Regione: le responsabilità del demanio idrico

Regione: le responsabilità del demanio idrico

L’art.90, secondo comma, lett.e), del d.P.R. n.616 del 1977, l’art.10, primo comma, lett.f), della legge n.183 del 1989, l’art.89, comma 1, lett. a), del d.lgs. n.112 del 1998, (quadro normativo rilevante ratione temporis) per l’evento dannoso occorso nel caso in esame, attribuiva alla Regione la manutenzione dell’argine di un torrente appartenente al demanio, con le conseguenti responsabilità in qualità di custode ex art.2051 c.c., per i danni cagionati dalla “cosa pubblica”. Un conforme consolidato orientamento sul tema delle Sezioni Unite di Cassazione, tra cui, Cass. civ. n.25928/2011; Cass. civ. n.13860/2015, per cui “..spetta all’Autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde. Sicché fa carico alla Regione – alla quale sono state trasferite le funzioni concernenti la polizia delle acque e, per altro verso, sono stati affidati l’organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni…”. Le succitate osservazioni delle S.U. di Cass. n.616/2019 vertevano sullo straripamento di un corso d’acqua naturale senza opere di regimentazione o di altra … Continua a leggere...
Animali selvatici: la Regione e la prova del danno

Animali selvatici: la Regione e la prova del danno

Per i danni riportati dall’autoveicolo, a causa dello scontro con un capriolo, il danneggiato chiedeva il risarcimento alla Regione che sosteneva di non esserne legittimata, a seguito del trasferimento delle relative funzioni alle Province. La Cassazione Civile n.30072/2023 ha ricordato sull’argomento che “..la giurisprudenza di questa Corte ha di recente modificato il proprio orientamento in materia e ha stabilito che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A.– (Pubblica Amministrazione) – a norma dell’art.2052 cod. civ., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della Legge n.157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema.”. La S.C. ha già affermato “.. che nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art.2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della … Continua a leggere...