La regolazione del premio di polizza

La clausola di “regolazione del premio di polizza” concerne il calcolo del premio di un contratto assicurativo che si basa su elementi variabili, nell’arco del periodo assicurato (es. fatturato, numero assicurati, merci, retribuzioni, etc.), presi, in genere, a riferimento per la determinazione del premio complessivo di polizza. L’assicurato, pertanto, é tenuto, oltre al pagamento di un premio fisso, in genere anticipato, anche al versamento di un conguaglio pattuito e calcolato in base a dette variabili. L’inadempimento, da parte dell’assicurato, di non comunicare i succitati elementi variabili e/o di non pagare il premio di conguaglio dovuto comporterebbe, come spesso sostenuto dagli assicuratori, la decadenza dell’assicurato da ogni eventuale indennizzo e la risoluzione del contratto assicurativo. Sul tema e sulla passata discrasia nella giurisprudenza di legittimità ove, in particolare, un orientamento negava l’incidenza del canone di buona fede, mentre un altro orientamento prevedeva un’automatica sospensione della garanzia ai sensi dell’articolo 1901 c.c., le recenti decisioni della Corte di Cassazione civile n.35042/2021 e n.38325/2021, chiariscono la dibattuta questione nei suoi contorni, ripercorrendo i relativi orientamenti. Le Sezioni Unite di Cass. civ. n.4631/2007, stabilirono: “La determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione … Continua a leggere...