Quali sono le azioni di rivalsa e regresso dell’assicuratore nell’r.c.a.?

Quali sono le azioni di rivalsa e regresso dell’assicuratore nell’r.c.a.?

Le azioni di recupero dell’assicuratore r.c.a. per quanto pagato sono contemplate: – all’art.144, comma 2 cod. ass. “Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.”; -all’art.141, comma 4 cod. ass.: “L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’art.150 cod. ass.” -all’art.149, comma 6 cod. ass. : “In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le … Continua a leggere...
Come si ripartiscono gli obblighi risarcitori fra regresso e rivalsa sanitaria?

Come si ripartiscono gli obblighi risarcitori fra regresso e rivalsa sanitaria?

A questa domanda risponde esaustivamente una sentenza civile della Corte di Cassazione e precisamente la n.8371 del 20 giugno 2000, la quale chiarisce che: – “L’azione di rivalsa presuppone che l’obbligazione gravante su un soggetto possa essere trasferita ad un terzo tenuto, per legge o per contratto, a rivalere il soccombente di quanto egli sia tenuto a pagare al creditore; – la medesima non è pertanto ipotizzabile nel caso di più debitori tenuti in solido a risarcire il danno derivante da un fatto ad essi imputabile, in quanto ciascuno è obbligato nei confronti del danneggiato per l’intero, salva l’azione di regresso di colui che abbia corrisposto l’intero credito nella misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe e dalle conseguenze da essa derivanti.” L’azione di rivalsa del sanitario prevista dall’art.9 della Legge n.24/2017, per come è disciplinata, non può quindi identificarsi con quella di regresso, ogni volta che, a causa della mancata partecipazione del medico alla causa intrapresa dal danneggiato contro la struttura sanitaria, non è possibile sapere a monte se esiste o meno l’obbligazione solidale. Per quanto riguarda quindi la ripartizione degli obblighi risarcitori, nell’azione di regresso la solidarietà passiva permette al danneggiato di rivolgersi indifferentemente a uno dei coobbligati … Continua a leggere...
INAIL: l’azione di regresso per l’infortunio sul lavoro

INAIL: l’azione di regresso per l’infortunio sul lavoro

In tema di azione di regresso proposta dall’INAIL nei confronti del datore di lavoro e dei responsabili civili per l’infortunio occorso al lavoratore, Cass civ. n.375/2023 ne ha ripercorso i princìpi, la casistica e le caratteristiche dell’azione dell’INAIL. In linea generale, “..la responsabilità dell’appaltatore non solo non esclude quella del committente (Cass. civ. n.25758/2013), ma anzi quest’ultima è configurabile quando vi sia stata in concreto assunzione di una posizione di garanzia e comunque, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d’appalto, non viene meno se non per i soli rischi specifici delle attività proprie dell’appaltatore o del prestatore d’opera” (Cass. pen. n.12348/2008). In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, “..il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.” (Cass. pen. n.7188/2018). In materia di infortuni sul lavoro, “..in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, … Continua a leggere...
Rischi finanziari: polizza fideiussoria – la condotta abusiva del creditore

Rischi finanziari: polizza fideiussoria – la condotta abusiva del creditore

La Cassazione civile n.20878/2023 ha ribadito come, nella polizza fideiussoria, qualificata come “contratto autonomo di garanzia”, l’Assicuratore/garante possa opporsi ad eventuali escussioni abusive o fraudolente del beneficiario/creditore. La Suprema Corte ha affermato che “Nel contratto autonomo di garanzia, l’inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all’art.1945 c.c., non può comportare un’incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell’exceptio doli, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un’eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere – sussistendone prova liquida ed incontrovertibile – la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, ……. situazioni sopravvenute …. ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento, o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.”. (vds. Cass. civ. n.16345/2018; Cass. civ. n.16213/2015; Cass civ. n.15216/2012). La S.C. ha precisato che l’abusività della richiesta di … Continua a leggere...
Rischi finanziari: il regresso del fideiussore

Rischi finanziari: il regresso del fideiussore

L’Assicuratore chiedeva al proprio garantito (debitore) il recupero delle somme pagate al beneficiario (creditore) della polizza fideiussoria. La Cassazione Civile n.27181/2023, a seguito di ricorso del garantito, confermava la correttezza dell’azione di regresso dell’Assicuratore, in quanto: – l’Assicuratore dopo essere stato escusso dal beneficiario/creditore e prima di pagare la somma richiesta, aveva informato il garantito/debitore e quest’ultimo non aveva sollevato eccezioni sulla sussistenza e validità del suo debito nei confronti del creditore, autorizzando così il pagamento da parte del garante; – si era accertato che il debito era incontestato e provato nel suo ammontare; – con il pagamento del garante a favore del creditore sorgeva, quindi, il diritto di regresso ex art.1950 c.c. da parte dell’Assicuratore (garante) verso il proprio garantito (debitore). Sul tema, infatti, già Cass. civ. n.30621/2019 aveva statuito che “il garante che ha pagato il creditore ha comunque diritto di recuperare dal debitore finale quanto per lui pagato, posto che è su quest’ultimo – non già sul garante …. – che non può non ricadere il depauperamento patrimoniale conseguente alla rilevata sussistenza di un debito”.
Regolamento sui requisiti delle polizze assicurative r. c. sanitarie – Decreto 15 dicembre 2023 n.232

Regolamento sui requisiti delle polizze assicurative r. c. sanitarie – Decreto 15 dicembre 2023 n.232

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DECRETO 15 dicembre 2023, n. 232 Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operativita’ delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonche’ la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “OMISSIS” Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) assicurato: il titolare dell’interesse coperto dall’assicurazione, la struttura o l’esercente la professione sanitaria o l’esercente attivita’ libero professionale; b) contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagarne il premio; c) assicuratore: l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attivita’ assicurativa nel ramo responsabilita’ civile generale … Continua a leggere...
R.C.A.: la responsabilità solidale

R.C.A.: la responsabilità solidale

In materia di risarcimento da sinistri stradali causati da più soggetti, compresi, anche, i minori e/o gli incapaci di intendere e di volere che hanno hanno contribuito, seppur in misura diversa tra loro, al verificarsi dell’evento dannoso, la Cassazione Civile n.18666/2024 ha ricordato che: “… tutti sono tenuti in solido nei confronti del danneggiato, e non è consentito al giudice di merito limitare la condanna alla rispettiva quota – parte di responsabilità, dovendo egli pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori solidali abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri, o, comunque, in vista del regresso, abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna”. (vds Cass. civ. n.16939/06). Non è possibile, quindi, ripartire in anticipo le quote di responsabilità per il risarcimento del danno, se non quando chi ha risarcito l’intero danno, eserciti l’azione di regresso (il rimborso di quanto interamente pagato) verso gli altri condebitori o chieda l’accertamento della ripartizione delle quote di responsabilità.