Rischi operativi: la differenza tra il prodotto difettoso e dannoso

Rischi operativi: la differenza tra il prodotto difettoso e dannoso

Come ricordato da Cass. civ n.3716/2024 in ordine alla responsabilità del produttore, cosi come statuito da Cass. civ. n.13458/2013 la relativa disciplina confluita negli artt.114 a 127 del codice del consumo di cui al d.lgs. n.206/2005 ha per oggetto il “danno da prodotti difettosi” e prevede un tipo di responsabilità che prescinde dalla colpa del produttore, bensì dalla mera “utilizzazione” del prodotto difettoso da parte della vittima. Possono, quindi, proporre richiesta di risarcimento tutti i soggetti che si sono trovati, anche in maniera occasionale, esposti al rischio derivante dal prodotto difettoso, poiché tale tutela é riferita all’ “utilizzatore” in senso lato del prodotto e non solo al consumatore o all’utilizzatore non professionale. Bisogna, però distinguere, ex art.117, primo comma, d.lgs. n.206/2005, il prodotto difettoso “quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere” con l’art.123 cod. cons. che “… individua il danno risarcibile in quello “cagionato dalla morte o da lesioni personali” e nella “distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato”.
Rischi operativi: la responsabilità dei prodotti nella vendita a catena

Rischi operativi: la responsabilità dei prodotti nella vendita a catena

In tema di vendita di cose mobili e di responsabilità del produttore, la Cassazione Civile n.8893/2024 ha ricordato il principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo il quale, “…. nelle cosiddette vendite a catena, spettano all’acquirente l’azione contrattuale esclusivamente nei confronti del suo diretto venditore e quella extracontrattuale, esperibile contro il produttore per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa “. (vds. Cass. civ. n.18610/2017; Cass. civ. n.2115/2015; Cass. civ. n.11612/2005; Cass. civ. n.5428/2002; Cass. civ. n.12577/1995). Ciò significa, continua la S.C., che “… la responsabilità extracontrattuale del produttore sussiste se il prodotto, a causa della sua difettosità, rechi danno; in tale caso le disposizioni del codice del consumo prevedono ipotesi di responsabilità di natura presunta, che prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla prova del collegamento causale tra difetto e danno, che incombe sul soggetto danneggiato”. (Cass. civ. n.11317/2022 e Cass. civ. n.298828/2018). All’acquirente del bene mobile, quindi, spetta l’azione contrattuale nei confronti del suo diretto venditore per tutti i difetti di conformità del bene. Nel caso, infatti, esaminato dalla Suprema Corte si era escluso “…che l’acquirente potesse esercitare l’azione extracontrattuale contro il produttore per ottenere il danno lamentato con … Continua a leggere...
Rischi operativi: R.C.Prodotti – la prescrizione dalla conoscenza del danno e tipologie di risarcimento

Rischi operativi: R.C.Prodotti – la prescrizione dalla conoscenza del danno e tipologie di risarcimento

La ricorrente (azienda di costruzione) lamentava in Cassazione che il termine di prescrizione quinquennale per l’azione di risarcimento del danno, nei confronti di un fornitore di lastre difettose, dovesse decorrere dalla data in cui il danno si era reso oggettivamente manifesto e in modo riconoscibile, quindi, non dal giorno in cui si era tenuta la condotta illecita del prodotto fornito bensì dal giorno del verificarsi del danno. Nel caso in specie, la ricorrente aveva acquistato da un fornitore delle lastre in fibrocemento che avevano manifestato fessurazioni da cui erano derivate infiltrazioni di acqua con danni all’immobile e la conoscenza del difetto delle lastre era emersa solo a seguito della denuncia fatta dall’appaltatore dei lavori. La Cassazione civile n.9374/2020 accoglieva il ricorso sulla base dell’orientamento consolidato, secondo il quale: “In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.”. L’azione intrapresa verso il fornitore veniva qualificata come richiesta di risarcimento ex art.2043 c.c. poiché, anche se il fatto si era verificato prima della … Continua a leggere...
Rischi operativi: il richiamo del prodotto dopo la validazione scientifica

Rischi operativi: il richiamo del prodotto dopo la validazione scientifica

Il caso atteneva una domanda risarcitoria verso l’azienda produttrice di protesi d’anca di metallo che erano state impiantate e rivelatesi, poi, difettose con danni di tipo meccanico associati ad effetti tossici sistemici. L’azienda produttrice per la richiesta di risarcimento, ex art.2043 c.c., sosteneva di non conoscere il difetto del prodotto quando era stato immesso in commercio e che prima della data di consegna non vi erano evidenze scientifiche del difetto. Sull’argomento, la Cassazione Civile n.7629/2025, per quanto lamentato dal danneggiato circa la breve durata delle protesi (di molto inferiore a quella dichiarata dal produttore), dal fatto che quel tipo di protesi era stata richiamata dal mercato in anni precedenti, dal mancato invito agli utilizzatori di sottoporsi a controlli ed eventuali revisioni nonché della condanna della società produttrice in altri Paesi in relazione proprio a tali prodotti, ha osservato che proprio il richiamo dal mercato negli anni precedenti: “… avrebbe dovuto imporre alla produttrice, ormai pienamente consapevole della potenzialità dannosa dei suoi prodotti, di informare dei rischi che correvano coloro ai quali le protesi erano già state impiantate.”. L’azienda produttrice, almeno da una certa data, era nella condizione di prevedere/evitare se non il danno, almeno la sua ingravescenza. Pertanto, sostenere che … Continua a leggere...
Rischi operativi: R.C.Prodotti – il difetto del bene e la risoluzione del contratto di vendita

Rischi operativi: R.C.Prodotti – il difetto del bene e la risoluzione del contratto di vendita

L’art.1519-quater del Codice Civile c.c., confluito nell’art.130 del Codice del Consumo, prevede la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Il consumatore, quindi, ha il diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero la facoltà di chiedere una riduzione adeguata del prezzo oppure la risoluzione del contratto, ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo (comma 5, art.130 Codice del consumo); c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Con il comma 10 dell’art.130 cod.cons., viene, inoltre, precisato che: “Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto”. La Cassazione Civile n.10453/2020 sul tema, confermava, invece, quanto osservato dalla Corte di merito e dal giudice di secondo grado, per cui “…. quando la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, … Continua a leggere...
Rischi operativi – Le responsabilità dei prodotti farmaceutici

Rischi operativi – Le responsabilità dei prodotti farmaceutici

L’autorizzazione al commercio di prodotti, nel caso specifico, farmaceutici, non vale di per sé ad escludere la responsabilità civile del produttore (ex art.39 d.lgs.n.219/2006 recante attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive Direttive di modifica) concernente i medicinali per uso umano, nonché della Direttiva 2003/94/CE: “l’autorizzazione non esclude la responsabilità anche penale del produttore e del titolare …”. I requisiti pubblicistici valgono solo per realizzare un minimo di garanzia per il consumatore (v. Corte Giust., 29/5/1997, C-300/95) e si deve considerare, per altro verso, che la valutazione di pericolosità non attiene ai meri dati scientifici, ma coinvolge anche la percezione e le aspettative dei consumatori ( v. Corte Giust., 11/4/2001, C- 477/00; Corte Giust., 28/10/1992, C-219/91 ). Per escludere la responsabilità del produttore di farmaci non è sufficiente la mera prova dello “stato dell’arte” e nemmeno la mera prova di aver fornito tramite il foglietto illustrativo (c.d.”bugiardino”) un’informazione che si sostanzi in una mera avvertenza generica circa la non sicurezza del prodotto (Cass. civ. n.6007/2007), essendo necessaria un’avvertenza idonea a consentire al consumatore di acquisire non già una generica consapevolezza in ordine al possibile verificarsi dell’indicato pericolo in conseguenza dell’utilizzazione del prodotto bensì di effettuare una corretta valutazione (in considerazione delle … Continua a leggere...
Furto: l’assicurazione di beni di terzi deve risarcire i terzi

Furto: l’assicurazione di beni di terzi deve risarcire i terzi

Il contratto prevedeva l’impegno di custodia e stoccaggio di merci con la successiva consegna dei prodotti a terzi soggetti e si pattuiva che le merci, oggetto dell’accordo, fossero coperte da assicurazione a spese del produttore/depositante, con esclusione dei casi di danneggiamento dovuti a dolo o colpa del depositario che, in tal caso, avrebbe risposto per il danno. Durante lo svolgimento del rapporto si verificava un furto della merce in deposito e la Corte di merito, adita per il contenzioso, riteneva che l’assicurazione attivata dal depositario coprisse il furto e non già l’inadempimento verso terzi ed inoltre che detta copertura avrebbe rimborsato il depositario per il valore delle cose rubate, anche se appartenenti a terzi. Da ciò si osservava che era stato proprio il furto a favorire l’inadempimento del depositario. Pertanto, l’assicuratore del depositante avrebbe agito in surroga verso il depositario per il danno causato da inadempimento alla propria assicurata per la mancata riconsegna della merce, mentre la copertura assicurativa del depositario, coprendo il danno da furto, avrebbe rimborsato il medesimo depositario e non il terzo del valore delle merci rubate, anche, se appartenenti a terzi. La Cassazione Civile n.8877/2021 circa la sentenza impugnata, osservava: “ …. va considerato che le … Continua a leggere...
Rischi operativi – l’assicurazione R.C. prodotti e la prestazione d’opera

Rischi operativi – l’assicurazione R.C. prodotti e la prestazione d’opera

Una società aveva effettuato lavori in appalto su alcuni componenti degli airbag per automobili, in particolare, di tempratura delle boccole (trattamento termico delle boccole destinate ad essere montate sugli airbag). A causa del lavoro svolto male, divenivano inutilizzabili. La danneggiante aveva chiamato in causa il suo assicuratore con cui aveva una polizza di copertura di danni a terzi da prodotto difettoso, ma l’assicuratore ne eccepiva la non validità e la Cassazione Civile n.2663/2021, nell’accogliere il diniego della Compagnia di assicurazione, ne illustrava le motivazioni. In primo luogo, l’attività svolta dalla ricorrente non atteneva un contratto di vendita o di fabbricazione, ma di appalto per la prestazione di un servizio d’opera specifico; in secondo luogo, la polizza stipulata dall’appaltatore prevedeva che: “ l’assicurazione si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto da questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza. Per i quali l’assicurato rivesta la qualità di produttore dopo la loro messa in circolazione, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione”. Pertanto, come già deciso dalla … Continua a leggere...
Rischi operativi: il ritiro dei prodotti dal mercato

Rischi operativi: il ritiro dei prodotti dal mercato

In tema di ritiro e controllo dei prodotti, la giurisprudenza della Cassazione ha affrontato l’argomento più volte, nelle sue varie accezioni e nell’ambito delle relative responsabilità amministrative, civili e penali. Con l’art.104 del Codice del consumo si sanciscono gli “Obblighi del produttore e distributore” ed in particolare, con il terzo comma del medesimo articolo: “Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l’informazione appropriata ed efficace dei consumatori” (Cass.n.24373/2021). Nel comma 5, dell’art.104 cod. cons., poi, si stabiliscono le misure di ritiro, di richiamo e d’informazione al consumatore. In materia di sanzioni amministrative per la mancata adozione di attuazione “in base al prodotto o al suo imballaggio, dell’identità e degli estremi del produttore”, la giurisprudenza di Cassazione ha già chiarito, come ai sensi e per effetto dell’art.6, comma terzo, della legge n. 689 del 1981, “..la responsabilità dell’illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica grava sull’autore medesimo e non sull’ente rappresentato e solo solidalmente obbligato … Continua a leggere...