Rischi operativi: la differenza tra il prodotto difettoso e dannoso

Come ricordato da Cass. civ n.3716/2024 in ordine alla responsabilità del produttore, cosi come statuito da Cass. civ. n.13458/2013 la relativa disciplina confluita negli artt.114 a 127 del codice del consumo di cui al d.lgs. n.206/2005 ha per oggetto il “danno da prodotti difettosi” e prevede un tipo di responsabilità che prescinde dalla colpa del produttore, bensì dalla mera “utilizzazione” del prodotto difettoso da parte della vittima. Possono, quindi, proporre richiesta di risarcimento tutti i soggetti che si sono trovati, anche in maniera occasionale, esposti al rischio derivante dal prodotto difettoso, poiché tale tutela é riferita all’ “utilizzatore” in senso lato del prodotto e non solo al consumatore o all’utilizzatore non professionale. Bisogna, però distinguere, ex art.117, primo comma, d.lgs. n.206/2005, il prodotto difettoso “quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere” con l’art.123 cod. cons. che “… individua il danno risarcibile in quello “cagionato dalla morte o da lesioni personali” e nella “distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato”.