La responsabilità dell’assicuratore per il preposto: le finte polizze

Nell’argomentare sulle responsabilità connesse all’art.2049 cod. civ. attinenti, nel caso in esame, la proposizione di finte polizze vita da parte di un preposto dell’assicuratore, la Cassazione Civile n.5429/2022 ha ripercorso la consolidata giurisprudenza in materia di comportamento illecito del dipendente o preposto. La S.C. ha affermato che “ .. il comportamento illecito del dipendente o preposto determina la responsabilità del preponente ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto o agevolato da un comportamento riconducibile alla sua attività lavorativa, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni, sempre che sia rimasto nell’ambito delle funzioni proprie dell’intermediario” (per la responsabilità dei promotori, vds. Cass. civ. n.8210/2013; Cass. civ. n.5020/2014; Cass. civ. n. 22956/2015; Cass. civ. n.18928/2017). “L’intermediario finanziario – (ad esempio) -, risponde dell’illecito compiuto in danno di terzi da chi appaia essere un suo promotore o preposto, ed in tale apparente veste abbia commesso l’illecito, ogni qual volta l’affidamento del terzo risulti incolpevole e il comportamento – ancorché solo omissivo – dell’intermediario abbia concorso alla falsa rappresentazione della realtà …” (Cass. civ. n.8229/2006). Per poter affermare, quindi, la concorrente responsabilità dell’impresa preponente è, quindi, sufficiente che il dipendente e/o preposto si presenti come tale, sfruttando la … Continua a leggere...