Quali sono i presupposti della proponibilità della domanda di risarcimento nell’r.c.a.?
Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo art.148 del Codice delle assicurazioni, l’art.145 cod.ass. ha un chiaro intento deflattivo, al fine di razionalizzare il contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, (Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111) al fine di propiziare una conciliazione pre-contenzioso. Sancisce, infatti, l’improponibilità della domanda giudiziale prima del decorso dei 60 ovvero 90 giorni (in caso di dano alla persona) decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148 cod.ass.. L’art.148 Codice delle assicurazioni private attiene le attività che le parti devono svolgere per intraprendere una trattativa e magari addivenire a una soluzione conciliativa stragiudiziale. Pertanto, la proponibilità della domanda risarcitoria è legata al presupposto formale della trasmissione di una richiesta contenente tutti gli elementi previsti nel succitato art.148 CAP al fine di consentire all’assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta. Affinché tale procedura stragiudiziale possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere di formulare un’offerta congrua. In … Continua a leggere...