Cos’è la responsabilità medico-sanitaria in ambito civile?
Nel caso di responsabilità medica l’ordinamento riconosce al paziente il diritto al risarcimento del danno patito. Si è ampiamente dibattuto in ordine alla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità del medico e della struttura sanitaria. L’articolo 7 della legge 8 marzo 2017, numero 24 introduce e disciplina il cosiddetto doppio binario della responsabilità medico-sanitaria, configurando una responsabilità contrattuale (ex articolo 1218 c.c.) a carico della struttura sanitaria per le condotte dolose o colpose poste in essere dagli esercenti la professione sanitaria e una responsabilità extracontrattuale (ex articolo 2043 c.c.) in capo all’esercente la professione sanitaria (salvo che non abbia concluso un’obbligazione contrattuale con il paziente) che svolge la propria attività nell’ambito di una struttura sanitaria (pubblica e/o privata e/o in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale). L’introduzione di questa previsione normativa incide su due aspetti rilevanti nell’esercizio dell’azione di risarcimento dei danni, ovverosia l’onere della prova e il termine di prescrizione. Con riferimento alla responsabilità contrattuale, chi agisce in giudizio è tenuto a provare unicamente il contratto e/o il contatto con il medico ed allegare l’inadempimento di quest’ultimo e il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine ordinario decennale. Con riguardo alla responsabilità extracontrattuale, chi agisce … Continua a leggere...