L’azienda chiedeva il pagamento dell’indennizzo assicurativo, al proprio assicuratore, in conseguenza della perdita di merce collocata sotto una tettoia e danneggiata irreversibilmente da una forte grandinata. In relazione al contratto di assicurazione per i rischi industriali, nei primi gradi del giudizio, veniva rigettata la richiesta d’indennizzo sul rilievo che, ai sensi di una clausola del contratto di assicurazione (intitolata “Fenomeni atmosferici”), l’indennizzo doveva escludersi per danni subiti da “enti all’aperto I.. .] fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture […] e quanto in essi contenuto”. L’azienda, invece, ricorrendo in Cassazione, lamentava la non corretta lettura della polizza assicurativa, alla luce dei principi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., in particolare sostenendo che una clausola copriva i danni «direttamente causati» dalla grandine, con le esclusioni ivi indicate, mentre l’altra, i danni da alluvione ed allagamento che, invece, la prima clausola escludeva allorquando faceva riferimento alla «formazione di ruscelli e accumulo esterno d’acqua». Pertanto, secondo la ricorrente, la prima clausola, rientrando nelle condizioni aggiuntive, costituiva un’estensione della polizza, a garanzia di eventi ulteriori rispetto a quello delle condizioni speciali, di cui alla seconda clausola. La Cassazione civile n.34949/2021 nel considerare il ricorso infondato, …
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