Quando il paziente danneggiato concorre nella responsabilità medica?
Nel momento in cui un paziente si rivolge a un medico per sottoporsi a una cura farmacologica, a un trattamento chirurgico estetico o risolutivo di una qualche patologia, contrae con lo stesso un’obbligazione da cui derivano diritti e obblighi reciproci. Da una parte c’è il medico, che deve saper ascoltare, raccogliere tutte le informazioni necessarie a una corretta diagnosi e cura e dall’altra il paziente, che nell’ambito di un rapporto di natura fiduciaria, deve seguire le indicazioni del professionista, sottoporsi alle analisi e agli esami diagnostici prescritti e assumere, nel rispetto della prescrizione medica, i farmaci nei dosaggi ordinati. Quando, nell’ambito di questo rapporto, il paziente, contravvenendo alle indicazioni del proprio medico, non si attenga alle sue prescrizioni e, a causa di questa sua condotta, vada incontro a un peggioramento delle proprie condizioni di salute o rischi di perdere la vita, per la legge e la giurisprudenza egli sarà ritenuto responsabile, a seconda dei casi, in via esclusiva o concorrente del danno riportato. Il tutto ai sensi dell’art.1227 c.c. ai sensi del quale: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne … Continua a leggere...