Le responsabilità del costruttore: appaltatore, progettista e direttore dei lavori

Le responsabilità del costruttore: appaltatore, progettista e direttore dei lavori

In tema di appalto, costruzione e gravi difetti dell’opera, la Cassazione Civile n.24931/2021 ne ha delineato i contorni per l’applicazione delle relative responsabilità. In materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, deve essere svolta un indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell’art.1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt.1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. I gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell’edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte dell’immobile, incida sulla struttura e funzionalità globale dell’edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell’ipotesi di infiltrazioni d’acqua e umidità nelle murature (Cass. civ. n. 27315/2017). Inoltre, perché i difetti dell’opera integrino la fattispecie di cui all’art.1669 c.c., non basta che il vizio comprometta la sola estetica, ma occorre, che, oltre l’estetica, sia compromessa la funzionalità ed il godimento dell’immobile e delle singole sue funzioni (Cass. civ. n.1468/1999 e Cass. civ. n.6092/2000). Per quanto … Continua a leggere...
La responsabilità dell’architetto

La responsabilità dell’architetto

La professione di architetto é regolamentata dall’art.15 del d.P.R. n. 328/2001 in relazione all’albo professionale dell’ “ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori”. Sono previste due sezioni dell’Albo professionale normate dall’art.15, comma 2 del d.P.R. 5 giugno 2001, n.328. Le attività professionali dell’architetto cono definite dall’art.16, comma 1, d.P.R. 5 giugno 2001, n.328; dall’art. art.52, del r.d. 23 ottobre 1925, n.2537; dall’art.16, comma 1, del d.P.R. n.328/2001. Le attività dell’architetto In tema di responsabilità dell’architetto, vi sono attività esclusivamente riservate all’architetto, in particolare: le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere estetico; il restauro e il ripristino degli edifici di interesse artistico e storico (Legge n.364/1909, sostituita dalla Legge n.1089/1939), mentre ai sensi del comma 1, art.52 del d.P.R. n.328/2001 vi sono ambiti di competenza comuni tra l’architetto e l’ingegnere. La responsabilità dell’architetto In tema di responsabilità civile dell’architetto, nell’ambito delle responsabilità e delle obbligazioni cc.dd. di “mezzi” e di “risultato” ed in conformità a quanto previsto per gli ingegneri, Cass. n.15781/2005 ha ritenuto superata la succitata distinzione ritenendo applicabili le ipotesi di inadempimento della prestazione professionale ai sensi degli artt.1218, 1176, comma 2 e 2236 c.c. L’architetto, quindi, deve adempiere la propria obbligazione in buona fede e con una … Continua a leggere...
Il progettista nell’appalto privato

Il progettista nell’appalto privato

In tema di appalto privato, Cass. civ. n.28947/2022, in conformità con Cass. civ. n.18289/2020; Cass. civ. n.29218/2017 e Cass. civ. n.17874/2013, ha affermato : “ Il progettista è responsabile ex art.1669 c.c. verso il committente insieme all’appaltatore ed al direttore dei lavori, allorché l’opera presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, trovando ciò fondamento nel principio di cui all’art.2055 c.c., il quale, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. Infatti, tali soggetti, quando con le proprie condotte attive od omissive commettono autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi tipici indicati nel medesimo art.1669 c.c., rispondono tutti dell’unico illecito extracontrattuale risentito dal committente e a detto titolo (cfr. Cass. civ. n. 8016/2012).”. Si configura con l’art.1669 c.c. una responsabilità di tipo aquiliano in cui possono incorrere, a titolo di concorso con l’appaltatore/costruttore del fabbricato, anche, tutti quei soggetti che hanno contribuito con la loro professionalità alla realizzazione dell’opera ed alla determinazione colposa dell’evento dannoso (vds. Cass. … Continua a leggere...
Serre: gli eventi atmosferici e i difetti dell’opera

Serre: gli eventi atmosferici e i difetti dell’opera

“Le serre fisse sono, in genere, dei manufatti a supporto di attività agricole e commerciali. Costruite per soddisfare esigenze continuative connesse alla coltivazione, la loro installazione prevede una modifica permanente dello stato dei luoghi, sicché occorre l’autorizzazione del Comune anche se i locali si trovano su un’area a destinazione agricola. Pertanto, rientrano nell’ambito dei manufatti destinati, per loro natura, a lunga durata.“ Da queste considerazioni, Cass. civ. n.520/2023 ha affrontato il caso di alcune “serre” andate distrutte a causa di fenomeni atmosferici, ma che presentavano gravi errori progettuali e difformità nell’esecuzione delle opere. A riguardo, trattandosi di edifici o altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, menzionati come immobili dall’art.1669 c.c. ed identificabili in riferimento all’art.812 c.c., che rimanda a immobili e costruzioni incorporate al suolo non a scopo transitorio (vds. Cass. civ. n.18289/2020), sussiste la concorrenza delle garanzie previste dagli artt.1667 e 1669 c.c. per i difetti di costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell’opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione. Applicabili, pertanto, i termini per il risarcimento da responsabilità extracontrattuale, ex art.1669 c.c., ovvero contrattuale di adempimento o di riduzione del prezzo e risoluzione, ex art.1667 c.c. verso il … Continua a leggere...
Progetto edilizio: le responsabilità nella conformità normativa e procedura amministrativa

Progetto edilizio: le responsabilità nella conformità normativa e procedura amministrativa

In tema di contratto d’opera per la redazione di un progetto edilizio, è consolidato il principio nella giurisprudenza di legittimità che il progettista dei lavori e direttore degli stessi deve assicurare la conformità di tale progetto alla normativa urbanistica e, al contempo, “individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente (Cass. civ. n.8014/2012; Cass. civ. n.18342/2019). Come ribadito da Cass. civ. n.14527/2023, si tratta di un’obbligazione di risultato, in base alla quale il professionista è tenuto “alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell’incarico” (Cass. civ. n.8058/2023; Cass. civ. n.3686/2021; Cass. civ. n.1214/2017; Cass. civ. n.14759/2016). In tale quadro, come nel caso in specie, la costruzione realizzata in conformità al progetto, ma in violazione delle distanze legali, determina un fatto illecito, con conseguente diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, stante il nesso causale tra detto illecito ed il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e … Continua a leggere...
Progettista: l’esclusione in polizza dei vincoli urbanistici e regolamenti edilizi

Progettista: l’esclusione in polizza dei vincoli urbanistici e regolamenti edilizi

A fronte di una richiesta di risarcimento danni per inadempimenti progettuali in violazione di vincoli urbanistici e regolamentari, la Corte di merito aveva ritenuto non operative le polizze assicurative dei progettisti per la prevista esclusione della copertura “ai danni e alle perdite pecuniarie derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalla pubblica autorità determinati da colpa grave dell’assicurato”. Il contenuto di detta clausola di esclusione, tra l’altro, coincideva proprio “con l’elencazione degli addebiti di negligenza professionale imputati …..”. Sul tema, la Cassazione Civile n.18852/2023 osservava “… che se un professionista chiamato a redigere un progetto in materia edificatoria o strutturale non rispetta, per sua colpa grave, le norme urbanistiche e regolamentari che presiedono a tale attività…” non può poi pretendere che l’assicurazione lo tenga indenne di tale sua manchevolezza del tutto evitabile. Nel caso specifico, inoltre, l’accertamento della colpa grave dei professionisti già dedotta nulla più avrebbe dovuto dire per dimostrare l’esistenza di tale elemento. Addurre, inoltre, l’eventuale applicazione di un’altra clausola aggiuntiva di polizza, in base alla quale l’assicurazione doveva essere ritenuta operativa anche per le perdite pecuniarie “derivanti da mancato involontario rispetto di vincoli urbanistici di regolamenti edilizi locali … Continua a leggere...
ANAC: progettazione interna e polizze per il personale

ANAC: progettazione interna e polizze per il personale

In relazione alla sussistenza dell’obbligo di copertura assicurativa per i progettisti interni, non previsto in maniera espressa nel d.lgs. n.36/2023, così come invece contemplato nell’art.24, comma 4 del d.lgs. n.50/2016, l’ANAC (Autorità Nazione Anticorruzione) ha espresso il seguente parere: “ … l’art.45 del nuovo Codice (art.45, d.lgs. n.36/2023), dedicato alla disciplina degli incentivi per funzioni tecniche – nel prevedere la destinazione di “risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1” [ossia gli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti] – stabilisce al comma 7, lett. c), che «… una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: […] c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale». All’art.5, dell’Allegato I.7, è previsto che nel quadro economico dell’intervento, tra le somme a disposizione della stazione appaltante, sono incluse (tra l’altro) le spese di cui al citato art.45, commi 6 e 7. In tema di polizze assicurative, le norme richiamate depongono quindi per la conferma, da parte … Continua a leggere...
R.C.T. progettista e direttore lavori: le clausole di polizza

R.C.T. progettista e direttore lavori: le clausole di polizza

La questione atteneva la domanda di risarcimento del committente ad un professionista per il negligente svolgimento dell’incarico di progettista e direttore dei lavori relativi alla costruzione di autorimesse in un terreno di proprietà del committente stesso. Per tali opere, l’amministrazione comunale ne aveva, successivamente, disposto la demolizione in quanto non conformi alla normativa edilizia e non sanabili. La Corte d’appello aveva riconosciuto la responsabilità del professionista e il danno collegato agli oneri e alle spese sopportate per il progetto nonché alla costruzione e demolizione delle opere non sanabili (autorimesse interrate) , accogliendo la richiesta di manleva del professionista nei confronti della propria compagnia assicuratrice per la relativa responsabilità civile, detratta la franchigia. La Compagnia di assicurazioni eccepiva, però, l’erronea interpretazione della polizza assicurativa in merito al diritto dell’assicurato ad essere tutelato. In particolare, l’assicuratore deduceva che la condizione particolare/estensione di polizza, rubricata “danni patrimoniali”, prevedeva la copertura: “.. esclusivamente per lo svolgimento delle attività diverse da quelle di progettista o direttore lavori, ma comunque rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione di ingegnere e architetto, la garanzia – ferme le esclusioni previste dalle «Norme» e dalle Condizioni Particolari di polizza – è estesa alla … Continua a leggere...