Le responsabilità del costruttore: appaltatore, progettista e direttore dei lavori

In tema di appalto, costruzione e gravi difetti dell’opera, la Cassazione Civile n.24931/2021 ne ha delineato i contorni per l’applicazione delle relative responsabilità. In materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, deve essere svolta un indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell’art.1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt.1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. I gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell’edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte dell’immobile, incida sulla struttura e funzionalità globale dell’edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell’ipotesi di infiltrazioni d’acqua e umidità nelle murature (Cass. civ. n. 27315/2017). Inoltre, perché i difetti dell’opera integrino la fattispecie di cui all’art.1669 c.c., non basta che il vizio comprometta la sola estetica, ma occorre, che, oltre l’estetica, sia compromessa la funzionalità ed il godimento dell’immobile e delle singole sue funzioni (Cass. civ. n.1468/1999 e Cass. civ. n.6092/2000). Per quanto … Continua a leggere...