Quando il paziente danneggiato concorre nella responsabilità medica?

Quando il paziente danneggiato concorre nella responsabilità medica?

Nel momento in cui un paziente si rivolge a un medico per sottoporsi a una cura farmacologica, a un trattamento chirurgico estetico o risolutivo di una qualche patologia, contrae con lo stesso un’obbligazione da cui derivano diritti e obblighi reciproci. Da una parte c’è il medico, che deve saper ascoltare, raccogliere tutte le informazioni necessarie a una corretta diagnosi e cura e dall’altra il paziente, che nell’ambito di un rapporto di natura fiduciaria, deve seguire le indicazioni del professionista, sottoporsi alle analisi e agli esami diagnostici prescritti e assumere, nel rispetto della prescrizione medica, i farmaci nei dosaggi ordinati. Quando, nell’ambito di questo rapporto, il paziente, contravvenendo alle indicazioni del proprio medico, non si attenga alle sue prescrizioni e, a causa di questa sua condotta, vada incontro a un peggioramento delle proprie condizioni di salute o rischi di perdere la vita, per la legge e la giurisprudenza egli sarà ritenuto responsabile, a seconda dei casi, in via esclusiva o concorrente del danno riportato. Il tutto ai sensi dell’art.1227 c.c. ai sensi del quale: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne … Continua a leggere...
R.C. medico-sanitaria: le strutture sanitarie, i medici liberi professionisti e i medici “strutturati”

R.C. medico-sanitaria: le strutture sanitarie, i medici liberi professionisti e i medici “strutturati”

La Corte Costituzionale n.182/2023 ha ripercorso gli obblighi assicurativi previsti dall’art.10 della legge n.24/2017. Come osservato dalla Corte, “La disposizione prende in considerazione distintamente tre categorie di soggetti: a) le strutture sanitarie; b) i medici liberi professionisti; c) i medici “strutturati”. “Quanto alle prime, è fatto obbligo alle strutture sanitarie pubbliche e private di munirsi di polizze assicurative, o di adottare «altre analoghe misure», a copertura di due classi di rischi. Esse debbono assicurarsi, anzitutto, per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, anche per i danni causati dal personale: in altre parole, per la responsabilità civile derivante, sia da fatto proprio (ad esempio, carenze organizzative), sia da fatto altrui di cui esse debbano rispondere (condotte dei prestatori d’opera)” (art.10, comma 1, primo e secondo periodo Legge n.24/2017). Le strutture sanitarie hanno, però, anche l’obbligo di coprire con polizze assicurative la responsabilità civile del personale medico di cui esse si avvalgono, per l’ipotesi in cui questo sia chiamato a rispondere in proprio del danno, a titolo di illecito aquiliano” (art.10, comma 1, terzo periodo Legge n.24/2017, in relazione all’art.7, comma 3 della medesima legge). “Dunque, mentre il primo tipo di rischio forma oggetto di un’assicurazione per conto proprio, rispetto … Continua a leggere...