R.C.A.: l’incapienza del massimale di polizza nel sinistro di più veicoli

R.C.A.: l’incapienza del massimale di polizza nel sinistro di più veicoli

La Corte di Cassazione Civile n.30726/2022 é stata chiamata a pronunciarsi sul criterio da seguire quando il sinistro abbia coinvolto più veicoli, con conseguenze dannose patite dai trasportati di entrambi i mezzi, in caso di incapienza del massimale. La S.C. ha espresso, sul tema, il seguente principio di diritto: “In caso di sinistro stradale che veda coinvolti due o più veicoli, il trasportato ha diritto, ai sensi dell’art.141 del d.lgs. n.209 del 2005, al risarcimento del danno, da parte dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era bordo, nei limiti del massimale minimo di legge, ma ha la possibilità di rivalersi per l’eventuale maggior danno a carico dell’impresa di assicurazione del responsabile civile. Il riparto del massimale incapiente deve avvenire secondo i criteri di cui all’art.140 del d.lgs. citato, tenendo presente che, ove sul massimale di uno dei mezzi coinvolti non concorrano anche i trasportati a bordo degli altri, l’assicuratore del primo dovrà mettere a disposizione dei trasportati l’intero massimale minimo, senza decurtazioni.”. L’affermazione, corretta in astratto, che la riduzione prevista dall’art.140 cod. ass. “possa operare soltanto in presenza di una pluralità di danneggiati che al momento dell’incidente viaggiavano a bordo della stessa autovettura”, non è corretta quando, ai sensi … Continua a leggere...
R.C.A.: il risarcimento per la perdita dell’anno scolastico

R.C.A.: il risarcimento per la perdita dell’anno scolastico

Nel ricorso, si lamentava che il Giudice del merito non aveva applicato una maggiore percentuale di personalizzazione del danno, seppur in presenza di perdita dell’anno scolastico a causa delle numerose cure cui era stata costretta a sottoporsi la danneggiata. La Cassazione civile n.28418/2023, sul tema, ha osservato come detta sentenza non è conforme al principio della integralità del risarcimento che comporta l’obbligo di valutare tutte le singole componenti del danno incorrendo altrimenti in violazione dell’art.2056 c.c. ed in particolare alla giurisprudenza che ha valorizzato la perdita dell’anno scolastico sia ai fini della personalizzazione sia a titolo di danno autonomamente risarcibile. (vds. Cass. civ. n.25634/ 2013; Cass. civ. n.2003/2014; Cass. civ. n.7513/2018; Cass. civ. n.28988/2019; Cass. civ. n.25843/2020). Si è già affermata, infatti, “..la risarcibilità del danno da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro ……. in ragione della intrinseca potenzialità dannosa ……… della perdita di un anno scolastico e del ritardato ingresso nel mondo del lavoro, con riduzione dei …redditi futuri”. (v. Cass. civ. n.16541/2012; Cass. civ. n.2644/2013). Ha concluso la S.C. che, invero, non deve disattendersi il suindicato principio, “…senza considerare che sulla base di nozioni di comune esperienza la perdita dell’anno scolastico produce … Continua a leggere...
R.C.A.: i danni parentali anche al “padre vicario”

R.C.A.: i danni parentali anche al “padre vicario”

A causa del decesso di una bambina per sinistro stradale e con esclusiva responsabilità del danneggiante, si chiedeva il risarcimento per i c.d. “danni parentali”, in particolare, anche, per il compagno della madre, a causa della morte della figlia di quest’ultima. La corte d’appello aveva accertato che il ruolo assunto dal convivente era quello di un vero e proprio “padre vicario” nei confronti della bambina, sostituendosi integralmente al genitore biologico del tutto assente e che seppur la convivenza non é da sola sufficiente a dimostrare il pregiudizio subito, é necessario “…… rinvenire, al fine di liquidare il danno parentale la … dedizione e l’assistenza morale e materiale alla piccola. Dedizione ed assistenza da padre putativo, considerata l’assenza di quello biologico”. Come ribadito da Cass. Civ. n.5984/2025, infatti, “il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato … Continua a leggere...
INAIL: il diritto di surroga a seguito di sinistro stradale

INAIL: il diritto di surroga a seguito di sinistro stradale

La Cassazione civile n.31139/2022 ha espresso il seguente principio di diritto: “In materia di sinistri determinati dalla circolazione di autoveicoli, l’assicuratore sociale che abbia dichiarato di voler esercitare la surroga di cui all’art.1916 cod. civ. e all’art.142 del d.lgs. n.209 del 2005 ha diritto di surroga, qualora il massimale risulti incapiente, nei confronti del responsabile civile, a meno che egli non dimostri che l’assicuratore ha legittimamente versato l’intero massimale al danneggiato o perché costui ha negato di avere diritto a prestazioni da parte dell’assicuratore sociale o perché quest’ultimo è rimasto silente in ordine all’interpello a lui rivolto ai sensi dell’art.142 del d.lgs. n.209 del 2005”. Sull’argomento, ha osservato la S.C., si pongono una serie di questioni di indubbia delicatezza che possono essere trattate in modo unitario nonostante le differenze tra loro esistenti e che richiedono una breve ricapitolazione di una serie di punti fermi delineati nella materia. Il diritto di surroga esercitato dall’INAIL a seguito di un sinistro stradale, normato dall’art.1916 cod. civ. e dall’art.142 del Codice delle assicurazioni, costituisce un’applicazione particolare della regola generale contenuta nell’art.1916 cod. civ., poiché la disposizione delinea un’azione in surrogazione esperibile soltanto in relazione al risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali. A norma … Continua a leggere...
R.C.A.: il danno del passeggero ad altro passeggero

R.C.A.: il danno del passeggero ad altro passeggero

Veniva respinta la domanda di risarcimento danni ex art.141 cod. assicurazioni ed art.2054 cod. civ., consistito nella chiusura di una mano, nello sportello della vettura, ad opera di altro passeggero della stessa vettura in quanto esclusa la responsabilità del conducente dell’auto nell’ accadimento del fatto, a seguito del “caso fortuito”. La Cassazione Civile n.29538/2023 sul caso, ha osservato che per le azioni esercitabili, ai sensi dell’art.141 cod. assicurazioni, si da rilievo, quale causa esonerativa della responsabilità, al c.d. ”caso fortuito” rappresentato non solo da fattori naturali, ma anche umani (vds. Cass. civ. n.4147/2019; Cass. civ. n.17963/2021, da ultimo, Cass. civ. n.35318/2022). La S.C. ha affermato che, in ogni caso, proprio alla luce della succitata ultima sentenza, deve escludersi che il presente sinistro potesse rientrare tra quelli per i quali è prevista l’azione “diretta” ex art.141 cod. assicurazioni, poiché “la tutela rafforzata così riconosciuta” al terzo trasportato “presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile”. Infine, ha concluso … Continua a leggere...
R.C.A.: la cessione del credito da risarcimento

R.C.A.: la cessione del credito da risarcimento

di Redazione. La Corte di Cassazione Civile n.4300/2019 ha ribadito che “Il credito di risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi degli artt.1260 e ss. c.c., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio (v. Cass. civ. n.51/2012; Cass. civ. n.52/2012; Cass. civ. n.22601/2013) “. La cessione in argomento, nel caso in specie, non costituisce un’operazione di finanziamento, ma solo mezzo di pagamento, da parte del cedente, per la prestazione professionale di carrozziere, svolta dalla ricorrente cessionaria del credito. Il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta, dalla carrozzeria nei confronti dell’assicuratore, di pagamento del credito cedutole dal danneggiato in relazione al risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale.
Targa prova: la circolazione del veicolo

Targa prova: la circolazione del veicolo

Come ribadito da Cass. Civ. n.32174/2022, a norma degli artt.1 e 2 del d.P.R. n.474/2001, la circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all’esposizione della targa relativa sia all’esistenza dell’autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa. Tale autorizzazione, tuttavia, è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso, sicché la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta (art.93, comma 7, del Codice della strada) e privo della copertura assicurativa (art.193, comma 2, del Codice della strada). Non è rilevante che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione, poiché il dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione (Cass. civ. n.19432/2010).
R.C.A.: la fattura quietanzata della riparazione

R.C.A.: la fattura quietanzata della riparazione

Come ricordato da Cass. civ. n.26048/2023 circa i costi di riparazione del veicolo danneggiato, a fronte delle contestazioni mosse dall’Assicuratore, la produzione esclusiva delle fatture di riparazione non quietanzate sono insufficienti a fornire la prova del credito. Ha chiarito la S.C. che la fattura, ove quietanzata, fa piena prova dell’”an” e del “quantum” cioè “se e quanto sia dovuto” (Cass. civ. n.17454/2006), per cui la fattura quietanzata ha valore di scrittura privata. In assenza di quietanza, benché contestata, “.. la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare (Cass. civ. n.23499/2004 e successiva giurisprudenza conforme), liberamente apprezzabile dal giudice per la formazione del suo convincimento e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento …”.
R.C.A.: la colpa di un conducente ed il comportamento dell’altro

R.C.A.: la colpa di un conducente ed il comportamento dell’altro

Il consolidato insegnamento di legittimità, ricordato da Cass. civ. n.9261/2025, sancisce che: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art.2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”. (v. Cass. civ. n.33483/2024; Cass. civ. n.9353/2019). Detto orientamento per il caso in specie e come deciso in precedenza dal Tribunale “…sul rilievo per cui la ……….. danneggiata aveva superato il prescritto limite di velocità e che, se fosse andata più piano, il sinistro si sarebbe verificato ugualmente ma con conseguenze meno gravi, ne accertava il concorso di colpa in misura del 20% sotto il profilo del quantum risarcitorio, oltre ad applicare la riduzione ex art.1227, comma 1, cod. civ. e il tribunale escludeva sia il riconoscimento della personalizzazione del danno, sia la lesione alla capacità lavorativa specifica, per carenza di riscontri probatori.”.