Dichiarazioni inesatte o reticenti: le circostanze precontrattuali

Dichiarazioni inesatte o reticenti: le circostanze precontrattuali

Nelle condizioni di polizza si prevedeva che l’assicurazione fosse operativa “esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l’assicurato non abbia ricevuto, alla data di stipula, richiesta risarcitoria alcuna e se l’assicurato non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti di detta responsabilità”. Il ricorso in Cassazione s’incentrava, in via principale, proprio contro tale espressione, per cui la garanzia assicurativa era operativa per i casi in cui l’assicurato, oltre a non aver avuto alcuna richiesta risarcitoria, non avesse avuto “percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti” della propria responsabilità. A tal proposito la Cassazione Civile n.11905/2020 , pur osservando che il termine “percezione” fosse indubbiamente sfuggente, ha ritenuto, come nel caso specifico, che la sentenza impugnata avesse ben chiarito per quali ragioni detta “percezione” avrebbe dovuto manifestarsi nell’assicurato, inducendolo ad una maggiore attenzione nella stipula del contratto. Il fatto che il terzo danneggiato non si fosse ancora attivato con una domanda risarcitoria non escludeva, secondo la Corte d’Appello, che l’assicurato avesse la consapevolezza della possibilità di essere convenuto in giudizio a seguito (nel caso in specie) della sostituzione di una protesi problematica, pochi giorni prima della stipula del contratto di assicurazione. La scrupolosa ricostruzione cronologica dei fatti, oltre … Continua a leggere...
Annullamento della polizza o perdita dell’indennizzo: un errore d’informazione

Annullamento della polizza o perdita dell’indennizzo: un errore d’informazione

La Cassazione Civile n.20997/2023 ha affermato, in tema di polizza assicurativa, che “.. l’annullamento del contratto o la perdita dell’indennizzo, ex art.1892 c.c., dipendono nel sistema della legge non da un errore di previsione, ma da un errore di informazione. L’assicurato perde il diritto all’indennizzo non perché abbia previsto il sinistro senza dirlo, ma perché ha taciuto una causa potenziale di aggravamento del rischio. La maggiore o minore prevedibilità che la circostanza sottaciuta possa causare un sinistro ……….. può in teoria rilevare solo sul piano della colpa dell’assicurato, non sul piano della incidenza del silenzio sul rischio, e quindi sul consenso dell’assicuratore alla stipula.”. Il caso verteva sulla omessa dichiarazione equivalente alla colpevole reticenza dell’assicurato che alla data di stipula della polizza non poteva presagire un’azione giudiziaria nei propri confronti, anche considerando una precedente comunicazione degli ipotetici danneggiati che aveva un tenore più che altro interlocutorio e che non poteva avere la stessa rilevanza di una espressa ed univoca richiesta risarcitoria. La Suprema Corte, sul tema dell’erronea interpretazione del concetto di “circostanze”, in sede di stipula della polizza, da comunicare all’Assicuratore ha osservato: “le circostanze rilevanti ex art.1892, primo comma, c.c., rispetto alla cui dichiarazione in sede di conclusione del … Continua a leggere...
Dichiarazioni inesatte e reticenze: la decadenza dell’assicuratore per l’annullamento della polizza assicurativa

Dichiarazioni inesatte e reticenze: la decadenza dell’assicuratore per l’annullamento della polizza assicurativa

La Corte di Cassazione Civile n.7890/2025 ha ricordato che l’obbligo posto a carico dell’assicuratore dall’art.1892, secondo comma, cod. civ. di denunciare il contratto entro tre mesi dalla conoscenza dell’inesattezza o della reticenza non vale in ogni situazione. La S.C. ha ribadito, infatti, “… che ……, l’onere, imposto dall’art.1892 cit. all’assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l’assicuratore sia venuto a sapere dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo, esistente a carico dell’assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.”. (vds. tra le altre, Cass. civ. n.5519/1985; Cass. civ. n.3165/2003; Cass. civ. n.16406/2010; Cass. civ. n.1166/2020; Cass. civ. n.11905/2020).