Rischi operativi – il danno da malattia professionale

“E’ stato costantemente affermato da questa Corte che la manifestazione del danno da malattia professionale, rilevante quale “dies a quo” per la decorrenza del termine prescrizionale, sia ai fini delle prestazioni Inail ex art.112 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sia ai fini del danno differenziale ai sensi degli artt.2087 e 2946 cod.civ., può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l’esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell’assicurato. Occorre cioè che uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell’esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell’assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile” (v. Cass. civ. n.10441/2007). Per quanto sopra ricordato da Cass. civ. n.1298/2022, le Sezioni Unite di Cass. civ. n.576/2008, si sono pronunciate in tema di responsabilità aquiliana per malattie riconducibili al fatto doloso o colposo di un terzo per il conseguimento delle prestazioni assicurative per malattia professionale (Cass. civ. n.2002/2005; Cass. civ. n.19575/2004; Cass. civ. n.23110/2004) ed hanno enunciato i principi della «conoscibilità del danno» e della «rapportabilità causale», specificando che “…. La conoscibilità deve essere saldamente ancorata a due parametri oggettivi, uno … Continua a leggere...