La regolazione del premio di polizza

La regolazione del premio di polizza

La clausola di “regolazione del premio di polizza” concerne il calcolo del premio di un contratto assicurativo che si basa su elementi variabili, nell’arco del periodo assicurato (es. fatturato, numero assicurati, merci, retribuzioni, etc.), presi, in genere, a riferimento per la determinazione del premio complessivo di polizza. L’assicurato, pertanto, é tenuto, oltre al pagamento di un premio fisso, in genere anticipato, anche al versamento di un conguaglio pattuito e calcolato in base a dette variabili. L’inadempimento, da parte dell’assicurato, di non comunicare i succitati elementi variabili e/o di non pagare il premio di conguaglio dovuto comporterebbe, come spesso sostenuto dagli assicuratori, la decadenza dell’assicurato da ogni eventuale indennizzo e la risoluzione del contratto assicurativo. Sul tema e sulla passata discrasia nella giurisprudenza di legittimità ove, in particolare, un orientamento negava l’incidenza del canone di buona fede, mentre un altro orientamento prevedeva un’automatica sospensione della garanzia ai sensi dell’articolo 1901 c.c., le recenti decisioni della Corte di Cassazione civile n.35042/2021 e n.38325/2021, chiariscono la dibattuta questione nei suoi contorni, ripercorrendo i relativi orientamenti. Le Sezioni Unite di Cass. civ. n.4631/2007, stabilirono: “La determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione … Continua a leggere...
La regolazione del premio di polizza: sospensione della garanzia e risoluzione del contratto

La regolazione del premio di polizza: sospensione della garanzia e risoluzione del contratto

Come ricordato da Cass. civ. n.32660/2023 in tema di “regolazione del premio di polizza”, la giurisprudenza di Cassazione, con orientamento consolidato, ha sancito che “ ….. nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l’obbligo dell’assicurato di comunicare periodicamente all’assicuratore gli elementi variabili costituisce un’obbligazione diversa da quelle indicate nell’art.1901 cod. civ., il cui inadempimento non comporta l’automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell’inadempimento e di buona fede nell’esecuzione del contratto, senza che assuma rilievo il richiamo, operato con apposita clausola contrattuale, all’art.1901 cod. civ. con riguardo alla mancata comunicazione delle variazioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell’art.1932 cod. civ., in quanto derogatoria della disciplina legale in senso meno favorevole all’assicurato”. (Vds. Cass. civ. n.4631/2007; Cass. civ. n.26783/2011; Cass. civ. n.28472/2013; Cass. civ. n.35042/2021). La S.C, quindi, ha ribadito i seguenti principi di diritto: “a) nei contratti di assicurazione contro i danni con clausola di regolazione del premio, non sussiste rapporto di accessorietà tra l’obbligazione di pagamento del premio e … Continua a leggere...