Quando c’è la responsabilità oggettiva del custode?
La responsabilità oggettiva del custode è prevista e disciplinata dall’art.2051 del codice civile che così dispone: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”. La responsabilità oggettiva del custode quindi è presente quando la cosa in custodia, in virtù di un rapporto di fatto o di diritto, produce un danno. Il custode di conseguenza è responsabile per i danni cagionati dalla cosa in virtù del rapporto esistente con la cosa. L’art.2051 c.c prevede una responsabilità presunta a carico del custode, il quale ha la possibilità di essere esonerato da tale giudizio, se riesce a dimostrare che il danno, in realtà, è stato cagionato dal caso fortuito, a cui la giurisprudenza riconduce l’evento imprevedibile ed eccezionale in grado d’interrompere il nesso di causa, il fatto del terzo o del danneggiato. Il custode tuttavia non è sempre e comunque responsabile, ma lo è nella misura in cui, non ha provveduto, come accade nei casi d’insidia stradale, all’adeguata sorveglianza e manutenzione della cosa, ossia della rete viaria. La responsabilità oggettiva del custode contemplata dall’art.2051 c.c. si configura pertanto nel momento in cui: – il danneggiato dimostri il nesso di causa tra la cosa … Continua a leggere...