento, il mutuatario chiese di estinguere anticipatamente il mutuo e versò, a tal fine, la relativa somma. Sette anni dopo l’estinzione, il mutuatario chiese alla Compagnia di Assicurazione la restituzione della quota-parte dei premi assicurativi pagati e non goduti, a seguito dell’ anticipata restituzione del finanziamento. Nel contenzioso che ne seguì, il Tribunale ritenne che il diritto alla restituzione della frazione di premio relativa al periodo assicurativo non goduto fosse un credito scaturente dal contratto, come tale soggetto alla prescrizione biennale ex articolo 2952 c.c., e non alla prescrizione ordinaria decennale. La Cassazione Civile n.6413/2023, a contrario, ha ribadito che “nell’assicurazione sulla vita il pagamento del premio è commisurato all’età del portatore di rischio e alla durata del contratto … sicché, quando …….. il premio sia pagato in unica soluzione ed anticipatamente, se il rischio cessa ante tempus la frazione di premio pagata a copertura dei rischi che non possono più verificarsi costituisce un … Continua a leggere...
R.C.A.: il mancato pagamento del premio di polizza e la prova del contratto

R.C.A.: il mancato pagamento del premio di polizza e la prova del contratto

La Cassazione Civile n.10335/2023 ha ribadito, in tema di mancata copertura assicurativa r.c.a., che “… qualora il danneggiato agisca direttamente nei confronti dell’assicuratore …… e l’assicuratore gli opponga la mancanza di copertura assicurativa, il danneggiato ha l’onere di provare, anche a mezzo di testimoni, essendo egli terzo rispetto al contratto assicurativo, che tale danno si è verificato nel periodo di copertura assicurativa. A sua volta, l’assicuratore è responsabile, nei confronti dei terzi danneggiati, per il periodo di tempo indicato nel certificato d’assicurazione e, in caso di mancato pagamento, alla scadenza del premio successivo al primo, fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo ad essa, senza che abbia rilevanza, con riferimento al sinistro accaduto nel periodo in cui la garanzia assicurativa sia sospesa, il pagamento del premio successivamente effettuato, stante che la mancanza della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro ha irrevocabilmente prodotto la irrisarcibilità dello stesso da parte dell’assicuratore”. (vds. ex multis, Cass. civ. n.25366/2018; Cass. civ. n.23149/2014; Cass civ. n.5944/2014; Cass. civ. n.5194/1998). In ossequio alla giurisprudenza richiamata, infatti, il mancato pagamento alla scadenza, da parte dell’assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell’art.1901, comma secondo, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non … Continua a leggere...
Intermediari assicurativi: i premi versati sul conto separato

Intermediari assicurativi: i premi versati sul conto separato

Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis, art.117 Decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, la Cassazione Civile n.23942/2023 ha esplicitato il motivo dell’esistenza di un “patrimonio separato” e quando i premi versati sul c.d. “conto separato” costituiscono pagamento alla Compagnia di assicurazioni. La S.C. ha osservato che l’art.117, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 209 del 2005, prevede quanto segue: “1. I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l’intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo. 2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione. 3. Sul conto separato non operano te compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell’intermediario.» Sull’argomento, inoltre, l’art.54, commi 1 e 2, del regolamento ISVAP n.5 … Continua a leggere...
La regolazione del premio di polizza: sospensione della garanzia e risoluzione del contratto

La regolazione del premio di polizza: sospensione della garanzia e risoluzione del contratto

Come ricordato da Cass. civ. n.32660/2023 in tema di “regolazione del premio di polizza”, la giurisprudenza di Cassazione, con orientamento consolidato, ha sancito che “ ….. nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l’obbligo dell’assicurato di comunicare periodicamente all’assicuratore gli elementi variabili costituisce un’obbligazione diversa da quelle indicate nell’art.1901 cod. civ., il cui inadempimento non comporta l’automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell’inadempimento e di buona fede nell’esecuzione del contratto, senza che assuma rilievo il richiamo, operato con apposita clausola contrattuale, all’art.1901 cod. civ. con riguardo alla mancata comunicazione delle variazioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell’art.1932 cod. civ., in quanto derogatoria della disciplina legale in senso meno favorevole all’assicurato”. (Vds. Cass. civ. n.4631/2007; Cass. civ. n.26783/2011; Cass. civ. n.28472/2013; Cass. civ. n.35042/2021). La S.C, quindi, ha ribadito i seguenti principi di diritto: “a) nei contratti di assicurazione contro i danni con clausola di regolazione del premio, non sussiste rapporto di accessorietà tra l’obbligazione di pagamento del premio e … Continua a leggere...
L’ordine fermo di copertura

L’ordine fermo di copertura

La Cassazione Civile n.6623/2024 ha commentato e ripercorso la giurisprudenza di legittimità in tema di applicabilità dell’art.1901, primo comma cod. civ. in relazione alla prassi del c.d. “ordine fermo di copertura” a seguito di un contratto assicurativo intermediato dal c.d. “Broker assicurativo”. Detto “ordine fermo di copertura” rappresenterebbe una deroga alla previsione codicistica circa la decorrenza degli effetti del contratto di assicurazione, per cui la copertura assicurativa decorrerebbe dalla data di trasmissione dell’ordine fermo e la società di assicurazione risponderebbe del rischio. In sostanza, come argomentato dalla S.C., “..la trasmissione dell’ordine fermo dal cliente al broker e da questi alla società assicuratrice, ad esito di una trattativa già intercorsa tra broker, assicurazione e cliente, equivale, ai fini di cui all’art.1901 cod.civ, al pagamento del premio”. Sul tema, però, la S.C. ha riaffermato che il perfezionamento e l’efficacia del contratto, anche, con effetto retroattivo non è in discussione, ma l’adempimento della prestazione assicurativa e le sue implicazioni sulla decorrenza della copertura assicurativa sono da ricondurre all’art.1901, primo comma cod. civ., precisandone le caratteristiche: “i) il mancato pagamento del premio condiziona solo l’inizio della garanzia assicurativa, atteso che il pagamento rimane un atto esecutivo e non un elemento perfezionativo della fattispecie contrattuale … Continua a leggere...
La franchigia aggregata

La franchigia aggregata

A fronte di un premio di euro 1.100.000, la polizza assicurativa di R.C.T. conteneva una clausola (definita “franchigia aggregata’) per effetto della quale l’Assicuratore si obbligava a tenere indenne l’Assicurato (nel caso in esame, una USL) solo per i sinistri che, cumulati nell’arco di un anno, avessero ecceduto l’importo di euro 1.300.000, fino ad un massimo di euro 10.000.000. Per importi inferiori, il contratto prevedeva l’obbligo dell’Assicuratore di risarcire i terzi danneggiati e quello dell’Assicurato di rimborsare l’assicuratore con pagamenti rateali trimestrali. Come ricordato da Cass. Civ. n.21217/2022 : “La franchigia è il patto in virtù del quale l’assicuratore e l’assicurato concordano che una parte del rischio resti a carico (sempre, oppure a determinate condizioni) del secondo.
 Può essere di vario tipo (semplice o relativa; assoluta; aggregata con o senza anticipazione): quella “aggregata”, oggetto del presente giudizio, sorse nella prassi assicurativa anglosassone, per poi approdare nel nostro Paese alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, principalmente nel campo delle assicurazione della r.c.a. di intere flotte di veicoli. Il patto di franchigia aggregata ha molteplici funzioni, e tutte certamente meritevoli:
 -) responsabilizzare l’assicurato, evitando il rischio di c.d. “azzardo morale” (il rischio, cioè, che l’assicurato si abbandoni a condotte imprudenti … Continua a leggere...