Risarcimento danni: la compressione del diritto di proprietà

Risarcimento danni: la compressione del diritto di proprietà

L’Ilva s.p.a.. veniva condannata dalla Corte d’Appello al risarcimento dei danni subiti dai proprietari di alcuni immobili, a causa della continua immissione di polveri minerali, da parte dell’azienda. Una “compressione del diritto di proprietà”, inteso come “diritto a godere in modo pieno ed esclusivo di un bene”. Su ricorso dell’impresa, la Cassazione civile n.18810/2021 ha argomentato sul tema ed in particolare sull’esistenza di un danno da compressione del diritto dominicale, derivante dalla ridotta possibilità di godimento degli immobili, proprio a causa della limitazione delle possibilità di arieggiamento degli appartamenti, stante il penetrare in essi di polveri. Cosi come riconosciuto dalla Corte d’Appello e dal primo giudice. In tema di riconoscimento del risarcimento del danno extracontrattuale, ex art.2043 c.c., a prescindere dalla sussistenza di un danno patrimoniale (materiale e/o da deprezzamento commerciale) o non patrimoniale (alla salute e/o morale e/o esistenziale), la S.C. ha osservato come il pregiudizio di carattere patrimoniale é rappresentato per l’appunto dalla parziale ma significativa perdita (danno emergente) di facoltà di godimento dell’immobile, ossia di uno dei contenuti tipici del diritto dominicale. Nessuna esclusione, pertanto, che un tale pregiudizio possa determinarsi ed essere apprezzato a fini risarcitori quale conseguenza di immissioni intollerabili. “Il sistema di responsabilità civile … Continua a leggere...
Rischi strategici: il diritto di privativa industriale – risarcimento, retroversione ed onere della prova

Rischi strategici: il diritto di privativa industriale – risarcimento, retroversione ed onere della prova

Tre, i principi di diritto enunciati da Cass. civ. n.21832/2021 in tema di diritto di privativa nella proprietà industriale, per quanto concerne: il risarcimento del danno, la retroversione e l’onere della prova. Il primo, «In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (c.d.”retroversione”) degli utili realizzati dall’autore dell’illecito, con domanda proposta ai sensi dell’art.125, c.p.i. (codice della proprietà industriale), senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che, agli utili realizzati dal contraffattore, sia corrisposto un mancato guadagno da parte sua»; il secondo: « In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (c.d. “retroversione”) degli utili realizzati dall’autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell’art.125, c.p.i., senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l’autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo.»; il terzo: «In tema di proprietà industriale, l’onere della prova circa la sussistenza della contraffazione di un diritto in privativa, ai sensi dell’art.121, comma 1, c.p.i., grava sul … Continua a leggere...
Rischi operativi: perdita della merce trasportata – l’indennizzo al mittente proprietario

Rischi operativi: perdita della merce trasportata – l’indennizzo al mittente proprietario

L’azienda produttrice (venditrice e mittente) aveva affidato la merce al vettore per la consegna all’acquirente, ma durante il trasporto la stessa merce, veniva rubata dall’autotreno per cui non poteva arrivare al destinatario. L’assicuratore aveva eccepito che trattandosi di polizza per conto di chi spetta, il diritto all’indennizzo assicurativo si era trasferito al destinatario della merce sin dal momento in cui la stessa era stata consegnata al vettore. La Corte di merito, invece, aveva ritenuto che il contratto assicurativo tra l’azienda produttrice e l’assicuratore fosse una vera e propria assicurazione stipulata nell’interesse dell’assicurata e non, come preteso dalla società assicuratrice, quale contratto per conto di chi spetta. Secondo le osservazioni di Cass. Civ. n.31067/2019 l’individuazione dell’avente diritto ad agire nei confronti dell’assicuratore per il risarcimento del danno derivante dalla perdita o avaria della merce trasportata coinvolge le discipline di tre diversi contratti, cioè quello di compravendita, quello di trasporto e quello di assicurazione. È indubbio che l’assicurazione per i danni alle cose ha il suo fondamento nel diritto di proprietà, nel senso che il danno che l’assicuratore è chiamato a risarcire è quello che deriva dalla perdita o avaria della merce al proprietario della merce stessa. Se il contratto di trasporto, … Continua a leggere...
Polizza globale fabbricati: non opera per la proprietà del singolo condomino

Polizza globale fabbricati: non opera per la proprietà del singolo condomino

A seguito di una richiesta di risarcimento per danni causati da allagamento tra gli appartamenti di alcuni condomini, il danneggiante chiedeva al Condominio garanzia e manleva, in quanto titolare di una “polizza globale fabbricati”. Il Tribunale rigettava la richiesta poiché l’allagamento derivava soltanto dall’appartamento di proprietà esclusiva del danneggiante e respingeva ogni domanda verso il condominio, ritenendo tra l’altro che, nel caso di specie, la polizza condominiale non fosse operativa. Di opinione contraria la Corte d’Appello che dichiarava, nell’interpretazione delle clausole contrattuali, “….la polizza globale fabbricati “per ciò che attiene alla responsabilità civile verso terzi assicura non solo il condominio quale ente di gestione dai danni causati da parti comuni a soggetti estranei al complesso condominiale” o al “singolo condomino”, ma pure i danni, come nel caso in esame, inferti a un condomino per rotture di impianti di un altro singolo condomino.” Secondo la Corte, la caratteristica di questa forma assicurativa prevede che “il contraente, amministratore del condominio, operi al contempo sia quale rappresentante dei condomini … quanto alle parti in proprietà comune, sia quale legale rappresentante dei condomini singolarmente per i danni provocati da loro proprietà esclusive”. Sul tema, la Cassazione Civile n.31141/2022, ha osservato che prospettare una diversa … Continua a leggere...
Locazione non abitativa: la responsabilità per danni da crollo

Locazione non abitativa: la responsabilità per danni da crollo

Il caso sottoposto alla Cassazione Civile n.5735/2023 atteneva la condotta della danneggiata locataria, consistita nel rifiuto di trasferirsi in altri locali per consentire l’esecuzione dei lavori, da parte del proprietario/locatore, al fine di neutralizzare il pericolo di crollo, poi verificatosi. Ai fini, pertanto, dell’accertamento della responsabilità per il fatto dannoso, si lamentava la condotta tenuta dalla conduttrice dell’immobile, consistita nel permanere nell’immobile sebbene “consapevole del rischio di crolli”. La S.C. sull’argomento ha osservato come il locatore si era reso, già prima del crollo, inadempiente all’obbligo di procedere alle riparazioni di sua spettanza, a norma dell’art.1583 cod. civ., e che la proposta rivolta al conduttore per fruire di altri locali, avrebbe potuto produrre la liberazione del locatore ed esentarlo dalla responsabilità del danno, se effettuata con intimazione al conduttore ex art.1207 cod. civ. e se rifiutata senza giustificazioni dal conduttore stesso. La Suprema Corte, pertanto, ha espresso sul tema il seguente principio di diritto: “il conduttore di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, il quale, in presenza di un accertato pericolo di crolli, poi effettivamente verificatisi, abbia subito un danno, può essere considerato esclusivo responsabile del danno soltanto qualora, a seguito di offerta del locatore ex art.1207 cod. civ. … Continua a leggere...
La responsabilità verso i terzi dell’immobile locato

La responsabilità verso i terzi dell’immobile locato

La Cassazione Civile n.10983/2023 é tornata ad esprimersi sulle responsabilità del proprietario e conduttore d’immobile, in particolare sull’individuazione del soggetto titolare del potere di custodia per danni cagionati a terzi, ai sensi dell’art.2051 cod. civ.. La S.C. , come da orientamento consolidato, ha ribadito “.. quando i danni sono originati da un bene immobile condotto in locazione, sussiste la responsabilità del proprietario ove detti danni siano derivati da vizio strutturale del bene, che investa le mura o gli impianti ivi conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione; al contrario, il conduttore, il quale si presume essere stato immesso in queste condizioni nella disponibilità della res locata, risponde dei pregiudizi provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell’immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità”. (Vds. Cass. civ. n.21788/2015; Cass. civ. n. 11815/2016; Cass. civ. n.28228/2019; Cass. civ. n.30729/2019). Nel caso in esame, il danno era stato originato, a seguito di un guasto elettrico, da una caduta dal palco del cine-teatro ed era stata correttamente esclusa, in applicazione dell’illustrato principio, la responsabilità della proprietà. Il palco, infatti, rientrava certamente negli scopi del contratto di locazione funzionale proprio allo sfruttamento commerciale dell’immobile e l’impianto elettrico, funzionale anch’esso ai … Continua a leggere...
La responsabilità del proprietario d’immobile: la stufa a gas

La responsabilità del proprietario d’immobile: la stufa a gas

La fuga di gas provenne da una stufa a gas e si accertò che elementi della muratura interna della canna fumaria, staccandosi, ostruirono il condotto e che l’installatore della stufa non aveva realizzato una “camera di raccolta”, per prevenire il rischio di ostruzioni della canna. Il locatario dell’immobile perse la vita in conseguenza di una intossicazione da monossido di carbonio. Sul caso, la Corte di Cassazione civile n.25766/2023 ha ricordato che l’art.2051 c.c. stabilisce che il proprietario risponde del danno causato “dalla cosa” in sua custodia e che il presupposto per l’applicazione della norma è dunque l’esistenza di un nesso di causa tra la cosa e il danno. Per poter valutare il nesso causale del danno si doveva, quindi, stabilire: “..a) se il danno si sarebbe comunque verificato, con ragionevole probabilità, quand’anche dall’Interno della canna fumaria non si fossero verificati distacchi; b) se le norme (ivi comprese quelle di comune prudenza) sulla manutenzione delle canne fumarie hanno lo scopo di prevenire il riflusso di fumi e gas all’interno delle abitazioni; c) se la vittima sarebbe stata comunque esposta al rischio, anche in assenza del fatto illecito.”. Come affermato dalla S.C.: “La responsabilità del custode può essere esclusa in toto dalla … Continua a leggere...
La responsabilità del proprietario d’immobile per la rovina di edificio o di altra costruzione

La responsabilità del proprietario d’immobile per la rovina di edificio o di altra costruzione

La Cassazione Civile n.34401/2023 ha ripercorso gli orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità del proprietario d’immobile per la rovina di edificio o di altra costruzione, ai sensi dell’art.2053 del Codice Civile. Già in Cass. civ. n.4694/1976 si rinviene “..la netta affermazione che l’articolo 2053 c.c. grava il proprietario di una presunzione legale di responsabilità per i danni da rovina del suo edificio per vizi di costruzione o difetto di manutenzione, cioè dovuti a una causa che il proprietario è tenuto evitare per il suo peculiare dovere di cura e vigilanza su costruzioni potenzialmente dannose per i terzi.”. Una responsabilità che “…non viene meno soltanto perché il proprietario ha affidato ad altri l’immobile (per la costruzione di un edificio o per un godimento temporaneo) o perché ricorre un fatto colposo di un terzo o dello stesso danneggiato.”. Tali circostanze, “..da sole possono generare unicamente un concorso di colpa – e quindi una rivalsa nei confronti del terzo – o comunque ridurre la responsabilità del proprietario, essendo escludibile la responsabilità del proprietario dell’immobile soltanto per quanto avviene come causato da fattori esterni (caso fortuito, forza maggiore, fatti di terzo o fatti di danneggiato) rispetto alla sua sfera di azione “. (Sulla responsabilità … Continua a leggere...
La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni da escavazione

La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni da escavazione

In relazione alle responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, pur considerando che trattasi di attività pericolosa, l’art.2050 c.c. si riferisce esclusivamente a chi esercita l’attività pericolosa (e non già al soggetto che ha affidato tale attività ad un terzo in base ad un rapporto caratterizzato dall’autonoma organizzazione del lavoro da parte dell’appaltatore). Da tale premessa, la Cassazione Civile n.4654/2024 ha ribadito quanto già affermato da Cass. civ. n.7027/2021 e Cass. civ. n.6296/2013, confermando il seguente principio: “La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, ex art.840 c.c., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell’ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l’appaltatore ad essere, di regola, l’esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente, avendo – in forza del contratto di appalto – la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro, nel qual caso la … Continua a leggere...
Condominio: i danni alla proprietà del condomino

Condominio: i danni alla proprietà del condomino

La Cassazione Civile n.26521/2024 in tema di “danno cagionato da cose in custodia” e di “responsabilità solidale” nell’ambito di un condominio, ha espresso il seguente principio di diritto: “in caso di azione ex art.2051 cod. civ. esperita da un condomino in relazione a danni alla sua proprietà individuale che originino da parti comuni, la domanda risarcitoria può essere proposta, ex art.2055 cod. civ., nei riguardi di un singolo condomino e non necessariamente dell’intero condominio”. La S.C. con riferimento all’azione risarcitoria per danni da cosa in custodia di proprietà condominiale, ha ritenuto applicabile la regola della responsabilità solidale ex art.2055, comma 1, cod. civ., individuando nei singoli condomini, e non nel condominio, i soggetti solidalmente responsabili verso il danneggiato. Nel caso, quindi, di danni che originino da parti condominiali, secondo giurisprudenza di legittimità, si identifica nell’art.2055 cod. civ., la norma applicabile. (Cass. civ. n.1674/2015). La responsabilità dei condomini nel caso di obbligazioni pecuniarie è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt.752 e 1295 cod. civ. . (Cass. civ. Sez. n.9148/2008). Considerato che un condomino danneggiato si … Continua a leggere...