Cos’è la responsabilità medico-sanitaria in ambito civile?

Cos’è la responsabilità medico-sanitaria in ambito civile?

Nel caso di responsabilità medica l’ordinamento riconosce al paziente il diritto al risarcimento del danno patito. Si è ampiamente dibattuto in ordine alla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità del medico e della struttura sanitaria. L’articolo 7 della legge 8 marzo 2017, numero 24 introduce e disciplina il cosiddetto doppio binario della responsabilità medico-sanitaria, configurando una responsabilità contrattuale (ex articolo 1218 c.c.) a carico della struttura sanitaria per le condotte dolose o colpose poste in essere dagli esercenti la professione sanitaria e una responsabilità extracontrattuale (ex articolo 2043 c.c.) in capo all’esercente la professione sanitaria (salvo che non abbia concluso un’obbligazione contrattuale con il paziente) che svolge la propria attività nell’ambito di una struttura sanitaria (pubblica e/o privata e/o in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale). L’introduzione di questa previsione normativa incide su due aspetti rilevanti nell’esercizio dell’azione di risarcimento dei danni, ovverosia l’onere della prova e il termine di prescrizione. Con riferimento alla responsabilità contrattuale, chi agisce in giudizio è tenuto a provare unicamente il contratto e/o il contatto con il medico ed allegare l’inadempimento di quest’ultimo e il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine ordinario decennale. Con riguardo alla responsabilità extracontrattuale, chi agisce … Continua a leggere...
R.C. medico-sanitaria: la manleva assicurativa e le spese di lite

R.C. medico-sanitaria: la manleva assicurativa e le spese di lite

La Cassazione Civile n.13950/2019 ripercorre la tematica della domanda di manleva assicurativa nella r.c. medico-sanitaria, quando si tratta di obbligazioni solidali che derivano da un danno provocato da un’unica condotta colposa realizzatasi in un unico contesto di luogo e di tempo. Il presupposto fondamentale risiede nella condanna dell’assicurato al risarcimento dell’intero danno e la manleva assicurativa, dell’assicurato condannato, copre tutte le conseguenze assicurate dal contratto assicurativo, anche nell’ipotesi del venir mero della solidarietà interna tra i due co-sodali (struttura sanitaria e medico curante). “..Il titolo da cui origina l’obbligazione risarcitoria di natura solidale è difatti unico, proprio perché il medico e la struttura sanitaria sono chiamati normalmente a rispondere del danno derivato dagli interventi effettuati sui pazienti dal medico all’interno della struttura di cui si è avvalso.”. Pertanto, la “..manleva assicurativa per le prestazioni rese all’interno di una struttura sanitaria riguarda indifferentemente sia il caso in cui venga respinto l’appello principale del medico in ordine alla statuizione di condanna a rispondere del danno tout court, sia il caso in cui venga accolto l’appello della struttura sanitaria a che venga riconosciuto per intero il suo diritto di regresso nei confronti del medico per quanto è chiamato a versare in ragione della … Continua a leggere...
La colpa e la colpa grave in diritto civile e l’assicurazione della responsabilità civile

La colpa e la colpa grave in diritto civile e l’assicurazione della responsabilità civile

In diritto civile, la colpa è caratterizzata da una sorta d’imprudenza, negligenza o imperizia nel compiere un azione o nell’omissione di compierla per un fatto dovuto, da parte del danneggiante. La lesione, quindi, di un interesse giuridicamente tutelabile comporta, di regola, una responsabilità se cagionata per colpa. E’ necessario usare, almeno, la normale diligenza (art.1176 c.c.) per non causare un danno adottando, anche, accorgimenti o misure necessarie per evitare che si verifichi un evento dannoso da cui potrebbero derivare responsabilità. Per alcune tipologie di attività, la responsabilità può derivare da atti commessi solo con dolo o con colpa grave e cioè con una negligenza più rilevante. La colpa contrattuale (art.1218 c.c.) si distingue da quella extracontrattuale (art.2043 c.c.) perché deriva da una obbligazione assunta tra le parti, per cui il debitore, se vuole liberarsi dall’obbligo di risarcire il danno, deve provare che l’inadempimento dipende da causa a lui non imputabile, ma se la sua condotta non è dolosa è tenuto al risarcimento dei soli danni prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione. La colpa è, invece, “grave” quando la violazione dell’obbligo di diligenza è particolarmente rilevante ossia si manifesta quando il comportamento del danneggiante si discosta, in modo evidente, … Continua a leggere...
La colpa nell’assicurazione della responsabilità civile

La colpa nell’assicurazione della responsabilità civile

Come ribadito dalla Cassazione civile n.25454/2020 il principio giurisprudenziale consolidato afferma che “l’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa”, sicché “la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi” (Cass. civ. n.20305/2019; Cass. civ. n.20070/2017; Cass. civ. n.4799/2013; Cass. civ. n.7766/2010; Cass. civ. n.5273/2008; Cass. civ. n.752/2000; Cass. civ. n.4118/1995 ). Ricorda, infine la S.C. che “la causa del contratto di assicurazione della responsabilità civile è insita nell’alea di tutti i fatti colposi che possono accadere durante il tempo dell’assicurazione” sicché la “esclusione ex lege dei fatti dolosi e di quelli accidentali per i quali non sorgerebbe responsabilità impone [ ..] di ritenere che — in mancanza di una clausola che subordini la garanzia all’adozione, … Continua a leggere...
R.C.T. : la clausola di esclusione dei terzi

R.C.T. : la clausola di esclusione dei terzi

Si disputava sulla clausola di una polizza assicurativa di responsabilità civile terzi concernente l’“esclusione dei terzi” e cioè di quei soggetti che non sono considerati terzi ai fini del risarcimento assicurativo in caso di danno. Il testo della clausola, oggetto di disamina, prevedeva che non sono considerati terzi: “Il coniuge, i genitori, i figli delle persone di cui al punto a), gli altri parenti ed affini con loro conviventi, nonché gli addetti ai servizi domestici”. Nel caso in specie, la madre aveva subito danni, cadendo a terra, a causa del cane di suo figlio che si era improvvisamente svincolato dal guinzaglio. Il motivo del ricorso in Cassazione atteneva il presupposto che l’esclusione dei genitori valesse solo ove fossero conviventi e non in ogni caso, a prescindere dalla loro convivenza con il danneggiante. La Corte di Cassazione Civile n.25849/2021 ha considerato il motivo fondato ed ha accolto il ricorso osservando, in primo luogo, che “.. il contratto di assicurazione va redatto in modo chiaro e comprensibile, in quanto il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt.1362 … Continua a leggere...
Il valore del bene assicurato e le differenze con il massimale

Il valore del bene assicurato e le differenze con il massimale

Come ricordato dalla Corte di Cassazione Civile n.2714/2017, “.. ai sensi dell’art.1908 c.c. nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. “. La stessa norma, inoltre, prevede che il valore delle cose assicurate può essere stabilito al momento della conclusione del contratto mediante stima accettata per iscritto dalle parti e che non equivale a detta stima la semplice dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza. Il premio di polizza, pertanto, assume valore determinante ai fini dell’individuazione del limite massimo del rischio assicurato, affinché venga rispettato l’equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni (Cass. civ. n.10596/2010) e cioè entro il limite massimo determinato dall’ammontare del premio di polizza, il valore assicurato del bene resta fissato per quello corrispondente all’epoca del sinistro. Nell’assicurazione di cose, il valore della cosa assicurata è elemento essenziale del contratto, ma non altrettanto può dirsi delle assicurazioni sulla responsabilità. (Cass. civ. n.5625/2020). Infatti, nelle assicurazioni di cose, è vietata la soprassicurazione (art.1908 c.c.), un divieto che è espressione del principio indennitario, per cui la cui la mancata pattuizione del valore del bene assicurato snaturerebbe la causa del contratto, non potendosi percepire … Continua a leggere...
Polizza R.C.T.: il risarcimento in conseguenza di un fatto accidentale

Polizza R.C.T.: il risarcimento in conseguenza di un fatto accidentale

La Corte di Cassazione civile n.23762/2022 , in tema di polizza per la responsabilità civile verso terzi,  ha espresso il seguente principio di diritto: “la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, nella quale si stabilisca che l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni causati “in conseguenza di un fatto accidentale” non può essere interpretata nel senso che restino esclusi dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto ai sensi dell’articolo 1895 c.c. per l’inesistenza del rischio.”. La S.C. ha ripercorso la consolidata giurisprudenza sul concetto di “accidentalità” per cui “il rischio che forma l’oggetto dell’assicurazione di responsabilità civile è un perimetro al di fuori del quale stanno, da un lato, i fatti dolosi per espressa previsione di legge (art.1900 c.c.); e dall’altro i fatti dovuti al caso fortuito, perché da essi non può mai sorgere alcuna responsabilità. Ora, l’aggettivo “accidentale” secondo il più autorevole dizionario etimologico della lingua italiana vuol dire “dovuto al caso, casuale, fortuito; contingente, non necessario, non essenziale; secondario, accessorio” (così Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, vol. I, Torino 1961, ad vocem, 82). Dunque … Continua a leggere...
Polizza R.C.T. : nulla la clausola che subordina le spese di lite al placet dell’assicuratore

Polizza R.C.T. : nulla la clausola che subordina le spese di lite al placet dell’assicuratore

La Cass. civ. n.21220/2022 in tema di rimborso delle spese sostenute dall’assicurato per resistere in giudizio, ai sensi dell’art.1917 c.c., ha affermato il seguente principio di diritto: “la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l’assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall’assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all’articolo 1917, terzo comma, c.c., e di conseguenza è nulla ai sensi dell’articolo 1932 c.c.”. La S.C. ha osservato sull’argomento: “L’art.1917, terzo comma, c.c., stabilisce che “le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”. Il successivo art.1932, primo comma, c.c., stabilisce che “le disposizioni degli artt. (…) 1917 terzo e quarto comma (…) non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato”. Pertanto una clausola contrattuale la quale subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall’assicurato al placet dell’assicuratore è una deroga in pejus all’art.1917, terzo comma, c.c., ed è affetta da nullità.
 … La legge infatti non pone condizioni al diritto dell’assicurato di ottenere il rimborso delle suddette spese. Le spese di resistenza … Continua a leggere...