Rischi finanziari: la fideiussione rimborso IVA – l’Amministrazione non può cautelarsi due volte

Rischi finanziari: la fideiussione rimborso IVA – l’Amministrazione non può cautelarsi due volte

L’Agenzia delle Entrate, ricorrente in Cassazione Civile, ha posto all’esame delle Sezioni Unite il seguente quesito: “a) se, in caso di richiesta di rimborso di un credito IVA, l’amministrazione finanziaria che abbia chiesto e ottenuto fideiussione dalla contribuente a termini dell’art.38-bis, comma 1, d.P.R. n.633/1972, possa fare uso dello strumento cautelare di cui all’art.23, comma 1, d.lgs. n.472/1997, ovvero anche di quello previsto dall’art. 69 r.d. n.2440/1923, ove contesti al creditore un controcredito derivante dall’irrogazione di sanzioni, nella specie conseguenti ad imposte non armonizzate;”. Le Sezioni Unite di Cassazione Civile con sentenza n.2320/2020 hanno osservato, sull’argomento, come non si possa ritenere ammissibile il cumulo di garanzie e che : “…… l’Amministrazione non possa cautelarsi due volte, pur se con finalità diverse, in riferimento allo stesso credito del contribuente e cioè che essa possa emettere il provvedimento di fermo durante il periodo di vigenza della garanzia (cauzione, o fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, che sia) prestata dal contribuente ai sensi dell’art.38 bis del decreto IVA: tale duplice cautela risulta, da una parte, ingiustificata per l’Erario, che può rivalersi sulla garanzia già prestata e a sua disposizione, ed implica, dall’altra, un carico eccessivo per il contribuente, che, oltre all’onere della prestazione … Continua a leggere...
Rischi finanziari: la polizza fideiussoria rimborso IVA – caratteristiche e durata

Rischi finanziari: la polizza fideiussoria rimborso IVA – caratteristiche e durata

Come ricordato da Cass. civ. n.25494/2022 , la costante giurisprudenza di legittimità ha insegnato che “… la polizza fideiussoria di cui all’art.38-bis d.P.R. n.633 del 1972, stipulata al fine di garantire, in favore dell’Amministrazione finanziaria, la restituzione delle somme da questa indebitamente versate ai contribuenti in sede di procedura di rimborso anticipato dell’IVA, costituisce un contratto autonomo di garanzia, avendo la funzione di porre le parti nella posizione anteriore al rimborso e non quella di sostituire e garantire il versamento d’imposta” (vds. Cass. civ. n.5508/2020). Ne consegue, come rilevato da Cass. civ. n.9826/2018 e Cass. civ. n.7884/2017 , che la durata di detto contratto “è normalmente collegata con i tempi di accertamento dell’imposta, ma, qualora una norma di legge, sopravvenuta rispetto alla data di stipulazione del contratto, proroghi i termini di accertamento dell’imposta in favore dell’Amministrazione finanziaria, tale proroga non si riflette anche sulla durata del relativo contratto di garanzia, a meno che lo stesso non contenga una diversa previsione”. In assenza, quindi, di “.. un’esplicita previsione contrattuale che colleghi la durata della garanzia ai termini fissati dalla legge per l’accertamento tributario, l’obbligazione del garante non può che rimanere fissata nei termini consensualmente definiti, trattandosi di atto di autonomia privata … Continua a leggere...