Qual’è la legge applicabile nelle obbligazioni extracontrattuali per il risarcimento dei danni all’estero?
La Cassazione civile n.3165/2019, fa il punto della situazione sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, ex art.4 del regolamento CE) n.864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007 (Roma II) e per la parte d’interesse commenta: “ Sotto il capo II del regolamento Roma II, relativo ai fatti illeciti, figura l’articolo 4, intitolato «Norma generale», che prevede quanto segue: «1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.
2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese. 3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest’altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un … Continua a leggere...