R.C. medico-sanitaria: la polizza in secondo rischio

R.C. medico-sanitaria: la polizza in secondo rischio

La sentenza impugnata in Cassazione dall’assicurato (Casa di cura privata) atteneva quanto affermato dalla Corte d’Appello sul contratto assicurativo per la Responsabilità Civile della stessa, in relazione al danno causato dall’operato di un proprio medico non dipendente. La predetta Corte, infatti, effettuava una distinzione tra i danni direttamente provocati dalla clinica come struttura, per i quali la stessa rispondeva direttamente e i danni provocati dall’operato del medico per i quali rispondeva anche la clinica a titolo di responsabilità indiretta. In relazione, poi, ai danni causati distingueva, ulteriormente, se il medico responsabile fosse dipendente o meno della Casa di cura. Pertanto, nel caso in cui il medico responsabile non dipendente si fosse avvalso della struttura fornita dalla clinica in rapporto libero professionale, la Corte d’Appello aveva ritenuto applicabile l’art.7 delle Condizioni particolari di polizza (Altre assicurazioni) che prevedeva: “La presente polizza opera sempre in eccesso alle assicurazioni personali dei medici e degli altri operatori non direttamente dipendenti dal Contraente assicurato e comunque dopo la somma di lire 1.500.000.000 per sinistro e per persona che restino a carico del personale qui indicato, a titolo di franchigia assoluta.” “Per il personale medico e degli altri operatori dipendenti dal Contraente/ Assicurato, la presente copertura … Continua a leggere...