L’assicuratore di una polizza danni eccepiva che l’evento occorso all’assicurato non era compreso tra quelli assicurati bensì contemplato nelle esclusioni previste dalla polizza. Nel primo e secondo grado di giudizio si affermava che fosse onere dell’assicurato dimostrare che il danno subito non rientrasse tra le esclusioni di polizza, cosi come eccepito dalla compagnia di assicurazione. La Corte di Cassazione Civile n.7749/2020 osservava sull’argomento come “nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa; tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all’assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione di dette clausole”. Più precisamente, “La circostanza che l’evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall’assicurato. La circostanza che l’evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall’assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell’eccezione di non …
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