Rischi operativi: la polizza infortuni – il rischio in itinere

di Redazione. L’Ente aveva stipulato un’assicurazione per conto di chi rivestisse un certa carica, a copertura degli infortuni subiti a causa e nell’esercizio delle funzioni preposte, ma il contratto assicurativo non definiva il termine di “rischio in itinere”. La Cassazione Civile n.5119/2020, quindi, in assenza di una definizione contrattuale di detto rischio, ha ritenuto che con tale espressione le parti intendessero fare riferimento al concetto di “infortunio in itinere”, come previsto e disciplinato dal testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ex art.2 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, come modificato dall’art.12 d. lgs. 38/2000, che recita: “L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilita’ permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilita’ temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per piu’ di tre giorni. Agli effetti del presente decreto, e’ considerata infortunio sul lavoro l’infezione carbonchiosa. Non e’ invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l’evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale e’ regolato da disposizioni speciali. Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate … Continua a leggere...