R.C.A.: quando non si accerta chi sia il conducente del veicolo

Allorquando risulti impossibile accertare chi conduceva il veicolo, al momento del sinistro, si deve ritenere che conducente alla stregua dell’art.2729, primo comma, c.c., fosse il titolare della disponibilità giuridica del veicolo o colui al quale egli l’aveva affidata in fatto. Questo il principio espresso da Cass. civ. n.30723/2022. Ne consegue che, chi agisce per il risarcimento del danno deducendo di essere stato a bordo del veicolo come terzo trasportato oppure a favore degli eredi (nel caso di decesso del trasportato) e risulti accertata la dedotta presenza a bordo del titolare o dell’affidatario (provvisti di idoneità legale di fatto alla guida), si deve ritenere raggiunta la prova dell’essere stato un terzo trasportato. Di tale principio, quindi, può avvalersi, anche, il trasportato sopravvissuto al sinistro che agisca adducendo di essere stato terzo trasportato ed invocare la suddetta presunzione che, se non smentita all’esito dell’istruzione, comporterà che il conducente sia il titolare della disponibilità del veicolo o colui al quale il veicolo è affidato dal titolare. Nel caso in esame, di fronte all’accertata impossibilità d’individuare se guidasse il “de cuius” oppure la proprietaria del veicolo (e, dunque, il soggetto che aveva la disponibilità giuridica del veicolo e la idoneità legale e di fatto … Continua a leggere...