Quali sono, in genere, i rischi esclusi nelle polizze r.c.a. e cosa comportano verso il terzo danneggiato?

Quali sono, in genere, i rischi esclusi nelle polizze r.c.a. e cosa comportano verso il terzo danneggiato?

Nel contratto assicurativo r.c.a. vi possono essere alcuni eventi in cui l’assicuratore esclude l’intervento della garanzia assicurativa o meglio, seppur tenuto per legge a risarcire, comunque, le terze parti danneggiate, senza poter opporre le eccezioni derivanti dalle clausole di esclusione della garanzia, potrà rivalersi sul contraente e/o conducente del veicolo assicurato, chiedendogli di rifondere − in tutto o in parte − le somme pagate. Vari possono essere i cosiddetti rischi esclusi, ad esempio: – i danni provocati da conducente non abilitato alla guida (cioè privo della patente o con patente scaduta);
Rischi finanziari: l’erogazione abusiva del credito

Rischi finanziari: l’erogazione abusiva del credito

La Cassazione Civile n.24725/2021 ha ripercorso le tematiche giuridiche sul tema dell’ “erogazione del credito” tra banca e impresa e della sua qualificazione come “abusiva” o “non abusiva”, fissando i seguenti principi di diritto: 1. “L’erogazione del credito che sia qualificabile come “abusiva”, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività d’impresa”; 2. “Non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell’impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell’intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un’impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi”. Per il … Continua a leggere...
Polizza rischi industriali: merce all’aperto ed eventi naturali

Polizza rischi industriali: merce all’aperto ed eventi naturali

L’azienda chiedeva il pagamento dell’indennizzo assicurativo, al proprio assicuratore, in conseguenza della perdita di merce collocata sotto una tettoia e danneggiata irreversibilmente da una forte grandinata. In relazione al contratto di assicurazione per i rischi industriali, nei primi gradi del giudizio, veniva rigettata la richiesta d’indennizzo sul rilievo che, ai sensi di una clausola del contratto di assicurazione (intitolata “Fenomeni atmosferici”), l’indennizzo doveva escludersi per danni subiti da “enti all’aperto I.. .] fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture […] e quanto in essi contenuto”. L’azienda, invece, ricorrendo in Cassazione, lamentava la non corretta lettura della polizza assicurativa, alla luce dei principi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., in particolare sostenendo che una clausola copriva i danni «direttamente causati» dalla grandine, con le esclusioni ivi indicate, mentre l’altra, i danni da alluvione ed allagamento che, invece, la prima clausola escludeva allorquando faceva riferimento alla «formazione di ruscelli e accumulo esterno d’acqua». Pertanto, secondo la ricorrente, la prima clausola, rientrando nelle condizioni aggiuntive, costituiva un’estensione della polizza, a garanzia di eventi ulteriori rispetto a quello delle condizioni speciali, di cui alla seconda clausola. La Cassazione civile n.34949/2021 nel considerare il ricorso infondato, … Continua a leggere...
Rischi inclusi, rischi esclusi e rischi non compresi: l’onere della prova

Rischi inclusi, rischi esclusi e rischi non compresi: l’onere della prova

Come affermato da Cass. Civ. n.1558/2018, è noto che “…. il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l’indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell’inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l’assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi; (b) i rischi esclusi; (c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all’assicurato il pagamento dell’indennizzo.
 I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l’indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l’indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).”. Tale distinzione riverbera effetti sul piano del riparto … Continua a leggere...
La prova nella delimitazione del rischio di polizza

La prova nella delimitazione del rischio di polizza

La Cassazione civile n.24273/2023 è tornata ad argomentare sulla delimitazione del rischio nei contratti di assicurazione, attraverso clausole di diverso genere che circoscrivono, l’indennizzabilità ai soli danni derivanti da determinate cause ovvero ai soli danni consistiti in determinati eventi od ancora ai soli danni che abbiano colpito determinate persone. Se l’evento dannoso rientra tra i c.d. “rischi inclusi” di polizza, il fatto su cui si basa il danno deve essere provato dall’assicurato. Se l’evento dannoso, invece, rientra fra i rischi c.d. “non compresi” che potrebbero impedirne l’indennizzo, l’onere della prova é a carico dell’assicuratore. Tali princìpi sono già stati affermati dalla giurisprudenza di legittimità (vds. Cass. civ n.25510/2021; Cass. civ. n.9205/2021; Cass. civ. n.1558/2018). Nel caso in esame, osserva la S.C., il contratto assicurativo “…copriva i danni causati da eventi atmosferici. Era, dunque, onere dell’assicurato provare l’esistenza del danno, e che esso fosse stato causato da un evento atmosferico. Il contratto tuttavia delimitava tale rischio, escludendo i danni a beni lasciati all’aperto. Tale circostanza di fatto costituiva, per quanto detto, un fatto impeditivo del diritto all’indennizzo, e correttamente la Corte d’appello ha ritenuto onere della società assicuratrice darne la prova.”.
Rischi compliance: l’intenzionalità nell’inquinamento e le attività di bonifica e ripristino

Rischi compliance: l’intenzionalità nell’inquinamento e le attività di bonifica e ripristino

L’azienda chiedeva al proprio Assicuratore il rimborso delle spese sostenute per le attività di bonifica e ripristino del danno ambientale all’interno del proprio stabilimento, a seguito d’ispezione del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, per cui le “polveri” derivanti dalle operazioni di pulizia dei piazzali, venivano ritenute “rifiuti” e non sottoprodotti da riutilizzare nel ciclo produttivo dell’impresa. La polizza di assicurazione di responsabilità ambientale dell’azienda prevedeva il rimborso, sino alla concorrenza del massimale, delle spese per interventi di bonifica e di quelle per il ripristino del danno ambientale, ma l’Assicuratore non le riteneva risarcibili per l’esclusione della polizza che recitava: ”causati dalla mancata intenzionale osservanza da parte dell’assicurato delle disposizioni di legge o delle prescrizioni delle autorizzazioni amministrative rilasciate ai fini dell’esercizio dell’attività svolta nello stabilimento”. In sede di giudizio di legittimità, la Cassazione Civile n.1469/2025 ha argomentato, sul caso, affermando in via preliminare che: “Come già precisato da questa Corte, “nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa; tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, … Continua a leggere...