Rischi operativi: la polizza infortuni – il rischio in itinere

Rischi operativi: la polizza infortuni – il rischio in itinere

di Redazione. L’Ente aveva stipulato un’assicurazione per conto di chi rivestisse un certa carica, a copertura degli infortuni subiti a causa e nell’esercizio delle funzioni preposte, ma il contratto assicurativo non definiva il termine di “rischio in itinere”. La Cassazione Civile n.5119/2020, quindi, in assenza di una definizione contrattuale di detto rischio, ha ritenuto che con tale espressione le parti intendessero fare riferimento al concetto di “infortunio in itinere”, come previsto e disciplinato dal testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ex art.2 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, come modificato dall’art.12 d. lgs. 38/2000, che recita: “L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilita’ permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilita’ temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per piu’ di tre giorni. Agli effetti del presente decreto, e’ considerata infortunio sul lavoro l’infezione carbonchiosa. Non e’ invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l’evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale e’ regolato da disposizioni speciali. Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate … Continua a leggere...
Sovraccarico da neve: l’onere della prova

Sovraccarico da neve: l’onere della prova

Nel caso in esame, per danni da “sovraccarico di neve” sull’immobile, la polizza assicurativa prevedeva le seguenti clausole contrattuali nelle condizioni generali di assicurazione: “ – al comma 1°, che “la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e serramenti in genere”; – al comma 2°, che: “sono comunque esclusi i danni causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia, nonché ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento”; – al comma 3° che: “la garanzia non è operante nel caso in cui il fabbricato non sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve”.” La Cassazione civile n.31251/2023 sull’argomento, ha ribadito che le condizioni generali di assicurazione di cui al succitato comma 1° individuano il rischio assicurato, mentre i commi 2° e 3° di detto articolo rappresentano clausole di delimitazione del rischio indennizzabile ed ha specificato, quindi, che “.. l’assicurato, ha l’onere di dimostrare che: a) si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, b) detto fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza, c) detto fatto abbia … Continua a leggere...
Le caratteristiche della copertura assicurativa

Le caratteristiche della copertura assicurativa

Nel contratto di assicurazione, il “rischio” designa la possibilità di accadimento di un evento o fatto futuro ed incerto, denominato “sinistro” che consiste nel pregiudizio al patrimonio o all’integrità fisica di una persona. L’evento dannoso, oggetto del rischio, nella polizza assicurativa deve presentare due caratteristiche essenziali, sotto pena di invalidità del rapporto assicurativo: 1.deve essere incerto, possibile e non irrealizzabile; 2.futuro e cioè non ancora verificatosi al momento della stipula del contratto, non potendo consistere in un accadimento avvenuto. Alla luce di quanto sopra espresso da Cass. civ. n.3051/2024, la S.C., ha, ancora, osservato che “E’ rimessa alla autonomia negoziale dei contraenti la selezione del rischio assicurato, attraverso la delimitazione dello stesso dal punto di vista causale (mediante la perimetrazione dei danni indennizzabili per tipologia o per derivazione degli stessi: ad esempio, i soli danni alla persona oppure i soli danni provocati da incendio) o dal punto di vista temporale o spaziale (limitando gli eventi fonte di indennizzo a quelli accaduti in un determinato periodo di tempo o in un ben individuato luogo).”. Diverso dall’evento è la causa da sui scaturisce il fatto dannoso, come affermato dalla S.C., che può preesistere, allo stadio di mera potenzialità o anche di ipotetica … Continua a leggere...
La descrizione del rischio

La descrizione del rischio

La Cassazione Civile n.20658/2024, in tema di “descrizione del rischio” nella polizza assicurativa, ha espresso il seguente principio di diritto: “nel contratto di assicurazione la descrizione del rischio è un onere dell’assicurato e del contraente, i quali perciò in caso di falsità o reticenze sopporteranno le conseguenze previste dagli artt.1892, 1898 o 1909 c.c.. L’assicuratore di conseguenza può legittimamente fare affidamento sulle circostanze dichiarate dall’assicurato o dal contraente; non ha alcun obbligo di attivarsi per verificarne la verità, e nell’assicurazione per conto altrui non è tenuto a riferire all’assicurato le dichiarazioni del contraente delle quali ignori incolpevolmente la falsità”. Il caso, osservato dalla S.C., concerneva un contratto di appalto per il servizio di trasporto e custodia valori in cui l’appaltatore, per l’esecuzione dell’incarico, si avvaleva di altra società. Per i rischi del servizio, la società esecutrice, stipulava un contratto assicurazione per la copertura di furto e rapina, con la clausola “per conto di chi spetta” che prevedeva che l’esercizio dei diritti da esso scaturente spettasse alla sola contraente (la società appaltatrice). L’assicuratore, aveva subordinato l’efficacia della polizza all’adozione di determinate misura di sicurezza e aveva ricevuto dal contraente una dichiarazione di puntuale rispetto di quelle prescrizioni di sicurezza, pertanto, l’assicuratore … Continua a leggere...
Il rischio e il danno

Il rischio e il danno

La Cassazione Civile n.21172/2024 è tornata sul tema degli elementi essenziali del contratto assicurativo e in particolare sul concetto di “rischio” che non coincide con quello del “danno”. La S.C. ha ripercorso quanto affermato da Cass. civ. n.5791/2014, per cui: “Prima della stipula del contratto il rischio è la generica esposizione d’un bene od interesse dell’assicurato ad un pericolo (rischio c.d. extraassicurativo). Al momento della stipula del contratto il rischio viene calato nelle concrete delimitazioni previste dalla polizza, ed assume il significato di evento futuro ed incerto al cui verificarsi l’assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennizzo (rischio assicurato). Dopo l’eventuale avverarsi dell’evento temuto e descritto nella polizza il rischio non v’è più ed è sostituito dal ‘sinistro’, o ‘rischio avverato’. Con limitate eccezioni previste dalla legge (ad es., l’art.514 cod. nav., che ammette l’assicurabilità del rischio putativo) il rischio dev’essere rappresentato da un evento futuro ed incerto, a pena di nullità o scioglimento del contratto (artt.1895 e 1896 c.c.). Ai fini della validità del contratto di assicurazione, tuttavia, quel che ha da essere ‘futuro’ rispetto alla stipula del contratto non è il prodursi del danno civilisticamente parlando, ma l’avverarsi della causa di esso. Non è infatti mai consentita l’assicurazione di … Continua a leggere...
La franchigia aggregata

La franchigia aggregata

A fronte di un premio di euro 1.100.000, la polizza assicurativa di R.C.T. conteneva una clausola (definita “franchigia aggregata’) per effetto della quale l’Assicuratore si obbligava a tenere indenne l’Assicurato (nel caso in esame, una USL) solo per i sinistri che, cumulati nell’arco di un anno, avessero ecceduto l’importo di euro 1.300.000, fino ad un massimo di euro 10.000.000. Per importi inferiori, il contratto prevedeva l’obbligo dell’Assicuratore di risarcire i terzi danneggiati e quello dell’Assicurato di rimborsare l’assicuratore con pagamenti rateali trimestrali. Come ricordato da Cass. Civ. n.21217/2022 : “La franchigia è il patto in virtù del quale l’assicuratore e l’assicurato concordano che una parte del rischio resti a carico (sempre, oppure a determinate condizioni) del secondo.
 Può essere di vario tipo (semplice o relativa; assoluta; aggregata con o senza anticipazione): quella “aggregata”, oggetto del presente giudizio, sorse nella prassi assicurativa anglosassone, per poi approdare nel nostro Paese alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, principalmente nel campo delle assicurazione della r.c.a. di intere flotte di veicoli. Il patto di franchigia aggregata ha molteplici funzioni, e tutte certamente meritevoli:
 -) responsabilizzare l’assicurato, evitando il rischio di c.d. “azzardo morale” (il rischio, cioè, che l’assicurato si abbandoni a condotte imprudenti … Continua a leggere...