La responsabilità dei geometri

L’oggetto ed i limiti dell’esercizio professionale di geometra sono stati originariamente regolati dall’art.16 del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n.274 s.m. Con l’art.5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, in attuazione della lettera e), art.3, comma 5, del Decreto legge 138/2011, si afferma l’obbligo per il professionista di stipulare un’assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. La disposizione riproduce il contenuto della norma di autorizzazione specificando: – che nelle attività coperte da assicurazione devono rientrare anche la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente; – che il professionista deve rendere noto al cliente il massimale dell’assicurazione e gli estremi della polizza già al momento dell’assunzione dell’incarico, aggiornandolo su eventuali variazioni successive; – che la violazione delle disposizioni sulla copertura assicurativa costituisce illecito disciplinare; – che l’obbligo di copertura acquista efficacia dopo 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Peraltro, l’art.9-bis del Decreto legge n.1/2012 ha precisato che anche la società tra professionisti deve prevedere nello statuto la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale. Giurisprudenza: – Cass. civ. n.25498/2021: la S.C. “ha altresì affermato che rientra nell’obbligo … Continua a leggere...