Polizza R.C.T. : l’esclusione della responsabilità professionale

Polizza R.C.T. : l’esclusione della responsabilità professionale

La Corte di appello aveva escluso che la polizza assicurativa avesse ad oggetto la responsabilità professionale inerente l’esercizio della professione di avvocato e ritenendo inesistente la garanzia assicurativa invocata. Il ricorso in Cassazione, quindi, si basava sull’errata lettura del contratto assicurativo, per cui nell’ambito dell’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi (RCT), non si era valorizzata la formula compresa nel frontespizio della polizza, nel quale era indicato il rischio concreto assicurato con le seguenti parole prestampate: “l’impresa presta l’assicurazione per la responsabilità derivante all’assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di..” e con le successive note dattiloscritte “di esercente la libera professione di avvocato e/o di procuratore legale”. In sostanza, non veniva risolto il contrasto tra formula dattiloscritta e prestampata in favore di quella dattiloscritta che individua il rischio assicurato nell’esercizio della libera professione di avvocato. In relazione ai criteri ermeneutici ed oggettivi (artt.1366 e 1370 c.c.) la Cass. civ. n.3288/2022 ha osservato che: “.. in particolare, il criterio di lettura della polizza secondo il senso fatto proprio dalle parole ai sensi dell’art.1362 c.c., là nella prima pagina, dove enuncia a stampa che «in base alle condizioni tutte che seguono l’impresa presta l’assicurazione per la responsabilità derivante all’assicurato … Continua a leggere...
R.C.T. progettista e direttore lavori: le clausole di polizza

R.C.T. progettista e direttore lavori: le clausole di polizza

La questione atteneva la domanda di risarcimento del committente ad un professionista per il negligente svolgimento dell’incarico di progettista e direttore dei lavori relativi alla costruzione di autorimesse in un terreno di proprietà del committente stesso. Per tali opere, l’amministrazione comunale ne aveva, successivamente, disposto la demolizione in quanto non conformi alla normativa edilizia e non sanabili. La Corte d’appello aveva riconosciuto la responsabilità del professionista e il danno collegato agli oneri e alle spese sopportate per il progetto nonché alla costruzione e demolizione delle opere non sanabili (autorimesse interrate) , accogliendo la richiesta di manleva del professionista nei confronti della propria compagnia assicuratrice per la relativa responsabilità civile, detratta la franchigia. La Compagnia di assicurazioni eccepiva, però, l’erronea interpretazione della polizza assicurativa in merito al diritto dell’assicurato ad essere tutelato. In particolare, l’assicuratore deduceva che la condizione particolare/estensione di polizza, rubricata “danni patrimoniali”, prevedeva la copertura: “.. esclusivamente per lo svolgimento delle attività diverse da quelle di progettista o direttore lavori, ma comunque rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione di ingegnere e architetto, la garanzia – ferme le esclusioni previste dalle «Norme» e dalle Condizioni Particolari di polizza – è estesa alla … Continua a leggere...