Rischi operativi: la responsabilità del datore di lavoro – la polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)

Rischi operativi: la responsabilità del datore di lavoro – la polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)

La Cassazione Civile n.12446/2020 ha riepilogato i confini, ridisegnati dalla Corte Costituzionale, in relazione alla responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti dei prestatori di lavoro. Con l’art.38 Cost. si intende garantire alle vittime di infortuni, mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, ma la quantità del ristoro attribuita va parametrata ad un canone certo come, nel caso di specie, che attiene il grado di riduzione dell’integrità fisica. La stessa Corte ha chiarito, inoltre, che la formula “coloro che il datore ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro”, comprende ogni lavoratore delle cui azioni il datore debba rispondere, ai sensi dell’art.2049 c.c. e, infine, ha eliminato la cd. pregiudiziale penale permettendo che l’accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione. In applicazione, inoltre, dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità circa la responsabilità omissiva, negli infortuni sul lavoro, attribuita al datore di lavoro, ai sensi dell’art.2087 c.c., la posizione di garanzia “…. si fonda sulla necessità di evitare che si verifichino eventi lesivi … Continua a leggere...
Padroni e committenti

Padroni e committenti

Il soggetto che, nell’espletamento della propria attività, si avvale dell’opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione. Risponde, pertanto, direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose che possono derivargli da detti prestatori di lavoro o d’opera, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, in virtù della posizione conferita dall’adempimento dell’obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il “rischio specifico” assunto dal debitore. Tale responsabilità si fonda sul principio “cuius commoda eius et incommoda” (chi trae vantaggio da una situazione, deve sopportarne anche i pesi). Dalla casistica giurisprudenziale, alcune pronunce: -la Cassazione civile n.04298/2019 ha ribadito come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che ai sensi degli artt.1228 e 2049 c.c. il debitore che si avvale, nell’adempimento dell’obbligazione, dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Ha, quindi, attribuito la responsabilità di un errato intervento di riparazione di un’autovettura in leasing, alla società di leasing che si era avvalsa di un’officina, da essa individuata, per l’adempimento della propria obbligazione di garanzia; -in tema di finanziamenti erogati ai sensi del Regolamento (CEE) n.2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, il beneficiario purché individuato soggettivamente secondo … Continua a leggere...