Ritardo diagnostico: risarcibile il malato terminale per la perdita del tempo residuo

Ritardo diagnostico: risarcibile il malato terminale per la perdita del tempo residuo

La Corte di Cassazione Civile con sentenza n.10424/2019 ha osservato: “…. la Corte territoriale ha mancato di considerare che “da una diagnosi esatta di una malattia ad esito ineluttabilmente infausto consegue che il paziente, oltre ad essere messo nelle condizioni per scegliere, se possibilità di scelta vi sia, «che fare» nell’ambito di quello che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all’esito infausto, è anche messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l’esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche nel che quell’essere si esprime, in vista di quell’esito”. Il ritardo diagnostico ha determinato la perdita del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto. Una lesione, pertanto, della libertà di scegliere come affrontare l’ultimo periodo del proprio percorso di vita, meritevole di tutela in ordine alla qualità ed organizzazione della vita del paziente. Un danno, quindi, risarcibile derivante dalla mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo. “In presenza, dunque, di colpevoli ritardi nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l’area dei danni risarcibili non si esaurisce, come ha ritenuto la Corte salentina, … Continua a leggere...
Rischi operativi: il risarcimento del danno da ritardata consegna per vizi della cosa venduta

Rischi operativi: il risarcimento del danno da ritardata consegna per vizi della cosa venduta

La controversia scaturiva dalla ritardata consegna di un veicolo che il compratore si rifiutava di ritirare perché affetto da vizi. A seguito delle riparazioni, il venditore consegnava il mezzo con un ritardo di nove mesi rispetto a quanto pattuito, costringendo l’acquirente a noleggiare un mezzo sostitutivo con il conseguente danno per i costi di noleggio. La Cassazione Civile n.19073/2021, investita del ricorso, doveva stabilire se il diritto al risarcimento del danno da ritardata consegna, fosse soggetto al termine prescrizionale delle azioni di garanzia di cui all’art.1495, terzo comma, c.c., ove il ritardo stesso sia dipeso da vizi della cosa oppure dall’art.1494 c.c. in relazione alla responsabilità per i danni derivanti al compratore dai vizi della cosa. Fermo restando che la consegna implica la ricezione materiale della cosa e salvo la diversa ipotesi dell’art.1510, c.c.) può essere rifiutata dal compratore, la S.C. ha ritenuto applicabile, nel caso in specie, l’art.1494 c.c. poiché sono risarcibili sia i danni per l’intrinseca difettosità del bene venduto (primo comma), sia quelli che, pur dipendendone, sono inerenti alla sfera patrimoniale del compratore (secondo comma). Una responsabilità, secondo costante giurisprudenza, che ha natura contrattuale in entrambe le ipotesi …. e la cui azione soggiace ai termini di … Continua a leggere...
Il danno ed il ritardo nella liquidazione

Il danno ed il ritardo nella liquidazione

“Il danno da fatto illecito forma l’oggetto d’una obbligazione di valore, cioè di un debito che, al momento in cui nasce, non è predeterminato in una somma di denaro, né è monetizzabile con un criterio oggettivo. Il risarcimento del danno ha lo scopo di riprodurre la condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato il danneggiato, se il fatto illecito non si fosse verificato (art.1223 c.c.). Se il danno è consistito nella perdita d’un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino delle condizioni prima dell’evento e quindi delle relative condizioni patrimoniali del danneggiato dovrà dunque avvenire sostituendo la perdita del bene con un importo monetario che esprima il controvalore del bene perduto non al momento del danno, ma al momento della liquidazione. La liquidazione del danno pertanto, ove non avvenga direttamente con valori monetari riferibili all’epoca della liquidazione, si articolerà nelle due fasi della individuazione del valore del bene perduto all’epoca del danno stimato e nella successiva attualizzazione di quel valore, per renderlo coerente col potere d’acquisto della moneta all’epoca della liquidazione.” Da questi principi, ribaditi da Cass. civ. n.15856/2019, in conformità a quanto già stabilito da Cass. civ. n.9361/2005, Cass. civ. n.3125/1990, Cass. civ. n.2830/1986 e Cass. civ. n.659/1961, la … Continua a leggere...