Rischi finanziari: la fideiussione rimborso IVA – l’Amministrazione non può cautelarsi due volte

L’Agenzia delle Entrate, ricorrente in Cassazione Civile, ha posto all’esame delle Sezioni Unite il seguente quesito: “a) se, in caso di richiesta di rimborso di un credito IVA, l’amministrazione finanziaria che abbia chiesto e ottenuto fideiussione dalla contribuente a termini dell’art.38-bis, comma 1, d.P.R. n.633/1972, possa fare uso dello strumento cautelare di cui all’art.23, comma 1, d.lgs. n.472/1997, ovvero anche di quello previsto dall’art. 69 r.d. n.2440/1923, ove contesti al creditore un controcredito derivante dall’irrogazione di sanzioni, nella specie conseguenti ad imposte non armonizzate;”. Le Sezioni Unite di Cassazione Civile con sentenza n.2320/2020 hanno osservato, sull’argomento, come non si possa ritenere ammissibile il cumulo di garanzie e che : “…… l’Amministrazione non possa cautelarsi due volte, pur se con finalità diverse, in riferimento allo stesso credito del contribuente e cioè che essa possa emettere il provvedimento di fermo durante il periodo di vigenza della garanzia (cauzione, o fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, che sia) prestata dal contribuente ai sensi dell’art.38 bis del decreto IVA: tale duplice cautela risulta, da una parte, ingiustificata per l’Erario, che può rivalersi sulla garanzia già prestata e a sua disposizione, ed implica, dall’altra, un carico eccessivo per il contribuente, che, oltre all’onere della prestazione … Continua a leggere...