R.C.A.: quando non si accerta chi sia il conducente del veicolo

R.C.A.: quando non si accerta chi sia il conducente del veicolo

Allorquando risulti impossibile accertare chi conduceva il veicolo, al momento del sinistro, si deve ritenere che conducente alla stregua dell’art.2729, primo comma, c.c., fosse il titolare della disponibilità giuridica del veicolo o colui al quale egli l’aveva affidata in fatto. Questo il principio espresso da Cass. civ. n.30723/2022. Ne consegue che, chi agisce per il risarcimento del danno deducendo di essere stato a bordo del veicolo come terzo trasportato oppure a favore degli eredi (nel caso di decesso del trasportato) e risulti accertata la dedotta presenza a bordo del titolare o dell’affidatario (provvisti di idoneità legale di fatto alla guida), si deve ritenere raggiunta la prova dell’essere stato un terzo trasportato. Di tale principio, quindi, può avvalersi, anche, il trasportato sopravvissuto al sinistro che agisca adducendo di essere stato terzo trasportato ed invocare la suddetta presunzione che, se non smentita all’esito dell’istruzione, comporterà che il conducente sia il titolare della disponibilità del veicolo o colui al quale il veicolo è affidato dal titolare. Nel caso in esame, di fronte all’accertata impossibilità d’individuare se guidasse il “de cuius” oppure la proprietaria del veicolo (e, dunque, il soggetto che aveva la disponibilità giuridica del veicolo e la idoneità legale e di fatto … Continua a leggere...
R.C.A.: il concorso di colpa nello scontro tra veicoli

R.C.A.: il concorso di colpa nello scontro tra veicoli

La Cassazione civile n.27161/2023 ha ripercorso la normativa vigente, in base alla giurisprudenza di legittimità, in tema di concorso di colpa nello scontro tra veicoli. La S.C. ha ricordato che al fine di ricostruire la dinamica del sinistro in tema di circolazione stradale ed in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di cui al secondo comma dell’art.2054 c.c. può essere superata quando, “.. all’esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti altresì che l’altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza; qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei due conducenti, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, è comunque necessario verificare anche il comportamento dell’altro conducente per determinare se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell’evento”. (vds. Cass. civ. n.8008/2009; Cass. civ. n.20439/08; Cass. civ. n.12444/08, Cass. civ. n.195/2007). La presunzione di pari colpa, quindi, ha una “.. funzione sussidiaria nel senso che opera se non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato … Continua a leggere...
LEGGE 16 dicembre 2024, n.193 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza

LEGGE 16 dicembre 2024, n.193 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza

LEGGE 16 dicembre 2024, n.193 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza (GU n.295 del 17-12-2024) ESTRATTO OMISSIS Art. 20 – Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore assicurativo 1. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 145-bis, commi 2 e 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, e della conseguente piena interoperabilità dei meccanismi elettronici di cui all’articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del medesimo codice, al fine di favorire la concorrenza in ambito assicurativo, sono vietate le clausole che impediscono o limitano il diritto dell’assicurato di disinstallare, senza costi, alla scadenza annuale del contratto, il predetto meccanismo elettronico, fermo restando il diritto dell’impresa di assicurazione di ottenerne la restituzione. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al primo periodo sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. 2. L’assicurato può richiedere, per il tramite dell’impresa di assicurazione, al fornitore di servizi assicurativi telematici che gestisce il meccanismo elettronico di cui all’articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, che e’ stato installato su richiesta dell’impresa di assicurazione o che e’ presente nel veicolo quale dotazione di fabbrica, i … Continua a leggere...
R.C.A.: l’incapienza del massimale di polizza nel sinistro di più veicoli

R.C.A.: l’incapienza del massimale di polizza nel sinistro di più veicoli

La Corte di Cassazione Civile n.30726/2022 é stata chiamata a pronunciarsi sul criterio da seguire quando il sinistro abbia coinvolto più veicoli, con conseguenze dannose patite dai trasportati di entrambi i mezzi, in caso di incapienza del massimale. La S.C. ha espresso, sul tema, il seguente principio di diritto: “In caso di sinistro stradale che veda coinvolti due o più veicoli, il trasportato ha diritto, ai sensi dell’art.141 del d.lgs. n.209 del 2005, al risarcimento del danno, da parte dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era bordo, nei limiti del massimale minimo di legge, ma ha la possibilità di rivalersi per l’eventuale maggior danno a carico dell’impresa di assicurazione del responsabile civile. Il riparto del massimale incapiente deve avvenire secondo i criteri di cui all’art.140 del d.lgs. citato, tenendo presente che, ove sul massimale di uno dei mezzi coinvolti non concorrano anche i trasportati a bordo degli altri, l’assicuratore del primo dovrà mettere a disposizione dei trasportati l’intero massimale minimo, senza decurtazioni.”. L’affermazione, corretta in astratto, che la riduzione prevista dall’art.140 cod. ass. “possa operare soltanto in presenza di una pluralità di danneggiati che al momento dell’incidente viaggiavano a bordo della stessa autovettura”, non è corretta quando, ai sensi … Continua a leggere...
R.C.A. : risarcimento con o senza IVA

R.C.A. : risarcimento con o senza IVA

Come ribadito da Cass. civ. n.27052/2023 “In linea generale, è senz’altro vero che il risarcimento del danno patrimoniale deve comprendere anche gli oneri accessori e conseguenziali: pertanto, se esso è consistito nelle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche l’importo dovuto dal danneggiato all’autoriparatore a titolo di IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta (a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata), dal momento che l’autoriparatore, per legge (art.18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente” (tra le molte, Cass. civ. n.1688/2010). Nello specifico caso, pero’, come osservato dalla S.C., il danno era stato liquidato senza tenere conto dell’IVA, poiché: “(a) il veicolo è stato già riparato al momento della liquidazione; (b) il danneggiato non ha dimostrato di avere sostenuto spese di sorta o versato l’IVA al riparatore; (c) ergo, deve tenersi che la riparazione sia avvenuta “in economia, ovvero senza versamento dell’IVA al riparatore.” Pertanto, non si è affatto negato, in diritto, che l’importo dovuto a titolo di IVA sul costo delle riparazioni spetti al danneggiato se il veicolo non è stato riparato, ma accertato … Continua a leggere...
R.C.A.: la cessione del credito da risarcimento

R.C.A.: la cessione del credito da risarcimento

di Redazione. La Corte di Cassazione Civile n.4300/2019 ha ribadito che “Il credito di risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi degli artt.1260 e ss. c.c., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio (v. Cass. civ. n.51/2012; Cass. civ. n.52/2012; Cass. civ. n.22601/2013) “. La cessione in argomento, nel caso in specie, non costituisce un’operazione di finanziamento, ma solo mezzo di pagamento, da parte del cedente, per la prestazione professionale di carrozziere, svolta dalla ricorrente cessionaria del credito. Il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta, dalla carrozzeria nei confronti dell’assicuratore, di pagamento del credito cedutole dal danneggiato in relazione al risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale.
INAIL: il diritto di surroga a seguito di sinistro stradale

INAIL: il diritto di surroga a seguito di sinistro stradale

La Cassazione civile n.31139/2022 ha espresso il seguente principio di diritto: “In materia di sinistri determinati dalla circolazione di autoveicoli, l’assicuratore sociale che abbia dichiarato di voler esercitare la surroga di cui all’art.1916 cod. civ. e all’art.142 del d.lgs. n.209 del 2005 ha diritto di surroga, qualora il massimale risulti incapiente, nei confronti del responsabile civile, a meno che egli non dimostri che l’assicuratore ha legittimamente versato l’intero massimale al danneggiato o perché costui ha negato di avere diritto a prestazioni da parte dell’assicuratore sociale o perché quest’ultimo è rimasto silente in ordine all’interpello a lui rivolto ai sensi dell’art.142 del d.lgs. n.209 del 2005”. Sull’argomento, ha osservato la S.C., si pongono una serie di questioni di indubbia delicatezza che possono essere trattate in modo unitario nonostante le differenze tra loro esistenti e che richiedono una breve ricapitolazione di una serie di punti fermi delineati nella materia. Il diritto di surroga esercitato dall’INAIL a seguito di un sinistro stradale, normato dall’art.1916 cod. civ. e dall’art.142 del Codice delle assicurazioni, costituisce un’applicazione particolare della regola generale contenuta nell’art.1916 cod. civ., poiché la disposizione delinea un’azione in surrogazione esperibile soltanto in relazione al risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali. A norma … Continua a leggere...
R.C.A.: il risarcimento per la perdita dell’anno scolastico

R.C.A.: il risarcimento per la perdita dell’anno scolastico

Nel ricorso, si lamentava che il Giudice del merito non aveva applicato una maggiore percentuale di personalizzazione del danno, seppur in presenza di perdita dell’anno scolastico a causa delle numerose cure cui era stata costretta a sottoporsi la danneggiata. La Cassazione civile n.28418/2023, sul tema, ha osservato come detta sentenza non è conforme al principio della integralità del risarcimento che comporta l’obbligo di valutare tutte le singole componenti del danno incorrendo altrimenti in violazione dell’art.2056 c.c. ed in particolare alla giurisprudenza che ha valorizzato la perdita dell’anno scolastico sia ai fini della personalizzazione sia a titolo di danno autonomamente risarcibile. (vds. Cass. civ. n.25634/ 2013; Cass. civ. n.2003/2014; Cass. civ. n.7513/2018; Cass. civ. n.28988/2019; Cass. civ. n.25843/2020). Si è già affermata, infatti, “..la risarcibilità del danno da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro ……. in ragione della intrinseca potenzialità dannosa ……… della perdita di un anno scolastico e del ritardato ingresso nel mondo del lavoro, con riduzione dei …redditi futuri”. (v. Cass. civ. n.16541/2012; Cass. civ. n.2644/2013). Ha concluso la S.C. che, invero, non deve disattendersi il suindicato principio, “…senza considerare che sulla base di nozioni di comune esperienza la perdita dell’anno scolastico produce … Continua a leggere...
R.C.A.: i danni parentali anche al “padre vicario”

R.C.A.: i danni parentali anche al “padre vicario”

A causa del decesso di una bambina per sinistro stradale e con esclusiva responsabilità del danneggiante, si chiedeva il risarcimento per i c.d. “danni parentali”, in particolare, anche, per il compagno della madre, a causa della morte della figlia di quest’ultima. La corte d’appello aveva accertato che il ruolo assunto dal convivente era quello di un vero e proprio “padre vicario” nei confronti della bambina, sostituendosi integralmente al genitore biologico del tutto assente e che seppur la convivenza non é da sola sufficiente a dimostrare il pregiudizio subito, é necessario “…… rinvenire, al fine di liquidare il danno parentale la … dedizione e l’assistenza morale e materiale alla piccola. Dedizione ed assistenza da padre putativo, considerata l’assenza di quello biologico”. Come ribadito da Cass. Civ. n.5984/2025, infatti, “il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato … Continua a leggere...