A chi spetta l’onere della prova nella responsabilità medico-sanitaria?

A chi spetta l’onere della prova nella responsabilità medico-sanitaria?

Ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 24 dell’8 marzo 2017, la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile, delle loro condotte dolose o colpose. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. L’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’2043 del Codice Civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Pertanto, la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile, mentre la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria è qualificata in termini di responsabilità extracontrattuale. Ne consegue una diversa ripartizione dell’onere della prova. Stando al principio fissato dall’art.1218 c.c., il paziente ha il mero onere di provare il contratto e/o il contatto con il medico e di allegare l’inadempimento dell’esercente la professione sanitaria: spetta alla … Continua a leggere...