Polizza R.C.T. : l’esclusione della responsabilità professionale

La Corte di appello aveva escluso che la polizza assicurativa avesse ad oggetto la responsabilità professionale inerente l’esercizio della professione di avvocato e ritenendo inesistente la garanzia assicurativa invocata. Il ricorso in Cassazione, quindi, si basava sull’errata lettura del contratto assicurativo, per cui nell’ambito dell’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi (RCT), non si era valorizzata la formula compresa nel frontespizio della polizza, nel quale era indicato il rischio concreto assicurato con le seguenti parole prestampate: “l’impresa presta l’assicurazione per la responsabilità derivante all’assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di..” e con le successive note dattiloscritte “di esercente la libera professione di avvocato e/o di procuratore legale”. In sostanza, non veniva risolto il contrasto tra formula dattiloscritta e prestampata in favore di quella dattiloscritta che individua il rischio assicurato nell’esercizio della libera professione di avvocato. In relazione ai criteri ermeneutici ed oggettivi (artt.1366 e 1370 c.c.) la Cass. civ. n.3288/2022 ha osservato che: “.. in particolare, il criterio di lettura della polizza secondo il senso fatto proprio dalle parole ai sensi dell’art.1362 c.c., là nella prima pagina, dove enuncia a stampa che «in base alle condizioni tutte che seguono l’impresa presta l’assicurazione per la responsabilità derivante all’assicurato … Continua a leggere...