Quando c’è la responsabilità oggettiva del custode?

Quando c’è la responsabilità oggettiva del custode?

La responsabilità oggettiva del custode è prevista e disciplinata dall’art.2051 del codice civile che così dispone: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”. La responsabilità oggettiva del custode quindi è presente quando la cosa in custodia, in virtù di un rapporto di fatto o di diritto, produce un danno. Il custode di conseguenza è responsabile per i danni cagionati dalla cosa in virtù del rapporto esistente con la cosa. L’art.2051 c.c prevede una responsabilità presunta a carico del custode, il quale ha la possibilità di essere esonerato da tale giudizio, se riesce a dimostrare che il danno, in realtà, è stato cagionato dal caso fortuito, a cui la giurisprudenza riconduce l’evento imprevedibile ed eccezionale in grado d’interrompere il nesso di causa, il fatto del terzo o del danneggiato. Il custode tuttavia non è sempre e comunque responsabile, ma lo è nella misura in cui, non ha provveduto, come accade nei casi d’insidia stradale, all’adeguata sorveglianza e manutenzione della cosa, ossia della rete viaria. La responsabilità oggettiva del custode contemplata dall’art.2051 c.c. si configura pertanto nel momento in cui: – il danneggiato dimostri il nesso di causa tra la cosa … Continua a leggere...
Responsabilità da custodia: animali su strada extraurbana

Responsabilità da custodia: animali su strada extraurbana

Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale può integrare il caso fortuito ed interrompere il nesso causale. L’imprevedibilità che vale a connotare il caso fortuito deve essere oggettiva – dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata – senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell’assenza o meno di colpa del custode (ex multis Cass. civ. n.2477/2018). Nel caso sottoposto al vaglio della Cassazione civile n.765/2022, un cane sopraggiunto in una strada statale extraurbana collideva con l’autovettura del ricorrente che chiedeva il risarcimento dei danni al gestore A.N.A.S.. La Suprema Corte osservava: “- la responsabilità ex art.2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa” (Cass. civ. n.15761/2016) “- ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato ‘cagionato’ dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato … Continua a leggere...